REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI TORINO – Sezione Prima Civile – Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente Dott.ssa NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA _N._534_2025_- N._R.G._00001148_2023 DEPOSITO_MINUTA_16_06_2025_ PUBBLICAZIONE_17_06_2025
nell’appello iscritto al n. 1148 / 2023 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in INDIRIZZO 20135 MILANO;
appellante contro (c.f. rappresentato e difeso dall’Avv. COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in INDIRIZZO NOVI LIGURE;
parte appellata C.F. C.F.
CONCLUSIONI
DELLE PARTI Per parte appellante:
“Rigettata ogni contraria istanza e respinto il contraddittorio in ordine ad eccezioni e domande nuove, a mezzo del presente atto, in ottemperanza al provvedimento, emesso da RAGIONE_SOCIALE Corte all’udienza del 05.03.24, rassegna le proprie
CONCLUSIONI
– accertare e dichiarare dovuta la somma di € 12.049,84 indicata nell’atto di precetto notificato da in data 11.05.22 e per l’effetto condannare quest’ultimo al pagamento nei confronti di della somma di € 12.049,84 a titolo di 50% della spesa straordinaria e/o nella misura minore ritenuta di giustizia o che dovesse risultare dagli atti in merito alla spesa straordinaria per l’acquisto dell’autovettura nell’interesse del figlio – condannare alla restituzione dell’importo di € 900,00 oltre oneri di legge versato da in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo. – Si richiamano i documenti già in atti.
– Con vittoria di spese e compensi professionali del I e del II grado di giudizio”.
Per parte appellata:
“Voglia codesta Ill.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, confermare l’impugnata sentenza n. 241/23 del Tribunale di Alessandria e per l’effetto:
– rigettare le istanze tutte formulate da parte avversa in quanto non fondate in fatto e diritto, come meglio indicato in atti.
Condannare controparte al pagamento delle spese di causa dell’odierna procedura”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO 1. – Gli antefatti e il giudizio di primo grado.
1.1 – , in allora moglie separata di , notificava in data 11.05.2022 a quest’ultimo, sulla base della sentenza di separazione, atto di precetto per – € 2.100 a titolo di arretrati per il mantenimento suo proprio, maturati nel periodo da febbraio 2021 a marzo 2022;
– € 4.300 a titolo di arretrati per il mantenimento del figlio della coppia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, da febbraio 2021 a marzo 2022;
– ed € 12.049,84 a titolo di rimborso 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio, così a loro volta formate:
acquisto di una TARGA_VEICOLO tg. TARGA_VEICOLO (valore da fattura del 31.05.2021 allegata al precetto, € 22.850), più € 410 di acquisto gomme auto, più € 514,06 di assicurazione auto, più € 325,61 per il bollo auto 2021.
1.2 – ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 615, 1° co., c.p.c. dinanzi al Tribunale di Alessandria sostenendo che:
a) nel ricorso per lo scioglimento del matrimonio, depositato il 21.12.2021, la aveva dichiarato di rinunciare al contributo per il mantenimento e con ordinanza presidenziale ex art. 4, co. 8, l. div. del 3.4.2022 l’assegno era già stato revocato;
pertanto, la somma dovuta per arretrati sul contributo di mantenimento corrispondeva ad € 1.650, e non ad € 2.100,00, dovendo essere escluse le mensilità successive al dicembre 2021;
b) le spese straordinarie per il figlio non erano dovute perché indicate in modo generico, perché non concordate e non necessarie.
1.3 – Con sent. n. 241/2023, pubblicata il 21.03.2023, il Tribunale di Alessandria accoglieva l’opposizione e accertava la non debenza di € 450 richiesta a titolo di arretrati per il mantenimento nel periodo da gennaio 2022 a marzo 2022, e la somma di € 12.049,84, richiesta a titolo di rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per l’acquisto di un’autovettura;
quanto alle spese per arretrati sul mantenimento del figlio della coppia, in € 4.500, esse non erano state contestate con la citazione in opposizione a precetto, ma solo in seguito, all’udienza fissata per la decisione sulla sospensiva, e poi nella seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., il contestava tale voce di credito, ma le conclusioni successivamente formulate all’udienza del 26.1.2023 non contenevano alcuna domanda riguardo ad esse.
Questi i rilievi del Tribunale:
le somme richieste a titolo di arretrati del mantenimento dovuto per la moglie erano in sede di opposizione, non essendo attribuito al giudice dell’opposizione il potere di sindacare il merito di un titolo esecutivo di formazione giudiziale.
Nelle more del giudizio era intervenuta la sentenza di divorzio, che aveva revocato l’obbligo di mantenimento a decorrere dal mese successivo a quello della proposizione della domanda da parte della , e quindi dal gennaio 2022;
pertanto, le somme richieste a tale titolo nell’atto di precetto restavano dovute solo fino al mese di dicembre 2021, mentre restavano escluse le tre mensilità successive (gennaio – febbraio – marzo 2023), per complessivi € 450;
per quel che riguarda le spese straordinarie, dalle fatture allegate al precetto si evinceva che la somma corrispondeva alla metà delle spese sostenute per l’acquisto di un’autovettura che la aveva prima acquistato il 31.05.2021 intestandola a sé, e che successivamente, il 28.06.2021, era stata volturata a favore del figlio.
Nessuna delle parti aveva prodotto la sentenza di separazione, ma dalle reciproche deduzioni risultava pacifico che la stessa prevedesse che le spese straordinarie fossero divise al 50% tra i coniugi e che dovessero essere affrontate di comune accordo.
Altrettanto pacifico era che per l’acquisto della vettura non vi fosse stato alcun accordo, e che anzi l’opponente non fosse stato neppure previamente informato della spesa in esame.
Sebbene la giurisprudenza non richiedesse il previo accordo come condizione indefettibile del sorgere dell’obbligo di rimborso in capo all’altro genitore, nel caso di specie non vi erano elementi per ravvisare i presupposti per ritenere giustificata la spesa.
In particolare: la parte opposta nulla allegava e provava in ordine al fatto che la spesa in esame fosse proporzionata alle disponibilità economiche dei genitori;
nessun elemento era offerto neppure per giustificare le ragioni per cui le esigenze di spostamento tra i Comuni di Mornese e Predosa (AL) non potessero essere soddisfatte con l’acquisito di un mezzo di trasporto più economico rispetto ad una vettura di quel costo;
dagli atti del procedimento di divorzio risultava che il figlio aveva iniziato a svolgere regolare attività lavorativa dall’ottobre 2021, e quindi, da un lato, le esigenze di spostarsi erano sorte qualche mese dopo l’acquisto della vettura, dall’altro lato, a partire dal mese di ottobre egli avrebbe anche potuto contribuire alla spesa per l’acquisto;
il fatto che l’acquisto fosse stato fatto in favore della e che poi la vettura fosse stata concessa in comodato al figlio lasciava intendere che la stessa potesse essere stata destinata anche ad un uso non esclusivo di quest’ultimo.
.1 – ha proposto appello avverso la predetta sentenza con un unico motivo di impugnazione (“errata interpretazione ed applicazione di norme di legge”), contestando il solo capo di decisione che ha dichiarato la non debenza della somma di € 12.049,84, richiesta a titolo di rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per l’acquisto di un’autovettura poi girata al figlio della coppia.
Rileva in primo luogo l’appellante che non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione di “maggiore interesse” per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
L’acquisto della RAGIONE_SOCIALE familiare per rientrerebbe nel caso di specie:
il ragazzo (è nato nel 2001), acquisito il diploma di maturità e iniziato a lavorare, necessita di un’autovettura per lo spostamento casa – lavoro, soprattutto a causa del fatto che egli risiede a Mornese, piccolo Comune della Provincia di Alessandria, dove i mezzi di trasporto sono insufficienti e gli orari non sono compatibili con il lavoro.
L’autovettura è stata all’inizio intestata alla stessa appellante e poi concessa in comodato d’uso esclusivo al figlio, come attestato dalla carta di circolazione (iscrizione del 28.06.2021).
Il concetto di spesa straordinaria non può essere inteso in senso restrittivo come spesa eccezionale ed imprevedibile, bensì comprende tutte quelle spese che non afferiscono alla soddisfazione delle esigenze di vita quotidiana di una persona normale e mira a realizzare interessi rilevanti della persona;
il genitore non collocatario è tenuto a contribuire alle spese straordinarie effettuate dall’altro genitore anche se non previamente concordate, purché si tratti di spese sostenute nell’interesse del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e di entità sostenibile in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.
si trovava alla sua prima esperienza di lavoro, con conseguente impossibilità di poter contribuire alla spesa per l’acquisto della necessaria autovettura.
Del resto, il padre aveva in precedenza contribuito al 50 % al costo della scuola guida, attività, questa, prodromica all’acquisto di un’automobile.
L’auto sarebbe stata sempre in uso a ed errato sarebbe il ragionamento del primo Giudice;
come si evince dalla carta di circolazione, la data di inizio del comodato è il 28.06.2021 e la scrittura privata attestante il passaggio della disponibilità per comodato è citata spesa straordinaria relativa all’acquisto dell’automobile era, in conclusione, una decisione di maggior interesse in favore del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente a cui il genitore non collocatario è tenuto a contribuire.
2.2.
– Il motivo è infondato.
2.2.1 – In merito alle spese straordinarie sostenute dal coniuge affidatario del figlio non economicamente autosufficiente, la giurisprudenza di legittimità ha bensì affermato come non sia configurabile un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge, trattandosi di decisione “di maggiore interesse” per il figlio, e che anzi, sussiste, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora egli non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
;
nondimeno, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, la stessa giurisprudenza ha riconosciuto come spetti al giudicante di verificare, in tali casi, la rispondenza della spesa all’interesse del figlio valutando la commisurazione dell’entità di essa rispetto all’utilità e della sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (Cass., 16.175/2015; Id., 5059/2021;
nello stesso senso, la Cass., n. 28.462/2021, che richiede che la spesa debba comunque essere di entità sostenibile in rapporto alle condizioni economiche dei genitori).
Per ritenere un esborso in favore del figlio affidatario di una coppia separata o divorziata alla stregua di “spesa straordinaria” rimborsabile pro quota, occorre, dunque, in assenza di previo accordo, il requisito ulteriore, accanto a quello dell’utilità della spesa per il figlio, costituito appunto dalla sua conformità alle condizioni reddituali dei genitori separati o divorziati, in coerenza con l’art. 316 bis c.c. che sancisce che l’adempimento degli obblighi genitoriali avvenga “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la … capacità di lavoro professionale e casalingo”. 2.2.2 – Dagli atti risulta che:
– l’auto, mod. TARGA_VEICOLO RAGIONE_SOCIALE familiare, è stata acquistata il 31.05.2021 dalla prezzo di € 22.850, in un’epoca in cui faceva ancora le scuole superiori;
– a giugno/luglio 2021 ha fatto la maturità e nulla risulta sapesse del suo futuro lavoro in una ditta con sede in Comune di Predosa (diversi sono stati i colloqui che – il 10.6.2021, a detta della sarebbe stata conclusa la scrittura di comodato gratuito con limite di durata al 2051 (trent’anni) a favore di ;
il 28.06 il comodato viene iscritto sulla carta di circolazione ex art. 94, co. 4 bis, C.d.s.
; trova lavoro e viene assunto in una ditta in quel di Predosa solo a ottobre 2021, e solo allora diviene attuale la sua esigenza di spostarsi dal Comune di residenza (Mornese), per l’assenza o l’insufficienza dei mezzi pubblici, al Comune del luogo di lavoro;
, a questo punto, chiede il rimborso al 50 % delle spese dell’auto data in comodato al figlio al marito separato 2.2.3 – La spesa di acquisto dell’auto, pari ad € 22.850, oltre che mai concordata, è sicuramente molto elevata in rapporto alle esigenze di trasporto del figlio dal luogo di residenza, presso la madre, al luogo di lavoro (del tutto corretto è il rilievo del primo Giudice che dubita che “le esigenze di spostamento da Mornese a Predosa non potessero essere soddisfatte con l’acquisto di un mezzo di trasporto più economico rispetto ad una vettura di quel costo”), ed è per di più stata affrontata in un’epoca in cui quell’esigenza non solo non era ancora attuale, ma non era neppure definita nei suoi esatti contorni (non si sapeva dove e quando avrebbe trovato lavoro). Soprattutto, si tratta di una spesa palesemente eccedente il bisogno per far fronte alla quale il genitore affidatario dichiara di averla affrontata nell’interesse del figlio economicamente non autosufficiente, dato che non occorre, per garantirsi in autonomia il percorso giornaliero da Mornese a Predosa (distanza di circa 20 Km, percorribili in auto sulla SP INDIRIZZO in circa 25 minuti), acquistare una macchina da oltre 22 mila euro, né d’altra parte vengono allegate dalla madre – che agisce per il rimborso pro quota – condizioni reddituali del marito separato sufficientemente floride da rendere del tutto normale un tale esborso. Difetta, pertanto, il presupposto richiesto dalla giurisprudenza per qualificare alla stregua di “spesa straordinaria” una spesa non concordata effettuata per il figlio convivente, costituita dalla sua coerenza e sostenibilità in rapporto alla situazione economica dei genitori.
Piuttosto, ragionando sull’entità della spesa e sui contenuti del comodato con il figlio (la durata del comodato, trentennale, è ampiamente superiore all’ammortamento del valore dell’auto, e con tale operazione si assicura la disponibilità del mezzo ben oltre la durata della vita economica di esso), si sarebbe trattato non di una “spesa necessaria”, bensì di una donazione di fatto (intesa come atto di liberalità gratuita) della vettura, compiuta dalla madre relativo esborso, quindi, la non potrebbe chiedere la rifusione al 50 % a , in applicazione del riparto al 50 % delle spese straordinarie relative al figlio della coppia, concordato in sede di separazione. 2.2.4 – Le ulteriori (presunte) spese correlate all’acquisto dell’auto, documentate dagli allegati all’atto di precetto (scontrino da € 410 per un acquisto presso la RAGIONE_SOCIALE;
ricevuta di pagamento del bollo auto per il 2021;
ricevuta di pagamento del premio per l’assicurazione rRAGIONE_SOCIALEcRAGIONE_SOCIALE),
fino alla concorrenza della somma il cui 50 % è stato richiesto con l’atto di precetto, non sono state esaminate dal Tribunale, che ha cumulativamente trattato la voce del precetto di € 12.049,85 senza differenziarla nelle sue componenti, né esse hanno formato specifico oggetto di doglianza da parte della appellante, che ha soltanto insistito sul dire che si sarebbe trattato, per l’intero importo, di una “spesa straordinaria” nell’interesse del figlio, da ripartire al 50 % con l’altro genitore.
La mancanza di specifiche censure nell’atto di appello preclude a questa Corte ogni esame, restando infatti la cognizione del giudice del gravame necessariamente limitata (art. 342 c.p.c.) ai punti di decisione impugnati in fatto o in diritto.
3. – Conclusioni e spese.
L’appello di deve, per concludere, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate sul minor importo in contestazione in questa fase d’appello, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell’appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
La Corte d’Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da contro avverso la sent. n. 241/2023 emessa dal Tribunale di Alessandria in data 21.03.2023, con atto di citazione notificato in data 15.09.2023:
a) rigetta l’appello;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell’appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 13/06/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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