Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34911 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34911 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8539/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
–ricorrente– contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
–controricorrente– avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 440/2023 depositata in data 8 febbraio 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 dal Relatore NOME COGNOME:
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE d’ora in avanti, RAGIONE_SOCIALE – otteneva dal Tribunale di Milano nei confronti di RAGIONE_SOCIALE – poi divenuta RAGIONE_SOCIALE – decreto ingiuntivo di euro 364.934,42 oltre accessori per crediti ceduti in relazione ad un contratto di factoring. RAGIONE_SOCIALE si opponeva e controparte insisteva; il Tribunale respingeva l’opposizione con sentenza del 15 dicembre 2020.
NOME proponeva appello, cui resisteva RAGIONE_SOCIALE, e che la Corte d’appello di Milano rigettava con sentenza del 25 gennaio 2023.
NOME ha presentato ricorso, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria, da cui si difende con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
Ritenuto che:
Con il primo motivo si denuncia violazione e omessa e falsa applicazione, in primo luogo, degli articoli 2697 c.c. e 115 c.p.c., in secondo luogo degli articoli 1260 e 1263 c.c., in terzo luogo degli articoli 1362 ss. e 1965 c.c. nonché in quarto luogo degli articoli 324 e 329 c.p.c. ‘entrambi in relazione all’art. 360 I comma n.’ ( sic ).
1.1.1 La Corte d’appello, ad avviso della ricorrente, ‘non ha valutato, quantomeno in modo adeguato …, i contenuti dell’accordo’ stipulato il 5 giugno 2014 tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘, limitandosi invece ‘a richiamare l’art.9 del contratto di factoring’. Tuttavia, ‘valutando la natura sostanzialmente transattiva’ di detto accordo, ‘che in effetti non sposta, rispetto ad un atto di cessione, la titolarità del credito’, la corte territoriale ha soltanto preso atto ‘del mancato incasso da parte della RAGIONE_SOCIALE, e nell’ambito dell’accordo intervenuto con … RAGIONE_SOCIALE, di parte del corrispettivo concordato’, conseguentemente ritenendo NOME, ‘nella veste di originaria cedente, tenuta a corrispondere quanto non conseguito’.
Però ‘nella formulazione dell’assunto risulta falsa se non addirittura omessa, da parte della Corte di Appello…, la valutazione’, anzitutto
giuridica, degli effetti di cui agli articoli 1260 e 1263 c.c., che nella cessione del credito ‘sottintendono un mutamento … del soggetto titolare’; vale a dire, la corte milanese non avrebbe valutato l’impossibilità per NOME di ‘agire per il recupero del credito vantato’ verso l’attuale ricorrente, non essendone più titolare, vista ‘l’intervenuta cessione parziale del credito’ compiuta con l’accordo del 5 giugno 2014. Pertanto RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto dimostrare la titolarità del credito ‘con la prova o della sua retrocessione da parte della cessionaria RAGIONE_SOCIALE o con la prova di un effetto risolutivo dell’accordo’ suddetto. RAGIONE_SOCIALE non avrebbe contestata ‘l’inesistenza delle suddette evenienze’ addotta da RAGIONE_SOCIALE nella prima memoria di cui all’articolo 183, sesto comma, c.p.c.; e la corte territoriale, quindi, ‘non ha valutato la mancata prova’ in ordine alla titolarità del credito, così violando l’articolo 2697 c.c., e neppure considerato, ex articolo 115 c.p.c., il raggiungimento della prova della inesistenza dei fatti che avrebbero fondato il ritorno a RAGIONE_SOCIALE della titolarità del credito ceduto. Invece, il giudice d’appello ‘sembra aver voluto’ confrontarsi con ciò, ‘escludendo che con detto accordo fosse avvenuta una cessione di credito, ‘preferendo’ attribuirgli natura transattiva, così affermando, a pagina 24 ( rectius , pagina 20) della sentenza: ‘RAGIONE_SOCIALE … ha stipulato un accordo sostanzialmente transattivo volto al recupero di parte del credito’. E questo sarebbe stato l”unico assunto’ che, nel rigettare l’appello, consentiva l’applicazione dell’articolo 9 del contratto di factoring che conferiva a RAGIONE_SOCIALE la facoltà di stipulare ‘accordi transattivi con la debitrice ceduta SEI’: contratti che non avrebbero trasferito la titolarità del credito, la quale sarebbe rimasta a RAGIONE_SOCIALE, ma avrebbero permesso a quest’ultima, in caso di inadempimento degli obblighi transattivamente statuiti, di agire nei confronti dell’attuale ricorrente.
1.1.2 Si invocano allora le due norme che andrebbero considerate per valutare l’erroneità del giudizio d’appello: in primis , l’articolo 1965 c.c., che non sarebbe stato considerato o comunque non sarebbe stato
correttamente applicato perché nell’accordo non vi sarebbe stata alcuna reciproca concessione tra RAGIONE_SOCIALE e la debitrice ceduta; ‘secondariamente’, la non corretta e/o omessa applicazione degli articoli 1362 ss. c.c. ‘nel non corretto inquadramento della natura dell’accordo’ del 5 giugno 2014, valutato dal Tribunale come cessione; il che sarebbe passato in giudicato per difetto di specifico motivo d’appello. Sussisterebbe, dunque, pure violazione degli articoli 324 e 329 c.p.c.
Sarebbe indubbio che ‘sul punto i contenuti della motivazione della sentenza …, sempre a voler ammettere l’esistenza di una motivazione, sono del tutto inadeguati’, non esternando l’iter logico seguito per dare al negozio un determinato contenuto, ai sensi degli articoli 1362 ss. c.c. In effetti, ricorrerebbe una ‘evidente inesistenza’ di motivazione ‘idonea a supportare l’inquadramento invocato’; e ‘la lacuna più importante, al di là dell’evidente dato letterale, si collega alla non corretta valutazione delle intenzioni delle parti’, per di più ‘il tutto valutando anche … il comportamento complessivo’ di queste ultime.
Si conclude evidenziando ‘per mero scrupolo’ che, quando l’attuale ricorrente ‘ha valutato la natura transattiva dell’accordo, ipotesi questa esclusa poi dal Tribunale … con gli effetti maturatisi …, lo ha fatto nel solo ambito relativo alla parte del credito non divenuta oggetto di cessione oggetto di mera rinuncia a favore della SEI da parte della RAGIONE_SOCIALE‘, ciò riguardando la ‘parte di credito richiamata all’art. 1.7 dell’accordo’ del 5 giugno 2014.
1.2.1 Questo motivo costituisce in realtà una serie di argomenti vari che prendono le mosse da una asseritamente scorretta o inadeguata valutazione, da parte del giudice d’appello, dell’accordo tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE 5 giugno 2014, per giungere, in modo non del tutto lineare, a sostenere che tale accordo ha natura transattiva e che mediante quest’ultimo RAGIONE_SOCIALE ha ceduto il credito, per cui non può più chiederne l’adempimento – come invece ha fatto in via monitoria all’attuale
ricorrente, non avendo dimostrato di averne recuperato la titolarità. Tuttavia, con il motivo stesso la ricorrente dà atto che, in forza dell’articolo 9 del suddetto accordo, RAGIONE_SOCIALE aveva la facoltà di stipulare transazione per recuperare il credito con la ceduta Sei (e qui il negozio transattivo è con RAGIONE_SOCIALE, controllante di RAGIONE_SOCIALE) non trasferendo la titolarità del credito alla controparte nel negozio.
1.2.2 In tutto ciò si rinviene, in primis , una censura all’accertamento fattuale espletato dalla Corte d’appello sulla incidenza, nella vicenda complessiva, dell’accordo del 5 giugno 2014 (si vedano in specie le pagine 15 ss. della sentenza), senza che la ricorrente riesca ad offrire alcun fondamento alle proprie doglianze di violazione dell’articolo 1965 c.c. (che qui, d’altronde, è del tutto inconferente, perché neppure la ricorrente, in ultima analisi, qualifica l’accordo come una transazione normativamente scorretta) e di violazione generale delle norme ermeneutiche – di cui a ben guardare si è avvalsa, come sovente accade, per schermare una censura direttamente fattuale -.
Ne deriva, pertanto, inammissibilità, tranne per quanto si verrà ora a considerare.
1.2.3 Invero, nella parte finale il motivo lamenta una motivazione inadeguata, e anzi inesistente. Uscita dall’area di inammissibilità per natura di censura fattuale, la doglianza è tuttavia palesemente infondata, in quanto la motivazione si presenta ictu oculi ben strutturata, logica e completa.
Il motivo, dunque, va disatteso.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia ex articolo 112 c.p.c.
2.1 Mancherebbe, ad avviso della ricorrente, pronuncia sulla quantificazione del credito, che però la stessa ricorrente riconosce (ricorso, pagina 22) trattarsi ‘di un difetto di titolarità del credito’.
2.2 La titolarità del credito, come si è già osservato a proposito del primo motivo, non risulta essere venuta meno all’originario cessionario, cui è rimasta in toto; e ciò conduce con assoluta evidenza all’infondatezza anche di questa censura.
3.1 Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo, nel senso di difetto di titolarità del credito – qui in relazione al n.5 dello stesso articolo , carenza di motivazione al riguardo e violazione dell’articolo 132 c.p.c.
Premesso che il richiamo dell’articolo 360 n.5 c.p.c. viene espunto dall’articolo 360, quarto comma, c.p.c. (che reintroduce in parte qua il dictum dell’abrogato articolo 348 ter c.p.c.), la critica all’apparato motivazionale risulta comunque priva di consistenza, rinvenendovi una limpida ed esaustiva spiegazione del percorso logico-giuridico di cui la Corte d’appello si è avvalsa.
All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
La spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00 ( di cui euro 10.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 27 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME