Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16763 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16763 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato in Senegal, il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 10/1/2022 della Corte di Appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, deliberando in sede di rinvio a seguito dell’annullamento pronunciato da questa Corte (rilevata illegittimità della decisione in data 10 settembre 2019 che aveva ritenuto inammissibile l’appello proposto dall’imputato), in parziale riforma della sentenza emessa il 19 ottobre 2017 dal Tribunale di Enna, rigettava i primi sei motivi di gravame e, in accoglimento del settimo ( richiesta conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria, ai sensi di quanto dispone l’art. 53, comma secondo, della legge 24/11/1981, n. 689), disponeva la conversione della pena detentiva -di mesi quattro di reclusione- nella pena pecuniaria della multa, nella misura di euro 30 mila, in aggiunta alla pena della multa di euro 400 già irrogata, e quindi rideterminava la pena complessiva in euro 30.400 di multa.
La Corte di appello, nel convertire la sanzione detentiva in quella pecuniaria ha svolto il computo secondo i parametri legali in allora (10 gennaio 2022) vigenti, ai sensi dell’art. 135 cod. pen., calcolando euro 250 per ciascun giorno di pena detentiva, e quindi moltiplicando detto importo per 120 giorni.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a ministero del difensore di fiducia abilitato, articolando i tre motivi in appresso sintetizzati:
2.1. Con il primo motivo l’imputato denunzia, in maniera promiscua, i tre vizi motivazionali deducibili ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.; in particolare quanto alla illecita provenienza della merce detenuta per la vendita e recante marchi contraffatti, ritenuta dal ricorrente indimostrata nel merito ed anche quanto a ritenuta irrilevanza della evidenziata grossolanità della contraffazione, oltre alla negata causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto;
2.2. Con il secondo motivo denunzia, ancora in maniera promiscua, i tre vizi della motivazione deducibili nella sede di legittimità, avendo la Corte di merito rigettato immotivatamente la richiesta delle circostanze attenuanti generiche, dovute in ragione delle modalità della condotta e della personalità dell’agente;
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente rileva, infine, che in data 10 febbraio 2022 è stata pubblicata la sentenza n. 28 della Corte costituzionale (in G. Uff. n. 5 del 2/2/2022) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma secondo, I. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede che la diaria di conversione non può essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 cod. pen. e non può superare di dieci volte tale ammontare, anziché “il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’art. 135 cod. pen.”. Pertanto, adduce il ricorrente, la pena determinata dalla Corte di appello deve ritenersi illegale, per effetto della sopravvenuta dichiarazion
di illegittimità costituzionale della norma che indica diversi e più onerosi parametri minimi di conversione delle pene detentive brevi.
2.4. Con ulteriore motivo di ricorso si deduceva vizio esiziale di motivazione e la violazione della legge penale, non avendo la Corte territoriale argomentato la negata ricorrenza della invocata causa speciale di esclusione della punibilità, per la particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi di ricorso sono inammissibili, non solo e non tanto perché con essi il ricorrente ha dedotto in maniera promiscua i tre vizi di motivazione indicati alla lettera e) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen., senza specificare in quale misura e segmento la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; ma soprattutto perché la Corte di merito, ha espressamente e correttamente argomentato -quale giudice del rinvio- circa la illecita provenienza (nota all’imputato) della merce detenuta per la vendita; tale merce (detenuta in quantità non certo trascurabile e neppure con destinazione di abbigliamento personale) non recava infatti tracce della ricezione in un circuito legale ed era accompagnata dalla evidenza della contraffazione dei marchi. Del pari è a dirsi per la rilevanza della grossolanità del falso, la cui eventuale incidenza è stata esclusa dalla Corte di merito sulla base del bene interesse tutelato dalla norma incriminatrice, individuato nella fede pubblica e non nella difesa dell’acquirente dalla circonvenzione commerciale (licet mercatoribus sese invicem circumvenire). Come pure la Corte di rinvio ha argomentato circa la invocata ricorrenza della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.), negata sulla base della dimensione quantitativa e valoriale della merce detenuta per la vendita.
Altrettanto deve ritenersi per il negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, atteso cha la Corte di merito ha efficacemente argomentato circa la insussistenza di ragioni esplicitate dalla difesa e, a tal fine, valorizzabili.
Il terzo motivo di ricorso coglie, viceversa, nel segno e merita accoglimento.
i 3.1. Deve infatti rilevarsi che il limite minimo giornaliero, considerato ai fini della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, è stato oggetto di un recente intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 28 depositata il 1° febbraio 2022), che ha ritenuto costituzionalmente incompatibile (perché irragionevole) un coefficiente di conversione tanto elevato nel minimo ed incoerente con quanto già previsto in fattispecie consimili (articolo 459, comma 1-bis, cod. proc. pen.). Per effetto della detta sentenza l’art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre
1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) è stato espunto dall’ordinamento nella parte in cui prevede che «il valore giorn-aliero non può essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare»; mentre mantiene compatibilità costituzionale per come sostituito dalla seguente locuzione: «il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’art. 135 del codice penale».
Per effetto di tale pronuncia, il coefficiente di conversione minimo di 250 euro previsto dall’art. 135 cod. pen. è stato sostituito da quello di 75 euro, già previsto dalla normativa in materia di decreto penale di condanna (articolo 459, comma 1bis, cod. proc. pen.), fermo restando il limite massimo, rimasto invariato.
In ragione dell’innovato coefficiente di conversione minimo, deve essere disposto l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione del valore giornaliero da computare quale base di calcolo per la disposta conversione della pena di mesi quattro di reclusione.
Trattandosi della dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio, la conseguente illegalità della pena può essere rilevata nel giudizio di legittimità, anche nel caso di ricorso inammissibile (Sez. U., n. 33040 del 26/2/2015, Rv. 264207) e non è preclusa neppure dal passaggio in giudicato, con esclusione del caso in cui la pena abbia già avuto esecuzione, non trovando applicazione la disciplina prevista dall’art. 2 cod. pen., in quanto la norma espunta dall’ordinamento per effetto della declaratoria di incostituzionalità, a differenza di quanto accade per effetto dell’intervento di produzione normativa parlamentare, deve considerarsi “tamquam non fuisset”, cioè come non fosse mai venuta ad esistenza, il che esclude in radice che una siffatta disposizione normativa possa aver efficacemente regolato alcunché, fatta eccezione per i rapporti penali esauriti anche negli effetti sanzionatori (così Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697).
3.2. L’annullamento deve essere disposto necessariamente con rinvio, implicando valutazioni di merito precluse in sede di legittimità, da operare in base al nuovo e diverso indice minimo previsto per la conversione della pena detentiva, poiché il giudice, a norma dell’art. 53 I. n. 689/1981 «individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva», tenendo conto, ai fini della determinazione di tale valore giornaliero «della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare».
L’evidenziato mutamento del coefficiente di conversione applicabile comporta l’assoluta necessità di una rimodulazione del trattamento sanzionatorio nella considerazione che il giudice, nel determinare la pena, valuta sia il limite minimo che quello massimo, con la conseguenza che, mutato il parametro di riferimento,
il giudice del merito deve inderogabilmente esercitare il potere discrezionale conferitogli- dall’art. 53 (I. cit.) in ragione dei principi di proporzionalità uguaglianza della pena, che impongono di tenere conto delle diverse condizioni economiche dei condannati.
Quanto alla invocata rateizzazione della pena pecuniaria, prevista dall’art. 133ter cod. pen., la Corte territoriale ha, anche in questo caso, argomentato efficacemente il proprio rigetto, valorizzando l’assenza di allegazioni circa le disagiate condizioni economiche del ricorrente, che rendono necessaria la rateizzazione. Anche tale motivo è pertanto manifestamente infondato.
L’ammissibilità e la fondatezza del motivo di ricorso riguardante un punto della decisione (la quantità di sanzione irrogata in misura oggi non più legale per il reato “satellite”, posto in continuazione rispetto al più grave reato di ricettazione) ostacola la formazione del giudicato sulla responsabilità, atteso che il “capo” della sentenza non è irretrattabile in tutte le sue componenti (Sez. U. n. 1 del 19/1/2000, ric. Tuzzolino, Rv. 216239; più di recente Sez. U. n. 6903 del 25/3/2016, ric. COGNOME, Rv. 268966). Consegue che il termine di prescrizione per il reato satellite di cui all’art. 474 cod. pen. continua a correre anche successivamente alla data di emissione (10/1/2022) della sentenza impugnata. In difetto di cause di sospensione della prescrizione rilevanti, tenuto conto della data di consumazione del reato istantaneo di cui all’art. 474 cod. pen. e del termine massimo di prescrizione aumentato di un quarto, per effetto degli atti interruttivi (artt. 157, 161 cod. pen.), deve essere dichiarata la estinzione -per la prescrizione intervenuta in data 1 marzo 2022- del reato di cui all’art. 474 cod. pen..
5.1. In ossequio ai principi enunciati dalla stessa giurisprudenza poco sopra richiamata, l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. è invece irrevocabile, dovendo il rinvio disporsi solo per la determinazione della quantità di pena convertita.
Fermo restando l’accertamento irrevocabile della responsabilità per il fatto di ricettazione ritenuto in sentenza, s’impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta, che applicherà l’indice di conversione oggi vigente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 474 cod. pen. perché estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata
limitatamente al reato di cui all’art. 648 cod. pen. e relativamente alla convers della pena detentiva, con rinvio ad altra Sezione- della Corte di appello Caltanissetta per nuovo giudizio sul punto; dichiara inammissibile nel resto ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 genn io 2023.