SENTENZA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA N. 329 2026 – N. R.G. 00000844 2022 DEPOSITO MINUTA 17 02 2026 PUBBLICAZIONE 17 02 2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI VENEZIA SEZIONE IMPRESA
La Corte d’Appello di Venezia , Sezione Impresa, composta dai seguenti Magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
Consigliere estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 04/05/2022 al n. NUMERO_DOCUMENTO
NOME.NOME., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa in causa dagli AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Venezia, INDIRIZZO, come da procura allegata a ll’atto di citazione in appello P.
-appellante-
CONTRO
(C.F.
), con sede in Vicenza,
P.
INDIRIZZO, rappresentata e difesa in causa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in INDIRIZZO, come da procura n calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata- avente per oggetto: Appalti pubblici sopra soglia di rilevanza comunitaria , rimessa al Collegio in decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni del 10/07/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL’ APPELLANTE:
‘Voglia l’Ill. ma Corte d’Appello adita, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione:
annullare la sentenza n. 2050/2021 pubbl. il 03/11/2021, resa dal Tribunale di Venezia, e conseguentemente:
accertare e dichiarare per tutte le causali indicate in narrativa degli atti di causa, che il contratto d’appalto in data 22.03.2016, in forza della diffida ad adempiere notificata dall’impresa in data 23.7.2017, è risolto per fatto e colpa della stazione appaltante;
-accertare e dichiarare, che l’impresa è creditrice dell’importo di € 5.577.060,36 ovvero del diverso importo e per il diverso periodo che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo, condannando la convenuta al pagamento degli importi risultanti;
CONCLUSIONI DELL’ APPELLATA:
oglia l’Eccellentissima Corte d’Appello adita, contrariis reiectis,
V Quanto all’appello avversario:
-accertata e dichiarata l’inammissibilità in parte qua dell’impugnazione avversaria e delle domande svolte ex adverso sia in primo che in secondo grado (in particolare della prima domanda subordinata, formulata per la prima volta in appello) e, comunque, la loro infondatezza per tutte le ragioni di cui in narrativa, respingere in toto l’impugnazione avversaria e le domande svolte da controparte sia in primo che in secondo grado siccome inammissibili e comunque infondate e perciò confermare la sentenza di primo grado nelle parti impugnate ex adverso;
-in subordine, nel denegato caso di accoglimento dell’avverse domande, rideterminare e ridurre l’entità della somma al cui pagamento l’ dovesse essere condannata, quantificandola secondo la valutazione più conforme a giustizia, anche alla luce dei principi di cui agli artt. 1175, 1227, 1375 c.c. e 1460 c.c., in ogni caso scomputando le somme già percepite da ;
In via incidentale e principale: confermata la sentenza di primo grado nelle parti non impugnate da questa difesa, in parziale riforma della sentenza stessa ed in accoglimento delle deduzioni, difese, eccezioni e domande già formulate nel primo grado di giudizio:
accertare e dichiarare che, sulle somme dovute ad , già riconosciute in primo grado, sono dovuti interessi legali dal 7/6/2016 sino al saldo effettivo e perciò condannare a pagare in favore di gli interessi legali, calcolati dal 7/6/2016 sino al saldo effettivo, sulle somme dovute in forza della sentenza del Tribunale di
Venezia oltre alle ulteriori somme che risultassero dovute in forza della giustizia della Corte;
accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di per i rispettivi titoli di cui in premessa, oltre che degli importi già riconosciuti in primo grado (€ 3.586.411,48, da cui sottrarre € 194.625,41 per i compensi dei subappaltatori, medio tempore versati da agli stessi in esecuzione del decreto di omologazione del concordato preventivo), altresì dell’ulteriore somma pari ad € 5.419.567,68 (di cui € 3.395.734,38 per la cauzione definitiva; € 4.966,24 per la rimozione di terre da scavo e materiali ed € 2.018.867,06 di penale per il ritardo), o dell’ulteriore diversa somma ritenuta di giustizia, oltre iva ed interessi sino al saldo, e perciò condannare a pagare in favore di , oltre alle somme già riconosciute in primo grado, altresì l’ulteriore somma di € 5.419.567,68, o l’ulteriore diversa somma ritenuta di giustizia, oltre iva ed interessi sino al saldo;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi;
In via istruttoria, previa revoca/modifica delle ordinanze istruttorie assunte in corso di causa, nonché in riforma dell’impugnata sentenza,
ammettere la prova testimoniale sui capitoli e con i testi indicati a pag. 13 e ss. della seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., nonché a pag. 9 della memoria autorizzata del 29.11.2018;
ammettere la convenuta a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova avversari con i testi di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. pag. 19 e di cui alla terza memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.
disporre lo svolgimento di idonea CTU sui profili indicati a pagg. 12-13 della seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., quelli ancora non esaminati (cfr. in particolare i quesiti sub lettere c, e, f, g);
respingere, siccome generiche, esplorative e comunque inammissibili, tutte le avverse richieste di ulteriori CTU e/o di rinnovazione/integrazione di quella espletata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione del 27.11.2017, conveniva, davanti al Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, l’ , esponendo l’iter particolarmente travagliato che aveva caratterizzato i lavori di realizzazione della nuova struttura ospedaliera nel Comune di Montecchio Maggiore del valore complessivo di Euro 20.188.670,57. Secondo quanto più dettagliatamente descritto nell’atto introduttivo di causa, il rapporto con la RAGIONE_SOCIALE Appaltante si era caratterizzato per::
l’ omessa predisposizione, da parte della Committente delle varianti necessarie ad avviare i lavori con la produttività prevista in sede di offerta;
l’ omessa e/o tardiva predisposizione dei nuovi prezzi necessari alla contabilizzazione delle lavorazioni extracontratto ordinate della D.L.;
il mancato e/o tardivo riscontro alle problematiche tecniche sollevate dall’appaltatore in corso d’opera, in relazione alla consegna delle aree, alla sicurezza in cantiere ed alle lavorazioni eseguibili, cui la D.L. per lo più aveva risposto mediante richieste formalistiche e iterative di nuovi cronoprogrammi lavori del tutto irrealizzabili;
il tentativo strumentale di escutere la polizza fideiussoria prestata dall’appaltatore sull’anticipazione , al fine (nemmeno tanto mascherato) di recuperare una provvista necessaria al finanziamento delle varianti necessarie a supplire alle carenze di progetto.
1.2 Le problematiche insorte nella esecuzione delle opere avevano dato luogo a reciproci addebiti di responsabilità e, quindi, nell’estate del 2017, alla diffida ad adempiere inoltrata dall’impresa all’ e alla risoluzione del contratto da quest’ultima disposta ai sensi dell’art. 136 e ss. d.lgs n. 163/2006.
chiedeva di dichiarare risolto il contratto d’appalto per fatto e colpa della P.A. e dichiarare nulla ed inefficace per violazione del contraddittorio la risoluzione intimata dalla committente. Chiedeva altresì di vedersi corrisposto interamente il compenso per le opere svolte prima della sua estromissione dal cantiere nonché il risarcimento dei danni subiti.
1.4 . Si costituiva l’ che sollecitava il rigetto delle domande attore e chiedeva in via riconvenzionale la restituzione dell’acconto corrisposto a prima dell’avvio delle opere, il pagamento delle penali contrattuali ed il risarcimento degli ulteriori danni subiti per effetto dell’inadempimento dell’appaltatore, chiedendo altresì di tenersi conto delle somme che avrebbe dovuto corrispondere ai subappaltatori, non avendovi provveduto l’attrice.
1.5 Disposta in corso di causa consulenza tecnica d’ufficio, con incarico affidato all’ing. , il Tribunale definiva il giudizio con sentenza n. 2050/2021 del 27.10.2021 che, accertato l’inadempimento dell’attrice e ritenuta tardiva e comunque infondata la richiesta di pagamento di un importo maggiore di quello già riconosciuto dalla P.A., rigettava le domande attoree e, in parziale
accoglimento delle domande riconvenzionali formulate dalla RAGIONE_SOCIALE Appaltante, condannava al pagamento di Euro 3.197.160,16 oltre interessi (importo poi corretto in Euro 3.586.411,48 con decreto del 14.1.2022, che correggeva l’errore materiale in cui era incorsa la pronuncia) .
1.5 I primi giudici pervenivano a tali conclusioni sulla base dei seguenti rilievi:
-l’appalto si era caratterizzato per diverse anomalie, imputabili ad entrambe le parti;
-la RAGIONE_SOCIALE, con le comunicazioni meglio indicate alle pagg. 13-14 della motivazione, aveva avallato la dilatazione dei tempi di realizzazione delle opere (fino al 30.6.2017), così implicitamente riconoscendo la non eseguibilità delle opere entro il termine inizialmente concordato (30.12.2016);
lo stesso C.T.U., prendendo atto della documentazione dimessa in atti, aveva ritenuto che la data del 31.1.2017 si ponesse come spartiacque, essendo possibile nel periodo successivo per in ragione della completa consegna delle aree di cantiere, adempiere all’incarico conferitole;
-l’impresa aveva, tuttavia, realizzato opere di importo notevolmente inferiore a quanto anticipato dalla committente (somme che servivano a coprire le spese relative alla prima fase dei lavori appaltati a );
la realizzazione di una minima parte delle opere appaltate era imputabile all’attrice per le ragioni meglio indicate alle pagg. 17 -18 della motivazione (oltre che per l’impreparazione dell’impresa nel gestire le procedure previste per il caso di ritrovamento di ordini bellici o reperti archeologici), sicché, valutati i
reciproci inadempimenti, era giustificata la risoluzione in danno di disposta dall’AULSS;
-la penale prevista dall’art. 14 del contratto per il caso di ritardo nel compimento delle opere non era applicabile in quanto tale termine, proprio in ragione della risoluzione, non fu mai raggiunto;
non era neanche applicabile la penale riferita alle scadenze intermedie non essendo chiara la contestazione della committente e poiché i ritardi riscontrati dal C.T.U. facevano ‘riferimento a combinazioni di ritardi non rapportabili alle singole scadenze previste nel cronoprogramma allegato al contratto; scadenze -deve aggiungersi -non più da considerarsi attendibili punti di riferimento, stante la incontrollata dilatazione dei tempi avallata dalla stazione appaltante’ ;
-la domanda di pagamento dell’impresa andava respinta in quanto ‘pecca di inammissibile genericità’ ed era stata formulata senza rispettare il termine decadenziale previsto dal codice degli appalti per la proposizione delle riserve e senza argomentare ‘sulla meritevolezza di compenso per singole poste escluse, semplicemente riproponendo il suo computo metrico totale’;
-quantificate, pertanto, le somme dovute all’attrice in Euro 473.191,33, era tenuta a restituire l’anticipazione per la parte eccedente quest’ultimo importo, dovendo altresì tenersi conto delle somme che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto versare ai subappaltatori non pagati da .
L ‘attrice veniva, pertanto, condannata al pagamento di Euro 3.864.977,20 -474.191,13 + 194.625,41 = Euro 3.586.411,48 (tale è l’importo indicato nel decreto di correzione di errore materiale pronunciato successivamente al deposito della sentenza).
Le spese seguivano la soccombenza.
*
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello affidato a quattro motivi.
2.1.1 Con il primo motivo ha lamentato carenza di motivazione nell’addebito all’impresa della risoluzione del rapporto, ribadendo innanzitutto l’impossibilità di eseguire le due opere (by-pass fognario e scavi archeologici/BCM) la cui omissione aveva portato alla risoluzione del contratto.
Quanto alla prima opera, il Tribunale non avrebbe dato peso alle innumerevoli ‘ indefinizioni ‘ del progetto del by-pass, tali da renderlo concretamente non realizzabile, alla circostanza che alla realizzazione del parcheggio provvisorio sull’area comunale la stessa DL aveva subordinato l’esecuzione del by -pass per consentire la continuazione del servizio di parcheggio a vantaggio dell’ospedale , all’ammissione dello stesso C .T.U. (pag. 80) che per la fornitura delle tubazioni vi doveva essere un’area disponibile per poter stoccare i materiali e operare in continuità ed alla presenza del monumento che impediva senza una decisione del nuovo percorso da parte del Committente persino il tracciamento dell’opera .
Quanto agli scavi, il Tribunale non avrebbe considerato l’assenza di prezzi contrattuali, con conseguente necessità di inserire un nuovo prezzo di scavo, posto che era stato approvato solo il NP8 per il primo metro. Ciò implicava che ‘una volta terminata la lavorazione l’impresa si doveva necessariamente fermare in attesa delle determinazioni del Committente per il secondo metro, ai sensi del predetto 161 d.p.r. 207/2010’ .
2.1.2 Secondo l’impresa, la motivazione del Tribunale risult erebbe carente anche in ordine agli ulteriori inadempimenti ad essa addebitati; ha in proposito osservato che ‘Tali addebiti riguardano l’autoorganizzazione dell’appaltatore, che è del tutto insindacabile a meno che non comporti il mancato rispetto dei tempi contrattuali’ e che ‘L’impresa fin dall’inizio ha posto in opera l’accantieramento secondo le effettive necessità e con criteri di economicità, per contenere inutili costi’.
2.1.3 Ulteriormente, il Tribunale aveva formulato le sue valutazioni basandosi sulla consulenza tecnica del tutto esplorativa.
Le difficoltà di natura esecutiva erano state riconosciute dalla stessa P.A che, dopo avere incaricato un’altra impresa, aveva approntato, dopo il subentro della ditta seconda classificata nella gara vinta da essa appellante, una perizia di variante concernente lavori extra contratto per Euro 1.292.961,27.
2.2 Con ulteriore motivo (pur descritto come la prosecuzione dei precedenti rilievi, ma che assume in realtà natura autonoma in relazione all’oggetto) ha lamentato il mancato accertamento dei lavori eseguiti. Dopo aver precisato che la richiesta era di pagamento era di Euro 327.021,87 (ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dall’ ) e non già dell’importo di Euro 1.300.000,00 indicato nella motivazione della sentenza impugnata (che si riferisce alla variante approvata quando era stata sostituita dall’impresa RAGIONE_SOCIALE, ha eccepito l’inoperatività dell’istituto della decadenza per non essere stati redatti il registro di contabilità ed il conto finale, sicché l’unico documento contabile risultava il verbale della commissione di collaudo prontamente contestato con la missiva del
13.11.2017, vale a dire prima che esso diventasse definitivo per essere poi sottoposto alla firma.
2.3 Nell’esposizione delle critiche alla sentenza impugnata contenute nel paragrafo 2.3 dell’atto d’appello è altresì compresa la lamentela per l’omessa valutazione comparativa del comportamento di entrambe le parti nella causazione del contratto. Trattasi di critica che può essere fatta rientrare nell’ambito del primo motivo con il quale ha rilevato l’ingiustizia della pronuncia che ha respinto la sua domanda di risoluzione contrattuale.
Nel merito della questione, l’appellante ha evidenziato che lo stesso C.T.U. aveva omesso la valutazione comparativa, dichiarando di non saper valutare la maggior responsabilità dell’una o dell’altra parte. Ha sul punto ribadito la presenza di carenze progettuali, alle quali l’ ha supplito con la c.d. perizia CMC, e ricordato nuovamente i plurimi tentativi di escussione della polizza fideiussoria.
2.4 Con quello che può essere qualificato come terzo motivo ha lamentato l’erronea detrazione degli importi pagati ai subappaltatori dal corrispettivo per i lavori contrattuali in quanto gli stessi non sono stati pagati dall’ (che neppure ha dichiarato di avere effettuato pagamenti), ma si sono insinuati nel passivo concordatario ed il loro pagamento era in corso secondo le tempistiche della Procedura aperta al momento dell’iscrizione a ruolo del gravame.
2.5 Con ulteriore motivo (qualificato dall’appaltatore come proposto in via subordinata) ha formulato due richieste:
in primo luogo, dando atto del possibile contrasto che si stava profilando con l’ in ordine alla natura privilegiata del credito e pur evidenziando che tale accertamento non era stato mai oggetto di domande proposte in primo grado, ha chiesto nella denegata ipotesi ‘ di conferma anche in appello delle somme riconosciute in primo grado’ che questa Corte ‘ precisi comunque che le voci di credito liquidate alla Committente sono indicate solo in via nominale e senza riconoscimento di privilegio o prededuzione alcuna’;
-in secondo luogo, ha chiesto di accertare che la risoluzione contrattuale è avvenuta senza addebito di responsabilità esclusiva o prevalente al fine di evitare l’esclusione dalle gare d’appalto per 5 anni che si determina ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/16 nel caso di segnalazione all’ .
2.6. sulla base dei precedenti motivi, ha chiesto il rinnovo della C.T.U. e la sospensione del l’efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c.
*
Si è costituita anche in appello che ha sollecitato la reiezione del gravame dell’appaltatore e proposto appello incidentale, affidato a quattro motivi.
3.1 Con il primo motivo ha impugnato il capo che ha individuato il dies ad quem per il calcolo degli interessi, chiedendo che gli stessi vengano riconosciuti sino al saldo effettivo e non già sino alla pronuncia come disposto dal Tribunale.
3.2 Con il secondo motivo ha criticato la mancata applicazione delle penali per i ritardi sulle soglie temporali intermedie, rilevando che, applicando la penale giornaliera ai ritardi inerenti le singole lavorazioni eseguite in ritardo ovvero non
realizzate sino all’intimata risoluzione, essa appellante incidentale ha maturato il credito nella misura massima contrattualmente pattuita ovvero Euro 2.018.867,06 (pari al 10% dell’importo contrattuale).
3.3 Con il terzo motivo ha chiesto il risarcimento del danno rappresentato dal ‘mancato/ulteriormente ritardato utilizzo dell’immobile edificando -da intendersi sia quale fattore di minor produttività dell’ , sia quale danno all’utenza per la mancata fruizione delle nuove strutture di Montecchio Maggiore -cioè il danno da ritardo eccedente l’importo delle penali’ che ha calcolato prendendo come riferimento l’ammontare giornaliero della penale contrattuale (Euro 20.188,67), chiedendo la somma -a suo dire quantificata prudenzialmente -di Euro 3.395.734,38 + IVA.
3.4 Con il quarto motivo ha chiesto il risarcimento dei costi sopportati per le maggiori spese sostenute a seguito della riassegnazione dell’appalto (Euro 152.410,06 + IVA) e dei costi sostenuti per la rimozione dei cumuli di terra e dei materiali abbandonati in cantiere dall’appaltatrice (Euro 358.243,09 + IVA).
4.1 Respinta l’istanza di inibitoria, la causa, trattenuta in decisione, è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 08.02.2014 che ha disposto un’integrazione della consulenza tecnica, con incarico, affidato al professionista già nominato in primo grado, di rispondere al seguente quesito:
‘Il C.T.U., letti gli atti di causa, effettuati tutti gli accertamenti ritenuti opportuni, acquisite dalle parti e da terzi informazioni rilevanti ai sensi dell’art. 194 c.p.c.: a) quantifichi il compenso spettante all’appellante per i lavori svolti;
b) accerti se i costi sostenuti dall’ per la rimozione dei cumuli di terra e dei materiali abbandonati dall’appellante sono conseguenza
della riassegnazione dell’appalto ad altra impresa, si esprima sull’inerenza e congruità delle somme richieste dall’Amministrazione appellata e quantifichi il danno subito . ‘ .
4.2 Depositato l’elaborato peritale, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi secondo modalità cartolari, del 10.07.2025, con assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica come da ordinanza collegiale del 3.4.2025.
*
5.1 Va preliminarmente dato atto che le rivendicazioni di natura risarcitoria sono estranee ai motivi di impugnazione dell’impresa che solo nella parte della citazione d’appello dedicata alla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica ha deAVV_NOTAIOo che ‘ i danni conseguenti ai ritardi esecutivi durante la vigenza del contratto, ai fini di cui all’art. 1233 c.c., sono abbondantemente dimostrati in causa attraverso le giustifiche tecniche contenute nei fascicoli a, b, c, d, e, f, g, e h di cui all’all. 6’ .
Anche a voler ritenere così interposto gravame sul rigetto della domanda risarcitoria, lo stesso è all’evidenza inammissibile per carenza dei requisiti previsti dall’art. 342 c.p.c. (tardive essendo le precisazioni sul punto effettuate con gli scritti conclusionali).
5.2 Va, a questo punto, evidenziato che la trattazione dei motivi di impugnazione deve avvenire dapprima accertando se sussistano inadempimenti dell’appaltatrice o della RAGIONE_SOCIALE Appaltante e, nel caso di inadempimenti reciproci, quale sia quello di maggiore gravità.
Andrà, quindi, esaminato il motivo con il quale l’impresa ha chiesto il riconoscimento dell’importo che ritiene dovuto per le opere eseguite (Euro 795.697,51) e, a seguire, tutti gli ulteriori motivi che incidono sull’ammontare delle rispettive pretese.
Solo nel caso in cui la risoluzione contrattuale sia imputabile all’impresa o vi siano comunque ritardi ad essa imputabili potranno essere esaminati i motivi d’appello incidentale con cui la committente ha chiesto il risarcimento del danno e l’applicazione delle penali contrattuali.
Da ultimo andranno eventualmente esaminate le questioni oggetto del motivo formulato in via subordinata dall’appellante principale.
*
Innanzitutto, non corrisponde al vero quanto deAVV_NOTAIOo dall’impresa in ordine alla mancata valutazione dei reciproci inadempimenti da parte del C.T.U. il quale ,pur dando atto delle difficoltà nella valutazione delle maggiori responsabilità, ha comunque svolto delle considerazioni di rilievo. L’ing. alle pagg. 103 e ss. del suo elaborato ha, infatti, evidenziato quanto segue:
‘
E’ del tutto evidente che da parte di entrambi i soggetti in causa (per il tramite delle figure tecniche incaricate elo delegate) vi sia stata una sottovalutazione del fatto che si sarebbe andato ad operare in un ambito ospedaliero che doveva mantenere la propria funzionalità a prescindere dalle lavorazioni che si sarebbero dovute svolgere nel cantiere. Così; ad esempio; le demolizioni preventive di edifici od impianti non dismessi, ma ancora in piena funzionalità sanitaria, poterono avvenire solo quando la Direzione Sanitaria dell Ospedale rese disponibili, perché svuotati delle funzioni, detti immobili. proprie
Poiché RUP, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed Impresa avevano dato a vari sopralluoghi riunioni congiunte prima della firma del contratto; subito la firma dello stesso prima della formale consegna dei lavori, appare sconcertante che detti soggetti; non abbiano seguito la via maestra prevista Regolamento dei LLPP ed anche da contratto e valutando dapprima; del caso, una concordata formale consegna parziale dei lavori rispetto o stato effettivo dei luoghi visibile nel mese di febbraio-marzo-aprile-maggio 2016 (a cosa sarebbero servite le riunioni preliminari programmate ed effettuate, se non questo?) e ove ciò non fosse avvenuto; come non è avvenuto; perché limpresa non luogo dopo RAGIONE_SOCIALE,
ha apposto formale riserva?
Secondo il CT di parte Impresa RAGIONE_SOCIALE (vedi nota Massenz) la riserva non fu formulata perché l’impresa riteneva di dar corso al proprio cronoprogramma tecnico-economico dei lavori entro la data del 31/12/2016 dovendosi e potendosi entro quella data dar corso a lavorazioni all acconto ricevuto. ing poter pari
E’ del tutto evidente; alla luce di quanto è accaduto successivamente, che non vi fossero ragioni tecniche che giustificassero il tipo di inizio lavori aAVV_NOTAIOato (di totale e non parziale) ed accettato da tutti. E’ anche probabile che; oltre alla citata inesatta valutazione dei lavori da eseguirsi in un ambito particolare quale era quello dell’Ospedale di Montecchio Maggiore; sussistessero ragioni di tempistica e di opportunità da cogliere da parte dell AULSS n?5 per dare corso all’inizio dei lavori totale ad costo; mentre da parte dell’Impresa vi fosse un evidente interesse economico (cosa peraltro che non deve scandalizzare in una ordinaria attività imprenditoriale) a dare comunque corso ad un appalto che prevedeva un sostanzioso acconto tipo ogni
Ulteriormente si ritiene di evidenziare nel presente capitolo di risposta a questa
A fronte di evidenti condizioni ostative come poc’anzi richiamato, la stazione appaltante, tramite le proprie figure tecniche incaricate, ritenne di concedere una proroga temporale all’Impresa non in termini di spostamento dei termini ultimi di consegna, ma solo di differimento temporaneo di opere inizialmente previste non rispettose delle Legge;
furono consensualmente (tra impresa e stazione appaltante; tramite le proprie figure tecniche incaricate) aAVV_NOTAIOate confuse procedure interne; di dubbia
legittimità; per modificare le prescrizioni contrattuali per cui subappaltatori furono dall’impresa anziché dalla stazione appaltante in ragione dell’acconto economico ricevuto; pagati
1 ‘impresa sottovalutò le questioni insite nella sicurezza del cantiere specifiche dello stesso cantiere; presentando POS inadeguato e non rispettoso del PSC e dei documenti di progetto. genere interessassero ambiti archeologici e che dovessero essere eseguite procedure BCM era manifesto nel progetto esecutivo e comunque vi erano disposizioni di Legge da seguire; anche se si convenire che la procedura di valutazione preventiva BCM effettuata dalla stazione appaltante tramite gli incaricati tecnici non fosse stata di mancanze e lacune. A giustificazione parziale si richiamare che le procedure di Legge divennero definitivamente cogenti e furono introAVV_NOTAIOi chiarimenti applicativi mediante da circolari (come spesso accade) solo a contrato firmato ed a lavori iniziati. Anche in questo caso vi fu corresponsabilità fra tutti soggetti nel decidere di proseguire comunque, non fermandosi in attesa di autorizzazioni definitive dagli enti competenti. può priva può però
Ancora con riferimento a questioni di sicurezza; ma anche di gestione del cantiere |7 ‘impresa si è oggettivamente dimostrata inadeguata e disorganizzata; detto cantiere peraltro; fu conAVV_NOTAIOo dalla RAGIONE_SOCIALE nelle attività fondamentali pressoché totalmente con ditte terze operanti in subappalto elo in subcontratto. La gestione delle emergenze fu oggettivamente carente Si pensi al ritrovamento di schegge di bombe di artiglieria comunicate per caso al CSE solo oltre due mesi il loro ritrovamento e nonostante la presenza in cantiere di ditta RAGIONE_SOCIALE ebbe a lamentare che non fosse dopo
stato previsto nel progetto la procedura da seguire. Tutto ciò è offensivo della| comune intelligenza, giacché è pacifico e notorio che il ritrovamento di armi od ordigni da guerra, anche in scaglie, deve essere immediatamente segnalato ai carabinieri e bloccato il cantiere. Ciò discende non da indicazioni progettuali, bensì da disposizioni di Pubblica Sicurezza che non possono debbono essere ignorate. In caso, come ampiamente specificato nel corso della presente relazione, ammesso e non concesso che il PSC fosse stato carente, il POS dell’impresa non lo poteva essere poiché era compito dell= ‘impresa stessa integrare il POS di tutte quelle maggiori definizioni di sicurezza che si riteneva e che dovevano essere necessarie. ogni proprio
‘
6.2 Di tali rilievi il Tribunale ha indubbiamente tenuto conto, formulando alcune considerazioni che, pur corrette, richiedono di essere chiarite ed approfondite.
6.3 È indubbio che, come si desume dai punti prima citati nonché da altri punti della consulenza tecnica, vi sia stata una certa superficialità nella fase iniziale dell’appalto da parte della RAGIONE_SOCIALE appaltante, riconosciuta da quest’ultima nell’esposizione dei fatti di causa effettuata con la comparsa di costituzione in appello. Invero, non contesta (più) che al momento della consegna del cantiere fossero da terminare le demolizioni, completare le attività di bonifica dell’amianto e che più in generale non fossero disponibili tutte le aree oggetto dei lavori così da non consentire a l’inizio delle operazioni di scavo.
È altresì vero, però, che a tali criticità sono state superate dalla PRAGIONE_SOCIALE che a mezzo del R.U.P. ha ritenuto che l’impresa potesse iniziare le sue opere a partire da fine
gennaio 2017 e conseguentemente terminare la prima tranche (quella per la quale aveva ricevuto l’anticipo di circa Euro 4.000,000,00) entro il 30.6.2017.
6.4 Trattasi di valutazioni sostanzialmente condivise dallo stesso C.T.U. nell’elaborato depositato in primo grado. La disamina della documentazione proAVV_NOTAIOa, unitamente agli accertamenti svolti dall’ausiliario, conferma l’inadeguatezza dell’appaltatrice a portare a compimento le opere oggetto dell’incarico . Si debbono a tal fine valorizzare le seguenti circostanze:
ritardato ed insufficiente allestimento del cantiere, tale da non consentire il concreto avvio dei lavori e da non soddisfare i requisiti minimi di sicurezza previsti dalla legge e dal PSC posto che:
-nominò il capocantiere solo il 12.9.2016, cioè dopo quattro mesi dalla consegna dei lavori (cfr. nota app. 12.9.2016 in doc. 20/A), oltretutto indicando un soggetto non qualificato (cfr. controdeduzioni del CTU, pag. 42);
-per tutta la durata del contratto, l’impresa ebbe quale Responsabile e quale Direttore tecnico di cantiere due periti industriali, cioè ‘figure non del tutto idonee per legge e per competenza a seguire opere civili edili (in particolare opere c.a.) ed impiantistiche complesse’ come quelle previste nell’appalto de quo, laddove invece -per parte pubblica -la Direzione Lavori arrivò a comprendere complessivamente ben 12 tecnici, tutti laureati tranne uno (cfr. controdeduzioni del CTU, pag. 42);
-per tutta la durata del contratto, l’impresa non si preoccupò mai di ottenere l’allaccio elettrico del cantiere, rinunciando anche alle erogazioni riAVV_NOTAIOe concesse dall’Ente fornitore e continuando a profittare dell’allaccio elettrico,
teoricamente provvisorio, concesso dalla RAGIONE_SOCIALE Appaltante (CTU, pagg. 75, 78 e 84; controdeduzioni del CTU, pag. 37);
-l’impresa ritardò anche l’allaccio idrico, avvenuto soltanto nel marzo del 2017 dopo che, anche in questo caso, la aveva abbandonato una precedente domanda già accettata dal fornitore (CTU, pag. 85; controdeduzioni del CTU, pag. 37);
non fu mai realizzato un impianto di messa a terra, al quale era previsto fosse allacciata la recinzione del cantiere anche per rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro (CTU, pagg. 81 e 99);
la stessa posa delle recinzioni di cantiere fu avviata solo nel novembre 2016 (cfr. nota app. 22.11.2016 in doc. 20/A), mentre non fu mai realizzata la barriera antirumore ed antipolvere prevista in PSC a protezione degli utenti dell’adiacente Ospedale rimasto in funzione, anche in tal caso in violazione delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (CTU, pag. 80- 81 e 99);
il montaggio delle baracche per gli operai, cominciò soltanto nel gennaio 2017, ed ancora nel luglio 2017 gli alloggiamenti di cantiere erano privi dell’impiantistica e degli allacciamenti alle utenze (cfr. sopralluogo del CSE del 05.07.17 in doc. 20/B), anche in tal caso in violazione della normativa antinfortunistica (CTU, pag. 99-100). [ la committente sopperì alle mancanze dell’impresa mettendo a disposizione gli ex locali dell’obitorio come evidenziato dal CTU a pagina 74);
pagina 21 di 43 – il servizio di guardiania previsto in progetto non fu realizzato, benché fosse necessario per limitare l’accesso al cantiere alle sole persone autorizzate (CTU,
pag. 81 e 99). Solo alla fine di maggio 2017, cioè un anno dopo la consegna dei lavori, l’impresa iniziò l’allestimento e le operazioni di allaccio elettrico della zona a ciò destinata;
il numero di addetti presenti in cantiere previsto nel cronoprogramma, e quello concretamente assicurato, rimase molto esiguo per tutta la durata del contratto (generalmente tre/quattro operai);
-nonostante la sostanziosa anticipazione incassata, giustificata anche con l’esigenza di ingenti approvvigionamenti, e nonostante le sollecitazioni in tal senso (es. O.d.S. n. 11), l’Impresa non provvide alla fornitura di alcun materiale, depositando in cantiere soltanto materiale irrilevante ai fini economici (come confermato dal verbale di collaudo). Tanto ciò è vero che, ad un anno dalla consegna dei lavori, la non era ancora in grado di impastare in cantiere una comune malta tradizionale e non aveva neppure ordinato le tubazioni in PRVF indicate in progetto per la realizzazione del bypass fognario -che oltretutto pretese ingiustificatamente di sostituire con altro proAVV_NOTAIOo non equivalente e disapprovato dal competente (CTU, pagg. 78 e 82-83) -perché ‘non era in grado di sostenere il pagamento anticipato della fornitura’ (cfr. la nota 13.6.17 in doc. 21/C);
mancata esecuzione, anche dopo la proroga accordata dal RUP, di una serie di lavorazioni del tutto preliminari e basilari, come la linea elettrica provvisoria BT dalla cabina esistente (CTU, pagg. 75 e 78), le sottocentrali e i collegamenti (CTU, pagg.76 e 79);
ritardata, erronea e non completa esecuzione dei lavori di scavo. In particolare:
gli scavi assistiti (BCM ed archeologici) per la costruzione dei corpi di fabbrica A1 e A2 iniziarono soltanto il 3 aprile 2017 ed hanno oltretutto riguardato uno solo dei quattro fronti di scavo previsti in contratto;
-nel luglio 2017, cioè dopo quattro mesi dall’inizio delle operazioni, gli scavi non erano ancora terminati, in quanto per essi l’impresa continuava a richiedere istruzioni operative e perizia di variante, pur essendo state stabilite le procedure operative nel mese di novembre 2016 ed avendo ricevuto riconoscimento di nuovo prezzo n. 8 … in data 22/03/2017 (CTU, pagg. 78 e 85) e sebbene le procedure per gli scavi assistiti di bonifica bellica ed archeologica (incluse le relative profondità, le misure di sicurezza etc.) fossero esplicitamente previste nei documenti di gara e/o in appositi provvedimenti ministeriali (pag. 88-90 e 105);
-in tal modo l’appellante ha impiegato complessivamente 36 giorni (dal 4 aprile al 9 maggio), prima di ritenere concluso lo scavo preliminare solo del primo metro di terreno e solo per una parte dell’area (cfr. nota app. 10.5.17 in doc. 21/A);
soltanto il 19 maggio (cioè dopo altri dieci giorni) ha verificato l’effettiva quota di fondo scavo raggiunta, avvedendosi così di aver scavato appena 60 cm, e soltanto il 31 maggio 2017 ha ripreso le operazioni, terminandole agli inizi di giugno (cfr. nota DL 12.5.17, nota app. 19.5.17 e nota app. 30.5.17, nota app. 6.6.2017, tutte in doc. 20/A).
In tal modo, ha impiegato oltre due mesi per scavare un metro di terreno e solo su una parte dell’area, per di più abbandonando in loco il materiale di risulta: in sostanza, ‘al mese di giugno 2017, di fatto si era giunti unicamente
alla quota di scavo di 100 cm circa al di sotto del piano di scotico e questo per nemmeno tutte le aree oggetto di intervento’ (CTU, pag. 87);
gestione superficiale e gravemente erronea delle verifiche belliche ed archeologiche, come si evince dalle seguenti circostanze:
dopo una prima relazione ferromagnetica del 18.5.2017, generica e comunque inutile perché realizzata alla quota di -60 cm, e dopo una seconda relazione del 6.6.2017, conAVV_NOTAIOa dopo integrazione degli scavi ma identica alla prima e anch’essa generica (CTU, pag. 94), il 12.6.2017 la ha proAVV_NOTAIOo una terza relazione nella quale -con inspiegabile ritardo, e benché medio tempore il CSE si fosse recato in cantiere più volte -affermava improvvisamente di aver rinvenuto e recuperato, due mesi prima alcune schegge riconducibili a ‘ granate di medio calibro’, fornendo soltanto dopo altri quindici giorni documentazione fotografica, parziale e non localizzata in situ come previsto dal CSA (cfr. note app. 12.6.17 e 28.6.17 in doc. 20/A e note CSE 18-20-26.4.17, 3.5.17 e ss. in doc. 21/B). A fronte della giustificazioni dell’impresa secondo cui in progetto non erano previste le procedure da seguire, il C.T.U. ha giustamente evodenziato che ‘tutto ciò è offensivo della comune intelligenza, giacché è pacifico e notorio che il ritrovamento di armi od ordigni da guerra, anche in scaglie, deve essere immediatamente segnalato ai carabinieri e bloccato il cantiere. Ciò discende non da indicazioni progettuali, bensì da disposizioni di Pubblica Sicurezza che non possono e non debbono essere ignorate’ (CTU, pag. 105);
-l’impresa non ha quindi rispettato né le procedure previste dal Disciplinare tecnico richiamato dalla D.L. nell’ordine di servizio n. 9 (disciplinare edizione
2015), né quelle previste dal disciplinare GEN-BST 001 approvato dal Ministero dopo i rinvenimenti, né le procedure previste dalla normativa di pubblica sicurezza e dal Capitolato Speciale per il caso di rinvenimento di ordigni inesplosi, il tutto anche in violazione delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (CTU, pag. 98-99);
non sono state rispettate le procedure previste per lo scavo con assistenza archeologica (seppur disciplinate nei documenti progettuali) e non è stata neppure garantita la costante presenza e supervisione di un referente tecnico nel corso degli scavi, con il risultato che -violando sia le prescrizioni impartite dall’Archeologo incaricato, sia quelle previste dalla normativa vigente l’operatore della ha manomesso l’area oggetto di interesse archeologico (ove erano stati rinvenuti alcuni reperti), riversandovi il materiale risultante dalla demolizione di alcuni edifici (cfr. nota app. 11.5.17 in doc. 21/A).
ritardato ed infine omesso svolgimento dei lavori per il nuovo by-pass fognario. Invero:
risolti i problemi iniziali (completamento della strada provvisoria in data 3.11.2016 e incarico dell’assistenza archeologica alla in data 19.12.2016), quantomeno dall’inizio del 2017 nulla ostava all’esecuzione dell’opera, ‘anche per l’evidente corresponsabilità dell’impresa nell’accettazione incondizionata e senza riserve dell’inizio dei lavori’ (CTU, pag. 82).
A partire da quella data, dunque, ‘superate le oggettive problematiche iniziali e concessi (se pure informalmente) i nuovi termini temporali di esecuzione opere a partire dalla fine di gennaio 2017 (data spartiacque), l’impresa
avrebbe potuto dar corso all’opera, che invece nei mesi di giugno -luglio 2017 era ancora in uno stato indefinito’ (CTU, pag. 83);
-nonostante molteplici solleciti della RAGIONE_SOCIALE Appaltante (cfr. ad es. l’OdS n. 11 e la nota D.L. del 15.5.2017 in doc. 20/A) l’Impresa non ha mai dato corso ai lavori, e non ha neppure acquistato i materiali necessari, pretendendo anzi di cambiare le tubazioni previste in contratto con altre non equivalenti, e non conformi alle indicazioni vincolanti del RAGIONE_SOCIALE (CTU, pagg. 82-83);
-l’Impresa ha consegnato solo in parte, ed in ritardo la necessaria documentazione preliminare, prevista in contratto più volte richiesta dalla D.L.. Non sono mai state consegnate, invece, le conferme d’ordine dei materiali, il cronoprogramma della specifica lavorazione ed il tracciamento definitivo dell’opera, etc. (CTU, fine pag. 83);
-l’Impresa ha anche lasciato scadere (31.05.17) il permesso rilasciato dal Comune di Montecchio per l’occupazione di una parte dell’area interessata dall’opera, ove doveva essere svolto circa il 25% dell’intervento totale, cioè un lavoro che, a termini di cronoprogramma, avrebbe richiesto un tempo di appena 8-10 giorni (doc. 5);
in definitiva, in oltre un anno e mezzo i lavori afferenti il by-pass fognario non sono mai neppure iniziati, benché per il loro svolgimento l’Impresa avesse previsto un tempo di appena 30 giorni.
Le i ndefinizioni progettuali che secondo l’appellante avrebbero impedito la realizzazione dell’opera risultano insussistenti anche alla luce di quanto accaduto dopo la risoluzione del contratto; alla subentrante ditta RAGIONE_SOCIALE sono bastati, per l’esecuzione integrale dell’opera in questione, ‘ 45 giorni circa tra luglio ed agosto dell’anno 2018, compresa una sospensione di circa 10 giorni per ritrovamento di reperti archeologici’ (CTU, pag. 83).
gestione approssimativa e fortemente rallentata dei subappalti. Invero:
due ditte subappaltatrici sono state allontanate dal cantiere a seguito di verifica del CSE, che ha riscontrato la mancanza di documentazione e di dotazioni di sicurezza adeguate (CTU, pag. 100);
con riferimento ai lavori di scavo, l’Impresa ha inoltrato le richieste di subappalto delle indagini per la bonifica bellica e per gli scavi di sbancamento soltanto in data 21.12.2016 e 09.01.2017, nonostante plurimi solleciti della D.L. sin dal 22.7.2016 (in doc. 20/A);
pagina 27 di 43 – in generale ‘per quanto riguarda i subappalti, l’ presentò a singhiozzo ed in tempi differiti le ditte individuate quali appaltatori … Si ricorda che da contratto e , le ditte in subappalto avrebbero dovuto presentare per tempo documentazione in regola per necessaria verifica ed approvazione da parte della stazione appaltante prima che fosse autorizzato il loro intervento in cantiere. Poiché le attività di cantiere propedeutiche e preliminari che avrebbero dovuto essere svolte (tra i quali spostamenti di impianti, scavi, etc.) di RAGIONE_SOCIALE
fatto furono eseguite tutte in subappalto, è evidente che anche il ritardo nelle autorizzazioni ai subappalti conseguente alla non tempestiva presentazione della documentazione necessaria ebbe a determinare un sostanziale rallentamento di attività con conseguenze sulla programmazione operativa da parte della ‘, ancorché sino alla fine del 2016/inizio 2017 coesistenti con le iniziali problematiche di cantiere cui si è accennato al par. E (CTU, pag. 76) 7) omessa/parziale e sempre ritardata produzione dei documenti necessari, anche afferenti alla sicurezza sul lavoro. In particolare:
-il POS proAVV_NOTAIOo dall’Impresa è risultato da subito inadeguato, carente ed omissivo rispetto alle effettive lavorazioni previste nel progetto, nelle relazioni di risoluzione delle interferenze e nel PSC. Solo per fare un esempio, ‘ è da considerarsi grave che il POS presentato dall’Impresa … tratti la sicurezza degli scavi che dovevano essere svolti nel cantiere di Montecchio Maggiore in sola mezza pagina ed in modo del tutto generico, quasi che l’appalto fosse riferito al modesto scavo dell’interrato di una qualsiasi costruzione civile di piccole dimensioni. Viene omessa ogni trattazione, non solo BCM e di scavo archeologico, ma anche quella di scavo profondo’ (CTU, pag. 100. Cfr. anche CTU, pag. 89 e RAGIONE_SOCIALErodeduzioni del CTU, pag. 39).
pagina 28 di 43 – nonostante le previsioni contrattuali (art. 23 CSA) e molteplici ordini di servizio (docc. 818), dal febbraio 2017 l’Impresa ha completamente cessato di redigere i programmi lavori parziali, i rapporti settimanali relativi al personale presente in cantiere, le relazioni mensili sull’andamento dei lavori, gli aggiornamenti periodici del cronoprogramma, etc. Inoltre, sebbene più volte sollecitata in tal senso, non ha mai consegnato un cronoprogramma generale
aggiornato nell’arco temporale dei 1050 giorni contrattuali, limitandosi di quando in quando a traslarlo in avanti in misura pari al ritardo accumulato, alle volte senza neppure fornire precisi riferimenti a date individuabili a calendario (controdeduzioni del CTU, pag. 23).
non sono mai state presentate le schede di campionatura dei materiali da utilizzare per i lavori previsti nel cronoprogramma (ad es. per il bypass: CTU pag. 83, ma anche per le fondazioni, le opere elettriche e molte altre);
nonostante reiterate richieste della D.L. ed appositi incontri in cantiere (da ultimo il 5.4.2017) e sebbene l’impresa le avesse programmate per l’estate 2016, non si è mai dato corso ad alcuna delle attività propedeutiche all’esecuzione delle opere strutturali. Trattasi di adempimenti corposi e complessi quali il deposito della ‘Pratica dei Cementi Armati’, l’individuazione di una centrale di betonaggio con certificazione di qualità, l’indicazione delle procedure di tracciabilità della provenienza dei materiali, la verifica dei calcoli strutturali ;
-l’Impresa non ha mai proAVV_NOTAIOo alla Direzione Lavori gli elaborati grafici, i disegni, le fotografie e i campionamenti che -ai sensi degli artt. 12, 13 e 27 del contratto -avrebbero dovuto costituire la base degli Stati di Avanzamento Lavori, i quali, in mancanza, non avrebbero potuto essere emessi, ed infatti non lo furono (CTU, pag. 51);
inidoneità tecnica, economica ed amministrativa nella gestione dell’appalto, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato e segnatamente sotto il profilo:
-dell’incapacità all’esecuzione dei lavori, della disorganizzazione, mancata visione complessiva del progetto e mancata comprensione dei singoli documenti tecnici, dell’inefficienza e inadeguatezza della Direzione Tecnica di cantiere (CTU, pagg. 95-96);
del mancato rispetto degli ordini di servizio emessi dalla Direzione Lavori, sottoscritti senza riserve o con riserve poi non ritualmente esplicate (cfr. CTU, pag. 60) ;
della scelta di imprese subappaltatrici di dubbia affidabilità (due furono allontanate dal CSE per violazioni degli obblighi di sicurezza);
della violazione degli obblighi in tema di sicurezza sul lavoro previsti dalla legge e dal PSC, ed ulteriormente evidenziati dalla D.L. e dal C.S.E. nel corso del contratto (mancata predisposizione dei baraccamenti e della guardiania, mancato controllo degli accessi, mancata esecuzione delle barriere antirumore/antipolvere, gestione inaccettabile dei ritrovamenti bellici, etc.);
della mancata, o ritardata, richiesta delle autorizzazioni necessarie ad eseguire i lavori, spesso tralasciate o addirittura abbandonate (ad es. mancato allaccio elettrico; ritardato allaccio idrico; scadenza dell’autorizzazione comunale all’occupazione delle aree interessate dal bypass fognario; omessa predisposizione e trasmissione dei documenti preliminari alle opere in cemento armato; etc.);
-dell’illegittima ed unilaterale sospensione di ogni attività di cantiere nel giugno 2017 (CTU, pag. 107).
In definitiva, come giustamente osservato dall’ing. , ‘è evidente che, se pur furono concessi all’impresa tempi allungati rispetto alle iniziali previsioni e nuove date di scadenza per l’esecuzione delle opere previste originariamente nel cronoprogramma entro il 31/12/2016, il cantiere di cui al contratto di appalto non ebbe in concreto mai uno sviluppo adeguato da parte dell’impresa anche a partire dalla data c.d. spartiacque del 31 gennaio 2017’ (CTU, pag. 79), al punto che ‘qualitativamente si riesce … bene a comprendere e percepire un allungarsi dei tempi lavorativi da parte dell’ oltre ogni limite di logica’ (CTU, pag. 107).
Sulla base delle sopradette circostanze si può concludere che aveva eseguito opere di importo notevolmen te inferiore all’anticipo ricevuto pari, se fossero corrette le quantificazioni dalla stessa effettuate a meno di un quinto di quell’importo (e pari ad una percentuale indicata dall’ing. come variabile tra il 2 % ed il 3% dell’intero appalto a corpo): significativamente, si ripete, l’appellante non acquistò praticamente nessuno dei materiali previsti, non completò l’allestimento del cantiere né gli allacci alle utenze, violò più volte la normativa sulla sicurezza sul lavoro, non pagò i subappaltatori e sospese senza giustificazione i lavori.
L’infondatezza delle doglianze dell’impresa risulta definitivamente comprovata dal fatto che la ditta subentrante, realizzò tra febbraio ed agosto 2018 (prima, quindi, della perizia di variante approvata nel mese di dettembre
2018) tutte le opere che per erano ineseguibili, riuscendo ad ottenere altresì lo svincolo delle aree dalla Soprintendenza.
Irrilevante è, infine, la tematica dell’escussione della fideiussione rilasciata da RAGIONE_SOCIALE agitata anche in appello da . La polizza in questione, invero, non è mai stata escussa dalla RAGIONE_SOCIALE Appaltante (in ragione dell’insolvenza della compagnia assicurativa) e comunque le richieste non impedivano all’appaltatore di realizzare le opere. Si può semmai rilevare che di tali richieste di escussione non vi sarebbe stato bisogno se l’ non avesse , acccogliendo la richiesta dell’appaltatore, concesso un così cospicuo acconto, ma tale circostanza, estranea ai motivi d’appello, non deve essere indagata.
Il primo motive d’appello principale è respinto, avendo il Tribunale correttamente ritenuto che la risoluzione del contratto fosse dovuta a fatto e colpa dell’appaltante.
*
7. Il secondo motivo d’appello dell’impresa è parzialmente fondato.
pagina 32 di 43 Ritiene il Collegio di poter superare i rilievi di decadenza/genericità formulati dal Tribunale. L’impresa invero formulò le sue contestazioni prima della redazione del verbale di accertamento tecnico contabile della Commissione di Collaudo (che è il primo atto contenente una quantificazione del valore delle opere realizzata) e, quando il documento le fu inviato (il 10.5.2018) lo sottoscrisse apponendovi le sue riserve. In ogni caso (cfr. Cass. sez. 1 , sentenza n. 22275 del 03/11/2016) in tema di appalto di opere pubbliche, la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l’esistenza di un contratto valido di cui si chiede l’esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall’inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all’istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c.
Le pretese dell’appaltatrice non sono, inoltre, generiche, avendo formulato la sua domanda come da computo metrico inviato alla P.A. in data 13.11.2017, sicché le sue richieste avrebbero dovuto essere vagliate nel merito.
A tale omissione si è posto rimedio con l’elaborato depositato in appello con il quale il C.T.U. ha quantificato il valore delle opere, contrattuali ed extra contrattuali, secondo diverse ipotesi dallo stesso così descritte:
‘ Allegato B – liquidazione lavori contrattuali ed extra contrattuali applicando
” e anno 20122013, quest’ultimo perché usato dalla DL e dalla stessa nei propri documenti agli atti ( oltre che stato di consistenza e contestazioni dell’impresa a tale stato di consistenza, vedasi anche OdS n°9). Tale elaborazione deve intendersi parte integrante della CTU;
Allegato C – liquidazione lavori contrattuali ed extra contrattuali applicando -“PREZZI OFFERTI da , e
anno 20122013,quest’ultimo perché usato dalla DL e dalla stessa nei propri documenti agli atti ( oltre che stato di consistenza e contestazioni dell’impresa a tale stato di consistenza, vedasi anche OdS n°9). Si precisa che l’offerta dell’ ( vedasi
documenti di appalto agli atti dell’AVV_NOTAIO) comprendeva sia singole cifre di elenco prezzi che uno sconto di gara complessivo pari al 26,82% come certificato anche all’interno del Verbale di Accertamento Tecnico RAGIONE_SOCIALEabile effettuato dalla Commissione di collaudo in data 3/11/2017. Pertanto tale sconto è stato applicato solo sulle voci del Prezziario Regionale ove siano state utilizzate. Per i lavori extra contratto lo sconto non è stato applicato in quanto opere considerate di sicurezza in ragione degli OdS emessi dalla DDLL;
Allegato D – liquidazione lavori contrattuali ed extra contrattuali ai sensi “art. 4 contratto d’appalto -ossia Prezzi più favorevoli all’Amministrazione”, applicando “PREZZI OFFERTI da , e
anno 20122013, quest’ultimo perché usato dalla e dalla stessa nei propri documenti agli atti ( oltre che stato di consistenza e contestazioni dell’impresa a tale stato di consistenza, vedasi anche OdS n°9) -si precisa che lo sconto del 26,82% ( dove previsto-no su opere extracontrattuali) non è stato applicato ai prezzi offerti dalla ove considerati. Con
Allegato E – liquidazione lavori contrattuali ed extra contrattuali applicando “ELENCO PREZZI, PREZZARIO Studio e PREZZARIO REGIONE anno 2014 in vigore alla data di redazione dello Stato di Consistenza”. Tale elaborazione deve intendersi parte integrante della CTU; Allegato F liquidazione lavori contrattuali ed extra contrattuali applicando “PREZZI OFFERTI da , e
anno 2014 in vigore alla data di redazione dello Stato di
Consistenza
“. Si precisa che l’offerta dell’ ( vedasi documenti
di appalto agli atti dell’AVV_NOTAIO) comprendeva sia singole cifre di elenco prezzi che uno sconto di gara complessivo pari al 26,82% come certificato anche all’interno del Verbale di Accertamento Tecnico RAGIONE_SOCIALEabile effettuato dalla Commissione di collaudo in data 3/11/2017. Pertanto tale sconto è stato applicato solo sulle voci del Prezziario Regionale ove siano state utilizzate. Per i lavori extra contratto lo sconto non è stato applicato in quanto opere considerate di sicurezza in ragione degli OdS emessi dalla DDLL;
Allegato G – liquidazione lavori contrattuali ed extra contrattuali ai sensi “art. 4 contratto d’appalto -ossia Prezzi più favorevoli all’Amministrazione”, applicando “PREZZI OFFERTI da , e
anno 2014 in vigore alla data di redazione dello Stato di Consistenza” -si precisa che lo sconto del 26,82% ( dove previstono su opere extracontrattuali) non è stato applicato ai prezzi offerti dalla ove considerati. ‘.
Le ipotesi si distinguono tra di loro innanzitutto per il fatto che le prime tabelle (B-C-D) fanno riferimento per i prezzi di opere individuate come mancanti nel progetto e nell’offerta dell’impresa al prezziario della 2012 -2013, mentre quelle sub D-E-F al prezziario della aggiornato al settembre 2014 in vigore nell’anno 2017 al momento della redazione dello stato di consistenza.
L’individuazione dell’ipotesi più corretta deve avvenire considerando che:
pagina 35 di 43 – in tema di risoluzione di contratto di appalto, qualora non sia configurabile la restituzione in natura all’impresa appaltatrice della costruzione, parzialmente eseguita, il contenuto dell’obbligo restitutorio a carico della parte committente
deve essere determinato in relazione all’ammontare del corrispettivo originariamente pattuito, sulla cui base l’appaltatrice si era determinata a concludere il contratto, comprensivo dell’importo dovuto per revisione prezzi se partitamente previsto che fa parte del corrispettivo pattuito (indipendentemente dal fatto -irrilevante -che i beni siano stati consegnati, in tutto o in parte, al committente) (cfr. Cass.,. sez. 2, 17/7/2023, n. 20460; Cass., sez. 1, 24/5/2007, n. 12162),
-l’obbligo restitutorio, a carico della stazione appaltante, in relazione al valore delle opere realizzate dall’appaltatrice, è da intendersi limitato ai costi indicati nel contratto d’appalto (così Cass. 2638/25 che ha ritienuto di dover superare ‘altra giurisprudenza di legittimità per cui, in caso di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento (in quel caso) del committente, quest’ultimo, non potendo restituire l'”opus” parzialmente eseguito dall’appaltatore adempiente, è obbligato per l’esigenza di reintegrare la situazione patrimoniale dell’altro contraente, a corrispondergli il valore venale dell'”opus” predetto con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione, nella quale l’obbligo trova la sua fonte, e non con riferimento ai prezzi contrattuali delle opere eseguite (Cass., sez. 1, 10/3/1992, n. 2871; Cass., sez. 1, 24/5/2007, n. 12162). ‘ .
secondo quanto evidenziato da Cass. n. 2638/25 il valore venale del bene realizzato va determinato, in materia di appalto pubblico, come quello accertato sulla base di una procedura ad evidenza pubblica, posto che sarebbe paradossale che l’appaltatore in tesi inadempiente – finisca per avvantaggiarsi facendo pagare le opere eseguite a prezzi maggiori di quelli contrattuali.
Applicati tali principi al caso di specie risulta preferbile l’ipotesi che considera il prezziario regionale in vigore al momento in cui l’offerta è stata presentata e che applica, per le opere ivi previste (tranne che per gli oneri di sicurezza), il ribasso d’asta con il quale si è aggiudicata l’appalto.
Poco comprensibile, e comunque erronea, è l’ipotesi sub C, in quanto non si tratta di applicare l’ipotesi più favorevole per la P.A. La clausola citata dal C.T.U., invero, si riferisce a casi in cui si è in presenza di previsioni contraddittorie nei documenti contrattuali di gara, e quindi sussiste incertezza in ordine ad una pluralità di soluzioni intepretative, ma tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, trattandosi solo di valutare il corrispettivo sulla base dell’offerta a suo tempo formulata dall’appellante, integrata con il prezziario Regionale all’epoca vigente.
Quindi, sulla base delle quantificazioni operate nell’allegato B), a spetta, in parziale accoglimento del motivo, la somma di Euro 499.770,83.
*
8. Il terzo motivo è fondato, tanto più ove si consideri quanto accaduto nel corso del giudizio d’appello.
pagina 37 di 43 Premette il Collegio che la pronuncia del Tribunale non è condivisibile in quanto nessuna richiesta di pagamento da parte dei subappaltatori era pervenuta alla RAGIONE_SOCIALE Appaltante. In ogni caso con nota del 1.8.2023 ha depositato in giudizio -previo accordo fra le parti documentato dalle note scambiate fra i legali data 20-27.12.2022 -la documentazione attestante i bonifici di pagamento dei subappaltatori effettuati dalla in corso di causa, in adempimento al decreto n. 9/2019 del 29.03.2019 del Tribunale di Rovigo di
omologazione del concordato della I bonifici attestano l’estinzione di debiti nei confronti dei subappaltatori per un valore nominale di Euro 210.588,75.
Nelle successive difese l’appellata ha riconosciuto l’avvenuto pagamento.
La sentenza va, quindi, riformata detrendo dall’importo da restituire la somma di Euro 194.625,41.
*
8.1 Il primo motive d’appello incidentale è parzialmente fondato.
Se è pur vero che, come osservato dall’appaltatrice, con l’apertura della procedura concordataria non decorrono ai sensi degli artt. 55 e 169 l.f. gli interessi, va, però, dato atto che, secondo quanto indicato nella seconda memoria di replica, la procedura di concordato si è chiusa, essendo la società appellante ritornata in bonis . Da tale momento sono pertanto dovuti gli accessori.
Si precisa che l’obbligo del pagamento degli interessi non viene meno per il periodo precedente la sentenza di primo grado in quanto (già in concordato al momento della risoluzione del contratto d’appalto) non ha proposto appello avverso tale statuizione.
8.2 Il secondo motivo d’appello incidentale va respinto per plurim e ragioni.
Innanzitutto, la penale richiesta dalla P.A. è stata prevista per le opere compiute in ritardo e, quindi, non può essere applicata per i lavori che non sono stati realizzati. Inoltre, non è stato possibile accertare il momento esatto in cui le opere sono divenute realizzabili (il periodo può solo sommariamente essere indicato in quello di poco successivo alla c.d. data spartiacque del 30.1.2017) né,
per alcune di esse, quello in cui sono state completate. In ogni caso, tutte le previsioni intermedie sono venute meno per effetto delle problematiche di cui ha dato atto anche il C.T.U. nella consegna delle areee di cantiere e dei fabbricati da demolire che hanno nei fatti reso impossibile il rispetto della sequenza di lavori prevista nell’originario cronoprogramma. È del resto significativo che la RAGIONE_SOCIALE Appaltante abbia chiesto (inutilmente come prima detto) all’impresa un nuovo cronoprogramma, già con ciò dimostrando la necessità di prevedere nuove tempistiche intermedie anche al fine di rendere applicabili le clausole contrattuali che ha invocato con il motivo.
8.3 Neanche il terzo motivo può trovare accoglimento.
I l riferimento al c.d. danno da minor produttività dell’azienda non risulta attagliarsi al caso di specie, in quanto l’appellata non è un’impresa privata che subisce un calo del fatturato e comunque, non essendo note le vicende successive alla risoluzione del contratto stipulato con non è nemmeno configurabile un danno da ritardato utilizzo dell’immobile (non si sa, ad esempio, se l’ospedale sia stato ultimato e, ove così fosse, quando siano terminati i lavori, potendo, ad esempio, l’impresa che è subentrata a avere recuperato i ritardi accumulati dall’appellante). Peraltro, è pacifico che il vecchio ospedale di Montecchio Maggiore ha continuato ad erogare le prestazioni sanitarie finché erano/sono in corso i lavori, sicché non si comprende quale sia stato il danno (o per meglio dire il fastidio) derivato all’azienda sanitaria (o, per meglio dire, all’utenza che si avvale delle prestazioni erogate dal nosocomio).
La quantificazione del danno, peraltro, è indeterminata, essendosi limitata l’appellante incidentale al richiamo, non pertinente, della penale contrattuale senza effettuare alcuna quantificazione, anche solo approssimativa, del pregiudizio patito.
8.4 Il terzo motivo d’appello incidentale, oggetto degli accertamenti demandati al C.T.U., è invece fondato nei limiti di seguito esposti.
Mentre l a richiesta di risarcimento dei danni derivanti dal riappalto dell’opera è risultata priva di elementi a riscontro come motivamente rilevato alle pagg. 2021 dell ‘elaborato integrativo, i l C.T.U. ha invece riconosciuto il costo delle caratterizzazioni del terreno postumo effettuate da CMB (Euro 1.788.55) ed il costo per la rimozione dei materiali abbandonati dall’appellante (Euro 1.224,47 ed Euro 1.953,22), sicché all’appellante incidentale vanno riconosciuti Euro 4.966,24.
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9.1 Il primo motivo d’appello svolto in via subordinata da è inammissibile in quanto in primo grado le parti non hanno formulato alcuna domanda in ordine alla natura privilegiata o in prededuzione del credito dell’Amministrazione.
Va comunque osservato che la domanda in questione è stata formulata per l’ipotesi di ‘ conferma anche in appello delle somme riconosciute in primo grado in favore di 8’ -ciò che per quanto sopra detto non è avvenuto -e che comunque non spetta al giudice d’appello fornire interpretazioni ‘autentiche’ della sentenza di primo grado.
9.2 Il secondo motivo d’appello svolto in via subordinata risulta superato per effetto del riconoscimento della responsabilità prevalente dell’impresa che giustifica la risoluzione del contratto intimata dalla RAGIONE_SOCIALE Appaltante. L’appellante principale non ha, peraltro, motivato il suo attuale interesse ad ottenere la statuizione richiesta (le segnalazioni del casellario ANAC hanno una durata limitata nel tempo, la risoluzione intimata dalla P.A. risale al 2017 e, da quel che è dato comprendere, la comunicazione al casellario è avvenuta subito dopo la conclusione del rapporto contrattuale con ).
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10.1 I rapporti tra le parti vengono, pertanto, definitivamente determinati sulla base del seguente calcolo: Euro 3.864.977,20 (anticipazioni corrisposte dalla RAGIONE_SOCIALE appaltante) – Euro 499.770,83. (compenso dovuto a + Euro 4.966,24 (danni subiti dalla RAGIONE_SOCIALE appaltante ) = Euro 3.370.172,61 a credito di .
va, pertanto, condannata a pagare tale minore somma oltre ad interessi legali, dovuti dal 7.6.2016 alla pronuncia di primo grado e, quanto al periodo successivo, dal ritorno in boni s dell’appellante principale sino al saldo.
9.2 Quanto alle spese di lite, va fatta applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso tra Euro 2.000.000,00 ed Euro 4.000.000,00 in ragione dell’effettiva somma a credito della P.A.
L’esito della causa è stato maggiormente favorevole all’ le cui spese debbono, però, essere parzialmente compensate al fine di tenere conto del pressoché totale rigetto delle ingenti richieste risarcitorie formulate dalla RAGIONE_SOCIALE Appaltante.
Apprezzato il grado di complessità delle questioni trattate e l’attività concretamente svolta, le spese vengono liquidate nell’intero per il primo grado in Euro 45.000,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e per il grado d’appello in Euro 40.000,00 per compenso ed Euro 5.058, 00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Le spese delle consulenze tecniche espletate vanno poste, nei rapporti interni, definitivamente a carico di per due terzi ed a carico di per un terzo.
. P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull’appello principale proposto da nei confronti di e sull’appello incidentale proposto da quest’ultima avverso la sentenza n. 2050/2021 pronunciata il 27.10.2021 del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, corretta con decreto pronunciato in data 24.3.2022, li accoglie entrambi per quanto di ragione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata
condanna al pagamento in favore di della minor somma di Euro 3.370.172,61 oltre ad interessi legali dal 7.6.2016 alla pronuncia di primo grado e, quanto al periodo successivo, oltre ad interessi legali dal ritorno in boni s dell’appellante principale sino al saldo;
condanna alla rifusione della metà delle spese di lite di , che liquida nell’intero per il primo grado in Euro 45.000,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e per il grado d’appello in Euro 40.000,00 per compenso ed Euro 5.058, 00 per esborsi
oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e dichiara compensata la residua frazione;
pone le spese delle consulenze tecniche espletate per due terzi a carico dell’appellante principale e per un terzo a carico dell’appellante incidentale; Venezia, 3 febbraio 2026
Il Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Il Consigliere Estensore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME