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Codice Civile
Codice Penale

Usucapione, prova fornita mediante testimonianza

Usucapione, prova mediante testimonianza, non sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario.

Pubblicato il 08 December 2021 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ha pronunciato la seguente

SENTENZA 628/2021 pubblicata il 01/12/2021

nella causa civile iscritta al n. 541 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell’anno 2019

XXX (C.F.) rapp.to e difeso dall’avv. giusta procura in atti

– Attore –

contro

– YYY

– ZZZ

– KKK

– JJJ

– SSS

– QQQ

– III

– convenuti contumaci

OGGETTO: Usucapione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato XXX, dopo aver esperito senza esito il necessario procedimento di mediazione, citava in giudizio YYY, ZZZ, KKK, JJJ, SSS, QQQ, III, KKK per sentir dichiarare XXX proprietario per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. del terreno sito in territorio del Comune di, e censito al Catasto Terreni del medesimo Comune al Foglio particelle nn. della superficie complessiva di 4.620 metri quadrati.

Riferiva l’attore che da oltre trenta anni possedeva il fondo agricolo situato a, coltivando direttamente i fondi senza che alcuno avesse mai opposto obiezioni.

Alla udienza di prima comparizione, verificata la regolarità della notifica della citazione ai convenuti, stante la mancata costituzione in giudizio, veniva dichiarata la loro contumacia. Venivano ammesse le richieste istruttorie di interrogatorio formale dei solo due convenuti e la prova testimoniale.

Alla udienza del 20.11.2020 veniva escusso in interrogatorio formale il sig. *** che confermava come la sua famiglia non avesse più terreni nella zona di e che il terreno in questione era sempre stato posseduto e utilizzato dall’attore senza che alcuno avesse mai vantato pretese sullo stesso. Venivano anche escussi i testi *** e ***.

Alla udienza del 21.05.2021, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge ai sensi dell’art. 190 c.p.c. per deposito comparsa conclusionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Tale regola si applica a tutti i beni mobili o immobili, mobili registrati, purché il possesso abbia i seguenti requisiti:

a) deve trattarsi di un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico;

b) deve trattarsi di un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale;

c) occorre che il possesso si protragga ininterrottamente per venti anni e che sia accompagnato dall’intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore.

Il decorso del tempo ha inizio con l’acquisto del possesso, che permette di individuare con certezza l’acquisto dell’animus e del corpus.

La Suprema Corte di Cassazione (sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità dei possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto.

Tuttavia, ai fini dell’usucapione, non basta affermare di aver posseduto il bene per oltre vent’anni: l’espressione “aver posseduto per oltre vent’anni” è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell’usucapione. Infatti, colui che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando abbia cominciato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ( cfr. Cassazione Civile, sezione VI, 7 settembre 2018, n. 21873) È orientamento consolidato della giurisprudenza che “il possesso continuato e indisturbato va dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” e “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l’altro, non solo del corpus, ma anche dell’animus” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011).

Secondo la giurisprudenza più rigorosa, occorre, che l’attore fornisca indizi idonei a fornire la prova presuntiva che l’attività si sia svolta “uti dominus” (Trib. Avezzano 03.09.2019 n. 425).

In tema di usucapione, è onere di chi invoca l’intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in attività corrispondenti all’esercizio del diritto di proprietà. Egli deve infatti provare non solo di essere nella disponibilità del bene, ma anche l’animus possidendi per il tempo necessario per usucapire. Per il perfezionamento dell’usucapione è infatti necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell’interessato attraverso un’attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su colui che invochi l’avvenuta usucapione del bene. (cfr Tribunale Sulmona, 18/11/2019, n.274). Colui che agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, dichiarando di averlo usucapito, è obbligato a fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, dunque, non soltanto del corpus, ma anche dell’animus. Per la Suprema Corte la prova deve essere fornita mediante testimonianza non essendo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario, perché comportanti solo l’erogazione di spese per il miglior godimento della cosa”. (Cass. Civ. ordinanza n. 6688 del 7 marzo 2019)

Ancora, sul punto, la Suprema Corte ha rilevato che “Con riguardo ai mezzi di prova ammessi per la dimostrazione dell’avvenuta usucapione, la giurisprudenza afferma che la prova per testimoni ben può costituire lo strumento anche unico per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine per l’usucapione” (Cass. Civ. 19.07.1999 n. 7692). La prova debba essere resa da un soggetto estraneo per essere ritenuta apprezzabile, essendo ormai pacifico che “Il possesso pacifico ed ininterrotto per più di venti anni di un’immobile comporta per usucapione l’acquisto della proprietà a titolo originario. È necessaria la sussistenza dell’animus domini in capo al richiedente e che sia fornita adeguata prova testimoniale del suddetto possesso da parte di terzi estranei” (Tribunale Salerno sez. II 14 giugno 2010 n. 1380)

Parte attrice ha ottenuto la confessione da parte di uno dei convenuti che ha attestato che i terreni in questione erano stati in qualche modo abbandonati dalla sua famiglia benchè rimasti formalmente intestatari catastali e con l’escussione dei testi intimati ha visto confermato il suo possesso indiscusso ed ininterrotto per oltre trenta anni. Il teste *** ha riconosciuto i terreni sulle planimetrie catastali mostrate ed ha confermato di aver visto da quando era bambino (e quindi oltre trenta anni prima vista l’età anagrafica del teste) il XXX coltivare il terreno.

Le risultanze istruttorie hanno dimostrato il possesso continuato, mai interrotto, nonché pacifico e pubblico, da parte dell’attore dei beni oggetto di causa tale da giustificare nello stesso l’animus possidendi e, quindi, la acquisizione della proprietà esclusiva dell’immobile oggetto di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

– Accoglie la domanda di XXX dichiarando l’avvenuto acquisto per usucapione a titolo originario ex art.1158 c.c. dei i terreni, costituenti un complesso accorpato unico in territorio dei Comune di della superficie complessiva di 4.620 metri quadrati

– Per l’effetto ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente e all’Ufficio Tecnico Erariale la voltura di accatastamento e la relativa trascrizione con esonero del conservatore da ogni responsabilità.

– Spese compensate.

Così deciso in Rieti il 19.11.2021

Il Giudice dott.ssa

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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