Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19979 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19979 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
D&D SCARL;
– intimata – avverso la sentenza del TRIBUNALE di BENEVENTO n. 2165/2018 depositata il 13/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20359/2019 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME CAVUOTO;
– ricorrente –
contro
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE chiedeva ed otteneva dal giudice di pace di Benevento ingiunzione di pagamento nei confronti di NOME COGNOME in forza della fattura n. 16 del 6 giugno 2009 di euro 1940,80 emessa per un importo pari alla differenza tra quanto ad essa corrisposto a titolo di acconto in data 28 maggio 2009 e quanto complessivamente dovuto da NOME COGNOME per l’acquisto e l’installazione di 8 porte da interno giusto preventivo versato nella produzione della fase monitoria.
NOME COGNOME proponeva opposizione a decreto ingiuntivo e ne chiedeva la revoca sull’assunto che la ingiungente fosse responsabile di un inesatto adempimento, poiché le porte risultavano essere affette da vizi a causa di un difetto di posa e installazione . L’appellante lamentava altresì che le 8 porte fossero state consegnate incomplete, in quanto prive delle relative cornici fermavetro. Peraltro, il prezzo concordato era pari ad euro 2837, non pari ad euro 3284 oltre Iva.
La società opposta chiedeva il rigetto dell’opposizione ed eccepiva anche la decadenza dell’opponente dal diritto previsto dall’articolo 130 del codice del consumo essendo decorsi i due mesi ivi previsti.
Il giudice di pace di Benevento accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.
La società RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
Si costituiva l’opponente chiedendo il rigetto dell’appello .
Il Tribunale di Benevento, quale giudice dell’appello , accoglieva parzialmente il gravame e in riforma della sentenza
appellata e in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da NOME COGNOME, lo condannava al pagamento in favore della società opposta di euro 1404.
Secondo il giudice del gravame non era applicabile alla fattispecie l’articolo 132 del d. lgs. n. 206 del 2005 non vertendosi nell’ambito di un contratto di vendita di beni di consumo. Peraltro, non era stata raggiunta la prova che il presunto inesatto montaggio degli infissi fosse stato denunciato dal committente nell’immediatezza , già al momento della loro installazione.
La denuncia formale dei vizi era avvenuta con la raccomandata del 29 luglio 2009, quindi, ben oltre il termine di otto giorni dalla loro scoperta. Il committente era decaduto dalla facoltà di denuncia dei vizi e dei rimedi previsti dall’articolo 1668 c.c. richiamato agli artt. 2027 e 2226, comma 3, c.c.. Peraltro, risultava che le cornici fermavetro erano state consegnate.
Quanto alla pattuizione del prezzo il preventivo di euro 3284 oltre IVA non era stato sottoscritto e la prova di tale pattuizione non era stata raggiunta. Dunque, a fronte dell’acconto di euro 2000 e del corrispettivo pattuito pari ad euro 2837, oltre IVA, per un totale di euro 3404, residuava da pagare la somma di euro 1404.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.
La controparte è rimasta intimata.
10 Il ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza , ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo 1460 c.c. violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.
Il giudice di appello avrebbe ritenuto decaduto l’opponente dalla garanzia per non aver denunciato tempestivamente i vizi riscontrati senza esaminare l’eccezione di inadempimento contrattuale della ditta che non era soggetta ai suddetti termini di decadenza. Infatti, allorché il committente sollevi l’eccezione di inadempimento spetta alla controparte provare di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione e di aver eseguito l’opera conformemente al contratto. Nella specie la ditta non aveva provato di aver eseguito corr ettamente l’obbligazione .
1.1 Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento de l secondo.
La sentenza impugnata non tiene conto del seguente principio: In tema di inadempimento del contratto d’appalto, laddove l’opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all’appaltatore le difformità ed i vizi dell’opera, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell’ultimo comma dell’art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all’art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell’eccezione in esame (Sez. 2 – , Ordinanza n. 7041 del 09/03/2023, Rv. 667011 -01, conf. Sez. 2, Sentenza n. 9333 del 17/05/2004).
Il medesimo principio è applicabile anche al caso di specie di prestazione d’opera ex art. 2226 c.c..
La suddetta norma richiama espressamente l’art. 1668 c.c. quanto ai diritti del committente nel caso di vizi e difformità dell’opera . Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, sebbene l’art. 2226 cod. civ. non ne faccia espresso richiamo essendo diversi i termini per la denuncia – è comunque applicabile la disciplina dettata, con riguardo al contratto di appalto, dall’art. 1667 cod. civ. in ordine alla garanzia per i vizi, secondo cui la denuncia dei vizi non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati, conseguendone che l’impegno di provvedere alla eliminazione dei difetti o vizi dell’opera dà vita ad un nuovo rapporto che si sostituisce a quello originario ed è fonte di un’autonoma obbligazione, che si prescrive nel termine ordinario decorrente dalla data di assunzione dell’impegno stesso (Sez. 2, Sentenza n. 4908 del 11/03/2015, Rv. 634561 – 01).
Allo stesso modo deve ritenersi applicabile il principio sopra riportato circa l’eccezione inadimplenti non est adimplendum e la conseguente non applicabilità del termine decadenziale che, per quanto si dirà in riferimento al terzo motivo, nel caso di specie non era di 8 giorni bensì di due mesi.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo 1453 c.c. sulla consegna di aliud pro alio sulla incompleta prestazione del venditore o del prestatore d’opera sulla decorrenza del termine decadenziale.
A parere del ricorrente non si applicherebbero i termini decadenziali nel caso di specie in quanto gli infissi montati presenterebbero gravissimi difetti tali da non consentire la loro corretta funzionalità e sarebbero stati anche consegnati incompleti.
Peraltro, la controparte avrebbe ammesso il proprio
inadempimento e in ogni caso nella specie ricorrerebbe l’ipotesi di aliud pro alio rispetto al quale non si applica il termine decadenziale. L ‘opera doveva essere ancora montata e dunque i termini non potevano decorrere.
2.1 Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo 112 c.p.c. sulla ritenuta applicazione dell’articolo 2226 c.c. sulla violazione degli articoli 128, 130 e 132 del codice del consumo.
A parere della ricorrente nel caso di specie era stata pattuita una vendita avente ad oggetto beni di consumo da assemblare, il Tribunale di Benevento sarebbe incorso nel vizio di extrapetizione avendo pronunciato oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalla parte, che aveva chiesto la decadenza rispetto a beni ritenuti di consumo che, peraltro, sarebbe applicabile nella fattispecie.
Infatti, il Tribunale di Benevento non avrebbe correttamente interpretato l’articolo 128 del codice del consumo che prevede espressamente l’applicazione delle norme a tutela del consumatore oltre che ai contratti di vendita anche a quelli di permuta e di somministrazione, nonché di appalto e di opera, e comunque a tutti gli altri contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. Infine, il ricorrente deduce che a norma dell’articolo 132 del codice del consumo, quando la controparte riconosce il vizio, non si applica il termine di decadenza per la denuncia.
3.1 Il terzo motivo di ricorso è fondato.
Il giudice dell’appello ha ritenuto non applicabile l’art. 132 del d.lgs. n. 206 del 2005 non vertendosi nell’ambito di un contratto di vendita di beni di consumo. Sicché ha applicato il termine di 8 giorni del Codice civile e ha ritenuto decaduto l’opponente perché la denuncia formale dei vizi era avvenuta con la raccomandata del 29 luglio 2009, quindi ben oltre il suddetto termine.
La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del codice del consumo e, in particolare, dell’art. 128 che equipara ai contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore anche i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, d’opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o produrre, ai fini del l’applicazione de i rimedi in caso di non conformità dei beni al contratto e delle garanzie convenzionali.
Dunque, il Tribunale in sede di appello ha escluso l’applicabilità dell’art. 132 del d .lgs. n. 206 del 2005 (nella versione antecedente le modifiche di cui al d. lgs. n. 170 del 2021) sulla base di una motivazione erronea in violazione dell’art. 128 sopra citato .
In questa sede deve anche ribadirsi che nell’attuale assetto normativo della compravendita e dei contratti ad essa equiparati, ove ricorrano i presupposti individuati dall’art. 128 del d. lgs. n. 206 del 2005 e, dunque, si tratti di vendita di “beni di consumo” (intendendosi per tale “qualsiasi bene mobile”) operata da un soggetto qualificabile in termini di “venditore” alla stregua di tale disciplina speciale (e, cioè, “qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1”), trovano applicazione innanzitutto le norme del codice del
consumo, potendosi ricorrere a quelle fissate dal codice civile solo per quanto ivi non previsto (Sez. 2 – , Sentenza n. 13148 del 30/06/2020, Rv. 658282 – 01).
Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Benevento in persona di diverso magistrato che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la pronuncia impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia al Tribunale di Benevento, in persona di altro magistrato, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione