SENTENZA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA N. 353 2026 – N. R.G. 00000352 2024 DEPOSITO MINUTA 20 02 2026 PUBBLICAZIONE 20 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
R.G. 352/2024
La Corte d’Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo in data 6.3.2024, promossa con atto di citazione in appello
da
(C.F.
), nato a Venezia (VE) il DATA_NASCITA, residente in
Venezia (VE), Giudecca n. 786 , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ;
appellante
contro
(C.F.
), nato a Venezia il DATA_NASCITA, e residente in
INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
appellato
Oggetto: ‘ cause in materia di rapporti societari – società di persone ‘; appello avverso la sentenza definitiva n. 1516/2023 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 6.9.2023 a definizione del giudizio iscritto al n. 1811/2017 R.G.
C.F.
C.F.
CONCLUSIONI
-per l’appellante:
‘In integrale riforma della sentenza appellata del Tribunale di Venezia n. 1516/2023 del 02/09/2023, pubblicata il 06/09/2023, accogliersi le conclusioni di primo grado, e quindi: – Vista la sentenza parziale non definitiva n. 748/2021, pubblicata in data 28/04/2021, rigettate le eventuali domande ed eccezioni tutte formulate dai convenuti; in via principale: – Per effetto dell’accoglimento delle domande svolte in via principale in virtù di sentenza parziale non definitiva n. 748/2021, pubblicata in data 28 /04/2021 (‘ritenuto il ‘Patto di opzione’ 17.12.09, ritenuta la validità ed efficacia dell’opzione d’acquisto esercitata dal signor , accertato l’inadempimento del signor per tutte le ragioni esposte in narrativa, pronunciarsi la riso luzione ex art. 1453 c.c. del conseguente contratto di compravendita di quota sociale’); -condannarsi il signor a risarcire al signor i danni tutti allo stesso cagionati, nella misura di euro 1.538.813,89= o la diversa somma maggiore o minore che parrà di giustizia o che verrà accertata in via equitativa anche all’esito di rinnovanda C.T.U., per quanto occorra anche in via equitativa, con aggiunta di interessi legali ex art. 1284 c.c. al saldo; in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta l’invalidità o l’inefficacia dell’opzione esercitata dal signor , ritenuto il punto d) del ‘Patto di opzione’ 17.12.09, accertata la situazione economico-patrimoniale della alla data del 17.12.09 e conseguentemente accertato il valore del quota di liquidazione del signor a tale data, condannarsi il signor , al pagamento a favore del signor dell’ulteriore importo dovuto a titolo di liquidazione della quota da determinarsi anche all’esito di rinnovo di C.T.U. che sin d’ora si chiede, con aggiunta di rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla data suindicata al saldo; in ogni caso: – con vittoria di spese e competenze di
causa, anche in relazione alle statuizioni di cui alla sentenza parziale non definitivo, di primo grado e della fase di gravame; in via istruttoria: Si insiste per l’ammissione delle istanze non ammesse dedotte in seconda memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. dd. 26.09.2017 nonché in ricorso ex art. 92 disp. att. c.p.c. dd. 01.02.2022. Disporsi un supplemento o il rinnovo della C.T.U. sulle questioni oggetto di osservazioni alla consulenza tecnica d’ufficio dedotte da questo patrocinio a mezzo del proprio CTP Prof. allegate alla C.T.U. nonché le ulteriori note di osservazioni con produzione autorizzata all’udienza del 12.10.2022′;
-p er l’appellato:
‘in via preliminare -rigettare l’appello proposto da avverso la sentenza n. 1516/2023 del Tribunale di Venezia, in quanto inammissibile per violazione dell’art. 342, comma 1°, n. 3, c.p.c. per le ragioni esposte negli scritti difensivi depositati, con conseguente conferma della sentenza impugnata; nel merito, rigettare l’appello proposto da avverso la sentenza n. 1516/2023 del Tribunale di Venezia, in quanto manifestamente infondato per le ragioni esposte negli scritti difensivi depositati, con conseguente conferma della sentenza impugnata; in ogni caso con vittoria nelle spese di giustizia per entrambi i gradi di giudizio’ .
RAGIONI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio deducendo quanto segue: 1) ed erano stati soci, con quote pari al 50% ciascuno, della società avente ad oggetto la gestione di attività ricettive nella città di Venezia; 2) il 17.12.2009, e avevano sottoscritto un atto di recesso di socio e contestuale patto di opzione, in forza del quale aveva esercitato il proprio diritto di recesso, dietro pagamento in suo favore della somma di € 100.000,00 ; 3) il patto gli riconosceva -in alternativa -un diritto di
opzione (da esercitarsi a partire dal 30.4.2012 al 30.6.2015) all’acquisto del 50% delle quote della società al prezzo di € 300.000, maggiorato di una somma pari al 50% dei finanziamenti personali eventualmente eseguiti da oppure (in caso di mancato esercizio del diritto di opzione) il diritto di di ottenere la liquidazione della quota sociale ‘sulla base della situazione patrimoniale della società alla data della presente convenzione, dedotto l’importo di euro 100.000,00 ad oggi ricevuto, oltre ad interessi e rivalutazione sulla differenza ‘; 4) con il medesimo atto, si era impegnato – nella vigenza del patto – a non compiere atti di straordinaria amministrazione senza il consenso di , nonché a consegnare a quest’ultimo, con cadenza annuale, una situazione patrimoniale analitica rettificata della società; 5) dopo il recesso di , la compagine sociale era stata modificata mediante l’ingresso di 6) successivamente, aveva iniziato a gestire la società in via del tutto autonoma, omettendo il coinvolgimento del fratello nelle scelte strategiche e rendendosi inadempiente all’obbligo di non compiere operazioni straordinarie, all’obbligo informativo, nonché all’obbligo di rendere possibile l’esecuzione del patto di opzione; 7) in particolare, senza il consenso di , il 6.3.2013 era stato deliberato un progetto di scissione parziale proporzionale con costituzione di una nuova società che prevedeva l’assegnazione di parte del patrimonio della alla nuova società (partecipata, fra l’altro, da , con conseguente progressivo azzeramento del patrimonio della prima a vantaggio della seconda; 8) inoltre, sempre senza il consenso di con atto del 28.2.14 aveva stipulato un atto di transazione col quale aveva ceduto a e tutte le quote della 9) con comunicazione dell’8.6.15, aveva esercitato il proprio diritto di opzione all’acquisto del 50% delle quote della con ciò automaticamente facendo sorgere il
contratto di compravendita (riacquisto) della quota; 10) aveva riscontrato tale richiesta chiedendo il pagamento del corrispettivo previsto dal patto di opzione.
Sulla base di queste allegazioni, l’attore domandava: a) in via principale, la risoluzione ex art. 1453 c.c., per inadempimento di , del contratto di compravendita di quota sociale sorto in conseguenza dell’esercizio del patto di opzione del 17. 12.2009; b) sempre in via principale, la condanna di al risarcimento del danno patito in conseguenza dell’inadempimento (‘da commisurarsi oggi al valore di mercato, comprensivo dell’avviamento, del patrimonio delle due società frutto della scissione alla data suindicata, vale a dire al patrimonio della e al patrimonio della alla data dell’11.6.15, e danno costituito dalla differenza tra il valore (sommato) di detti patrimoni e il prezzo d’acquisto che avrebbe dovuto pagare in conseguenza dell’opzione’), oltre interessi ex art. 1284 c.c.; c) in via subordinata, la condanna della della e di
in solido, al pagamento dell’importo dovuto a titolo di liquida zione della quota, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284 c.c.
Si costituiva in proprio e quale legale rappresentante della allegando -a propria volta –
le seguenti ulteriori circostanze di fatto: 1) al momento del recesso dell’attore dalla società, il valore di quest’ultima era stato stimato in circa € 200.000,00; 2)
aveva sempre adempiuto all’obbligo di comunicare al fratello i dati economici della società per il tramite del loro commercialista; 3) il 5.6.12, aveva informato il fratello dell’aggravamento della sit uazione patrimoniale della società, rappresentandogli la necessità di cedere il ramo d’azienda RAGIONE_SOCIALE, e aveva riscontrato tale comunicazione; 4) l’operazione di scissione, da un lato, si era resa necessaria in forza del dovere dell’ammini stratore di gestire la società indipendentemente dal consenso espresso da soggetti
estranei alla compagine sociale, quale era (restando irrilevante la sua titolarità di un diritto di opzione call ) e, dall’altro lato, costituiva esecuzione della previsione del patto che legittimava a trasferire il patrimonio sociale ad un nuovo ente (clausola 6 del patto); 5) il trasferimento della totalità delle quote sociali, in esecuzione di un accordo di transazione, non era stato posto in essere in violazione del patto, considerato che quest’ultimo non prevedeva divieti di alienazione; 6) dopo il recesso del fratello, aveva eseguito finanziamenti in favore della per un importo complessivo di € 815.820,99; 7) la scelta di esercitare il diritto di opzione aveva consumato il diritto dell’attore riconosciuto in suo favore in via meramente alternativa -di ottenere la liquidazione della quota sociale sulla base della situazione patrimoniale della società alla data della convenzione ; 8) dopo l’esercizio del diritto di opzione, non aveva adempiuto alla propria obbligazione avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo del 50% delle quote della rendendosi inadempiente al patto del 17.12.2009.
chiedeva, in conclusione, il rigetto delle domande dell’attore e, in via riconvenzionale, la risoluzione ex art. 1453 c.c. per inadempimento imputabile all’attore – del contratto di compravendita delle quote sociali concluso in conseguenza de ll’esercizio del patto di opzione, nonché la condanna dell’attore al risarcimento del danno subito dal convenuto. Si costituiva in giudizio anche la esponendo di essere estranea al patto di opzione oggetto della controversia e chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte nei propri confronti.
Con sentenza non definitiva n. 748/2021, il Tribunale di Venezia accoglieva la domanda formulata dall’attore di risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di compravendita conclusosi a seguito dell’esercizio del diritto di opzione di cui al contratto del 17.12.2009 per grave
inadempimento imputabile al convenuto (tenuto conto che l’operazione di scissione non era contemplata fra le attività consentite dal patto di opzione e che l’alienazione del 99% delle quote di in favore di e aveva reso definitivamente impossibile la prestazione avente ad oggetto il trasferimento del 50% delle quote sociali in favore dell’attore), riteneva per l’effetto assorbita la domanda subordinata espressa dall’attore (da giudicarsi, comun que, infondata nel giudizio di soccombenza virtuale per la ripartizione delle spese di lite), rigettava la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto (il quale non aveva provato di avere effettivamente eseguito i finanziamenti allegati, né di aver cor rettamente adempiuto all’obbligo informativo nei confronti del fratello), dichiarava l’estraneità ai fatti di causa delle due società convenute in giudizio (separando la loro posizione) e rimetteva la causa in istruttoria per l’esame della domanda risarcit oria.
All’udienza del 7.7.2021, la difesa di formulava riserva di appello avverso la sentenza non definitiva.
Esperita c.t.u. tecnico-contabile (sulla base del seguente quesito: ‘ Letti gli atti e documenti di causa, eseguite le indagini ritenute opportune e acquista eventuale documentazione, nel contraddittorio tra le parti, ai sensi e nei limiti dell’art. 198 cpc, determini il C.T.U. il valore della quota pari al 50% del capitale sociale RAGIONE_SOCIALE al momento dell’operazione di scissione di cui all’atto di scissione 02.05.2013; provveda, inoltre, il C.T.U., ove possibile, a ricostruire in via prospettica il valore che avrebbe potuto avere la quota societaria pari al 50% della RAGIONE_SOCIALE all’epoca in cui è stato esercitato il diritto di opzione da parte di , avvalendosi, se ritenuta utile o rilevante, anche della documentazione depositata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in esecuzione dell’ordine di esibizione di cu i al capo che precede ‘
ordinanza 15.4.2021), il Giudice tratteneva nuovamente la causa in decisione e assegnava i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Con sentenza definitiva n. 1516/2023 pubblicata il 6.9.2023, il Tribunale di Venezia rigettava la domanda risarcitoria formulata da , compensando le spese di lite nella misura del 50% e ponendole per il resto a carico dell’attore, richiamando int egralmente le ragioni poste a fondamento della sentenza non definitiva, sulla base -in sintesi -delle seguenti ulteriori argomentazioni: 1) il danno oggetto della richiesta risarcitoria consiste nelle conseguenze patrimoniali negative subite dall’attore per non aver potuto acquistare la disponibilità del 50% delle quote della per effetto della scissione e del trasferimento a terzi; 2) questo danno non può essere ravvisato nella somma dei patrimoni delle due società risultanti dalla scissione e della detratto il valore del prezzo che avrebbe dovuto pagare quale corrispettivo dell’accordo, in ragione della diversità dei due soggetti giuridici; 3) piuttosto, il danno dev’essere valutato – in via equitativa e mediante un giudizio controfattuale – ipotizzando quale avrebbe potuto essere il valore della società stessa se non fosse stata effettuata l’operazione di scissione e se la società non fosse stata alienata a terzi ; 4) più precisamente, esso va parametrato tenendo conto dell’effettivo valore della società al momento della scissione e della complessiva situazione patrimoniale sussistente in pari data, come risultante -fra l’altro dal risultato della gestione societaria di dal momento del recesso di sino alla data della scissione; 5) non è possibile ipotizzare un danno derivante da atti gestori o di straordinaria amministrazione posti in essere da , sia perché non viene contestata alcuna responsabilità per atti di mala gestio , sia perché non sono stati tempestivamente allegati atti di straordinaria amministrazione ulteriori rispetto all’operazione di scissione; 6) del resto, con il patto di opzione aveva accettato che il fratello
continuasse a gestire la società in piena autonomia, con ciò accettando il rischio di eventuali oscillazioni patrimoniali e conseguenti risultati di gestione futuri; 7) tutti i rilievi critici mossi dai consulenti di parte nei confronti della c.t.u. (in punto di metodo utilizzato, nonché di concetto di avviamento e sua valutazione) sono agevolmente superabili, con la conseguenza che le conclusioni ivi contenute possono essere poste a base della decisione di rigetto della domanda risarcitoria; 8) la c.t.u. -sul punto non contrastata dai consulenti di parte – ha indicato un valore negativo di RAGIONE_SOCIALE prima della scissione di -627.413,84 a causa di un avviamento negativo di -780.858,61 ed indicato che, anche qualora la società non fosse stata scissa e ceduta a terzi, l’andamento nella gestione non avrebbe avuto un trend diverso.
*
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello .
Col primo motivo d’appello, egli lamenta l’erroneità della sentenza di primo grado per non aver considerato l’operazione di scissione ai fini della quantificazione del danno. Secondo l’appellante, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che, in virtù dell’ art. 2506 c.c. e del principio contabile OIC 4 del 2017, la scissione rimane fra i soci elemento neutro, risolvendosi esclusivamente in una diversa allocazione della medesima ricchezza: in altri termini, per quantificare il danno, il giudice sarebbe dovuto partire dalla sommatoria fra il patrimonio netto della e il patrimonio netto della (pari ad un valore positivo di € 169.595,37, anziché un valore negativo della prima della scissione di -€ 627.413,84 a causa di un avviamento negativo di -€ 780.858,61, come erroneamente determinato dal c.t.u.). Secondo l’appellante, la relazione del c.t.u. sarebbe erronea anche per aver omesso: a) la valutazione dei beni immateriali non iscritti a bilancio dei rami d’a zienda della che il progetto di scissione individua ed assegna a ed a ;
b) la valutazione del ramo d’azienda RAGIONE_SOCIALE.
Col secondo motivo d’appello, censura l’erroneità della sentenza di primo grado per aver escluso dalla valutazione del danno le conseguenze negative derivanti dall’esecuzione di operazioni straordinarie e per aver omesso di motivare sul dissenso alle osservazioni critiche svolte alla c.t.u. In particolare, l’appellante deduce che in sede di consulenza tecnica -si era discusso della non convenienza dell’operazione straordinaria avente ad oggetto il contratto di permuta immobiliare stipulato il 2.7.2012 da (cessione di un immobile strumentale dove veniva esercitata attività di affittacamere di primaria importanza (INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE 3), vicino agli altri due rami d’azienda (albergo RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 1 e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 2), con un immobile ad uso abitativo). Deduce, inoltre, di aver contestato -già nell’atto di citazione l’omessa informazione e l’esecuzione di operazioni straordinarie, entrambe in violazione del patto di opzione.
Col terzo motivo d’appello, egli lamenta la contraddittorietà e l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui valuta le ‘perdite pregresse’ nonché nella parte in cui qualifica e valuta ‘l’avviamento’ , omettendo la motivazione sulle osservazioni critiche mosse da parte attrice. L’appellante richiamate le osservazioni del proprio c.t.p. già espresse in primo grado -rappresenta l’asserita illogicità del ragionamento seguito dal Tribunale che, da un lato, fa propria una nozione di avviamento p rospettata dalla stessa parte attrice (secondo cui l’avviamento non deriverebbe esclusivamente dalla capacità reddituale dell’impresa) e, dall’altro lato, recepisce i risultanti dell’elaborato peritale che seguono criteri valutativi e qualificatori diversi (secondo cui, invece, l’avviamento andrebbe calcolato tenuto conto della sola capacità dell’impresa di produrre utili).
Col quarto motivo d’appello, censura l’omessa pronuncia, l’erroneità e la contraddittorietà della sentenza di primo grado nella parte in cui confuta le deduzioni attoree sui
contestati errori valutativi della consulenza tecnica d’ufficio. Più precisamente, l’appellante ribadisce la non condivisibilità di alcuni passaggi della consulenza tecnica d’ ufficio recepiti dalla sentenza impugnata, relativamente: 1) alla valutazione dello stipendio direzionale; 2) al periodo da considerare ai fini dell’avviamento; 3) all’utilizzo del modello Capital Asset Price Model (CAPM); 4) alla qualificazione come ‘finanziamenti’ delle dazioni effettuate da in favore della società; 5) alla ritenuta sufficienza della documentazione contabile esaminata dal c.t.u.; 6) alla mancata considerazione dell’operazione di permuta come operazione straordinaria, che avreb be richiesto il consenso di ; 7) all’omessa considerazione del valore del ramo ‘RAGIONE_SOCIALE‘, in quanto erroneamente non incluso nel progetto di scissione; 8) all’omessa considerazione del valore dell’autorizzazione amministrativa (all’attività alb erghiera) del ramo d’azienda ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Infine, l’appellante ha integralmente riproposto la ‘corretta risposta da dare al quesito di C.T.U.’ (v. pagg. 42 e ss. atto d’appello), come già esposta in primo grado.
Costituendosi, l’appellato ha eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità di tutti i motivi d’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c. (in quanto non contenenti l’indicazione della norma di diritto ritenuta violata e comunque aventi ad oggetto questioni prettamente aziendalistiche) e, quanto al primo motivo d’appello, anche l’inammissibilità perché formulato nei confronti di un capo già contenuto nella sentenza non definitiva n. 748/2021 nei confronti della quale non aveva proposto riserva di appello, nonché in quanto contenente argomentazioni nuove mai fatte valere in primo grado (quanto alla invocazione del principio di neutralità della scissione). Nel merito ha concluso per il rigetto di tutti i motivi di gravame e per la conferma della sentenza di primo grado.
In comparsa conclusionale, l’appellante ha eccepito l’infondatezza dell’eccezione di
inammissibilità del primo motivo d’appello per mancata riserva di appello nei confronti della sentenza non definitiva, posto che quest’ultima si era espressa esclusivamente sulla risoluzione del contratto e sull’estraneità al giudizio delle due società con venute.
Con provvedimento del 19.7.2024 l’intestata Corte ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all’art. 352 c.p.c. e sostituzione dell’udienza con termine fino al 29.1.2026 per note ex art. 127 ter c.p.c.
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N on può essere accolta l’eccezione d’inammissibilità fatta valere dall’appellat o per violazione dell’art. 342 c.p.c., posto che la formulazione de i motivi di gravame consente, complessivamente, di interpretare le censure mosse nei confronti del provvedimento di primo grado, nè l’ammissibilità dell’appello è condizionata all’espressa indicazione delle disposizioni di legge che si affermano violate.
Neppure si ravvisa incompatibilità delle censure con la -non impugnata -sentenza non definitiva, essendosi in quella sede il Tribunale limitato ad accertare l’inadempimento del convenuto, con le disposte conseguenze redibitorie; la rimessione della causa in istruttoria è avvenuta al fine di accertare e quantificare il danno eventualmente subito dall’attore: l’anticipazione dei temi della liquidazione ed in particolare dell’approfondimento peritale da svolgere non contiene statuizioni suscettibili di formare giudicato.
Nel merito, tutti i motivi d’appello esprimono censure alla sentenza in relazione agli accertamenti ed alle valutazioni espresse dal c.t.u. e recepite dal Tribunale, che hanno condotto al rigetto della pretesa creditoria dell’attore in quanto il valore del la quota che lo stesso avrebbe potuto acquistare a seguito dell’esercizio dell’opzione è risultato negativo.
Sul punto va ricordato il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui non
è necessario un puntuale riferimento, nell’apparato motivazionale della decisione giudiziale, alle deduzioni espresse dal consulente tecnico di parte, allorquando il consulente tecnico d’ufficio le abbia espressamente considerate, replicandovi nella relazione peritale, le stesse non denotino una mancanza totale di giustificazioni delle conclusioni dell’elaborato, e la consulenza tecnica sia posta alla base della decisione assunta: ‘Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibilli, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr. Cass. (ord.) 2.2.2015, n. 1815; Cass. 9.1.2009, n. 282; Cass. 3.4.2007, n. 8355; Cass. (ord.) 9.4.2021, n. 9483).’ (Cass. n. 33742/2022; conf. Cass. n. 15804/2024).
Come si darà conto più precisamente nel prosieguo della motivazione, dall’esame della relazione conclusiva dimessa dal c.t.u. emerge che lo stesso ha vagliato ed espressamente replicato alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte appellante, richiamate nell’atto introduttivo del presente giudizio; di talché la disamina delle stesse deve intendersi effettuata dal giudice al fine di verificare, in ossequio ai principi espressi dalla Suprema Corte, l’assenza o la manifesta incongruità della mot ivazione addotta dal consulente tecnico d’ufficio nella relazione peritale.
Col primo motivo d’appello, egli lamenta l’erroneità della sentenza di primo grado per non aver questa considerato irrilevante l’operazione di scissione ai fini della quantificazione del danno,
avendo il giudice di prime cure osservato che ‘ il danno non può essere quantificato nella sommatoria del valore dei patrimoni delle due società risultanti dalla cessione, detratto il valore del prezzo che avrebbe dovuto pagare in esecuzione dell’accordo: a mezzo dell’atto di scissione, invero, la consistenza patrimoniale di RAGIONE_SOCIALE è stata radicalmente modificata mediante l’operazione di scissione, che ha visto il conferimento di una parte del patrimonio di RAGIONE_SOCIALE nella società originata dall’operazione di scission e, non potendo certo ritenersi che la somma del valore patrimoni corrispondenti alle due società derivanti dalla scissione possa equivalere al patrimonio sociale della società RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di due soggetti distinti ed essendo assai complessa la valutazione delle rispettive situazioni patrimoniali ‘ (sentenza di primo grado, pag. 7).
Il Tribunale di Venezia non avrebbe considerato che l’operazione di scissione, seppure volta a modificare la struttura e il patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, rimane un’operazione patrimonialmente neutra rispetto ai soci, come previsto dall’ art. 2506 del c.c. e dal principio contabile OIC 4 del 2017.
Il motivo non è fondato, non facendosi l’appellante realmente carico delle ragioni espresse dal giudice a giustificazione del metodo assunto per verificare la sussistenza del danno subito da chi è stato pregiudicato nel diritto a riacquistare la quota sociale che, anni prima, aveva dismesso.
Il principio di neutralità patrimoniale richiamato attiene infatti alla consistenza delle quote che i soci della società scissa riceveranno, ed in tal senso si afferma che la scissione rimane fra i soci elemento neutro, risolvendosi esclusivamente in una diversa allocazione della medesima ricchezza; ciò, con evidenza, in una prospettiva statica che assume quale riferimento temporale il momento della scissione.
Il Tribunale invece, ponendosi condivisibilmente il problema di ‘ ricostruire, in via prospettica,
il valore che la quota del 50% di RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto avere al momento in cui è stato esercitato il diritto di opzione, qualora non fosse avvenuta l’operazione di scissione ‘, ha incaricato il c.t.u., ai sensi e nei limiti dell’art. 198 c .p.c. ed anche tramite esame della documentazione della quale ha ordinato l’esibizione a e a RAGIONE_SOCIALE, di determinare ‘ il valore della quota pari al 50% del capitale sociale RAGIONE_SOCIALE al momento dell’operazione di scissione di cui all’atto di scissione 02.05.2013 ‘ ‘ma anche a provvedere poi ‘ a ricostruire in via prospettica il valore che avrebbe potuto avere la quota societaria pari al 50% della RAGIONE_SOCIALE all’epoca in cui è stato esercitato il diritto di opzione da parte di avvalendosi ‘ . Dovendo il danno essere valutato ipotizzando quale avrebbe potuto essere il valore della quota se non fosse stata effettuata l’operazione di scissione e se la società non fosse stata alienata a terzi, è stata demandata al consulente una valutazione prognostica da effettuarsi assumendo che la condotta inadempiente di non fosse stata tenuta, per giungere ad una valutazione almeno in parte necessariamente fondata su criteri equitativi, che appaiono giuridicamente e logicamente corretti, anche alla luce dello sviluppo, tecnicamente qualificato, che ne è stato svolto dal perito.
Col secondo motivo d’appello, censura l’erroneità della sentenza di primo grado per aver escluso dalla valutazione del danno le conseguenze negative derivanti dall’esecuzione di operazioni straordinarie con particolare riferimento alla non convenienza dell ‘operazione straordinaria avente ad oggetto un contratto di permuta immobiliare stipulato il 2.7.2012 da .
Il motivo è palesemente infondato poiché, come osservato dal Tribunale, ‘ la domanda non ha ad oggetto la responsabilità di per mala gestio ma la responsabilità per inadempimento al contratto denominato patto di opzione ‘ (sentenza di primo grado, pag. 8): la società dalla quale era volontariamente uscito e nella quale dopo ben sei anni ha
optato di rientrare è stata infatti, com’è ovvio, frattanto ordinariamente gestita dagli organi sociali, chiamati a compiere scelte, come emerge dalla relazione peritale, in una situazione di crescente difficoltà; gli inadempimenti dedotti ed accertati attengono, e non poteva essere diversamente, agli obblighi assunti nei confronti del soggetto optante, che nella sentenza non definitiva, non impugnata da nessuna delle parti, sono stati individuati esclusivamente con riguardo a ll’obbligazione prevista dal co ntratto di trasferire in favore del fratello, il 50% delle partecipazioni in RAGIONE_SOCIALE seguito dell’esercizio del diritto di opzione (inadempimento che, secondo il Tribunale, si è realizzato mediante le seguenti operazioni: ricostituzione della pluralità dei soci della RAGIONE_SOCIALE mediante ingresso, nella compagine sociale, di coniuge di , che ha acquistato l’1% delle quote sociali ; operazione del 2013 di scissione della RAGIONE_SOCIALE previa costituzione di una nuova società, trasferimento a terzi dell’intera partecipazione di – e – in RAGIONE_SOCIALE, così di fatto rendendo definitivamente impossibile il trasferimento, in favore di del 50% della società stessa) e ad obblighi informativi, restandone definitivamente esclusa la rilevanza di eventuali altri profili di inadempimento.
Va in ogni caso considerato che, posto che nel periodo in considerazione non era neppure socio, la convenienza o meno di ogni singola operazione, anche straordinaria, compiuta dall’amministratore, essendo espressione delle sue facoltà gestorie, non può essere rivalutata al fine di produrre una irrealistica valorizzazione della quota tramite virtuale neutralizzazione di ogni operazione che, in tesi, si sia rivelata non conveniente.
Col terzo motivo d’appello, la parte impugnante lamenta la contraddittorietà e l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui valuta le ‘perdite pregresse’ nonché nella parte in cui qualifica e valuta ‘l’avviamento’ , omettendo la motivazione sulle osservazioni critiche mosse da
parte attrice. Col quarto motivo d’appello, da esaminarsi congiuntamente, la stessa parte censura alcuni passaggi valutativi della consulenza tecnica d’ufficio recepiti nella sentenza impugnata, relativamente: 1) alla valutazione dello stipendio direzionale; 2) al periodo da considerare ai fini dell’avviamento; 3) all’utilizzo del modello Capital Asset Price Model (CAPM); 4) alla qualificazione come ‘finanziamenti’ delle dazioni effettuate da in favore della società; 5) alla ritenuta sufficienza della documentazione contabile esaminata dal c.t.u.; 6) alla mancata considerazione dell’operazione di permuta come operazione straordinaria, che avrebbe richiesto il consenso di ; 7) all’omessa considerazione del valore del ramo ‘RAGIONE_SOCIALE‘, in quanto erroneamente non incluso nel progetto di scissione; 8) all’omessa considerazione del valore dell’autorizzazione amministrativa (all’attività alberghiera) del ramo d’azienda ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
I motivi d’impugnazione in esame, che si limitano alla riproposizione di tesi ed obiezioni espresse dal c.t.p. attoreo durante le operazioni peritali, sono privi di fondamento.
Quanto alla corretta considerazione delle perdite pregresse e dell’avviamento (negativo), il c.t.u. (relazione, pag. 46) ha opportunamente replicato richiamando l’OIC 24 che prevede che <>.
Nella sentenza di primo grado il tema si trova approfondito in termini completi e condivisibili
(pagg. 10 e 11): ‘ Tale concetto richiede quindi un’analisi riferita alla redditività dell’impresa, che correttamente il C.T.U. ha analizzato considerando gli esercizi più prossimi alla data di scissione.
Dall’esame della documentazione versata in emerge che la società ha avuto, negli anni antecedenti alla scissione, un trend decisamente negativo.
Infatti, come rilevato dalla C.T.U. (ai cui dati contabili ci si riporta), il patrimonio netto è stato negativo sin dal 2009.
Il patrimonio netto ha registrato segno positivo solo nel 2012, a seguito tuttavia di una plusvalenza derivante dall’operazione di permuta, in forza della quale la società ha trasferito ad un immobile in proprietà ( nel quale veniva ese rcitata l’azienda di affitta camere contraddistinta dal nome RAGIONE_SOCIALE) ed ha acquistato un immobile ad uso abitativo, denominato RAGIONE_SOCIALE, così registrando una plus valenza data dalla differenza tra il valore attribuito all’immobile RAGIONE_SOCIALE in sede di permuta e l’originario valore di iscrizione dell’immobile, al costo storico ( cfr. pag. 15 C.T.U.).
Vero è che la Suprema Corte, con la pronuncia n. 22506 del 2015 ha stabilito che l’avviamento ‘è un valore patrimoniale e che, come tale, non configura un valore dell’attività Tale concetto richiede quindi un’analisi riferita alla redditività dell’impresa, che correttamente il C.T.U. ha analizzato considerando gli esercizi più prossimi alla data di scissione.
Dall’esame della documentazione versata in emerge che la società ha avuto, negli anni antecedenti alla scissione, un trend decisamente negativo.
Infatti, come rilevato dalla C.T.U. (ai cui dati contabili ci si riporta), il patrimonio netto è stato negativo sin dal 2009.
Il patrimonio netto ha registrato segno positivo solo nel 2012, a seguito tuttavia di una
plusvalenza derivante dall’operazione di permuta, in forza della quale la società ha trasferito ad un immobile in proprietà ( nel quale veniva esercitata l’azienda di affitta camere contraddistinta dal nome RAGIONE_SOCIALE) ed ha acquistato un immobile ad uso abitativo, denominato RAGIONE_SOCIALE, così registrando una plus valenza data dalla differenza tra il valore attribuito all’immobile RAGIONE_SOCIALE in sede di permuta e l’originario valore di iscrizione dell’immobile, al costo storico ( cfr. pag . 15 C.T.U.).
Vero è che la Suprema Corte, con la pronuncia n. 22506 del 2015 ha stabilito che l’avviamento ‘è un valore patrimoniale e che, come tale, non configura un valore dell’attività ‘.
Parimenti le ulteriori doglianze hanno trovato adeguata replica nella relazione del c.t.u. e nella sentenza definitiva, la quale ultima ha opportunamente osservato:
‘ Parte attrice, nelle sue osservazioni, riportate sinteticamente alle pagine 20 e ss. della comparsa conclusionale, ha evidenziato i presunti errori nei quali sarebbe incorso il C.T.U. nel calcolare l’avviamento.
Ritiene il Giudice che le obiezioni di non siano condivisibili per le ragioni che seguono:
Quanto alle considerazioni relative allo ‘stipendio direzionale’ (punto 5.1 della compara conclusionale) e alle perdite portate a nuovo (punto 6) il C.T.U. ha puntualmente replicato a tali osservazioni con deduzioni tecniche pienamente condivisibili, dovendosi peraltro considerare che, anche a voler accogliere la prospettazione di parte attrice in relazione a tali aspetti, l’avviamento non assumerebbe un val ore positivo;
Quanto all’arco temporale preso a riferimento dal C.T.U. per la valutazione dell’avviamento, va osservato che il C.T.U. ha considerato un periodo di 5 anni mediamente utilizzato nella prassi, come riconosciuto anche dal CTP attoreo (cfr osservazione riportata alla pag. 22 comparsa
conclusionale). Parte attrice, tuttavia, ritiene che dovrebbe essere considerato il diverso periodo di 2 anni e 6 mesi, coincidente con la data nella quale è stato esercitato il diritto di opzione. L’osservazione è fallace, poiché la valutazione dell’avvia mento deve essere fatta tenendo conto del valore dell’avviamento che la società avrebbe potuto avere al momento in cui poteva essere esercitato il diritto di opzione. A tale data, la valutazione dell’avviamento doveva farsi in chiave prospettica e tenendo conto quindi dei normali criteri di valutazione che considerano l’avviamento e quindi per i futuri 5 anni.
Come già detto, la data della scissione è setata utilizzata come parametro indicativo del valore più prossimo dell’azienda prima della sua disgregazione.
Se, infatti, fosse stato possibile ricostruire esattamente il valore dell’azienda al giugno 2015, momento in cui l’opzione è stata esercitata, il valore dell’avviamento doveva essere parametrato a tale data, nella quale certamente, a fini estimativi si sarebbe dovuto considerare al valore prospettico del reddito con riguardo ai 5 anni futuri;
Con riferimento all’utilizzo improprio del CAPM, va osservato che il C.T.U., nel rispondere alle osservazioni di parte attrice, ha illustrato i principi tecnico contabili ai quali si è attenuto nel calcolo, mediante motivazione completa e priva di evidenti contraddizioni.
d) Quanto all’asserita impropria considerazione dei finanziamenti effettuati da , osserva il Giudice che parte attrice pare non considerare la diversa rilevanza della posta in considerazione ai fini della domanda riconvenzionale proposta da , che è stata rigettata in difetto di prova, e della diversa domanda risarcitoria.
In particolare, la circostanza che non abbia documentato in atti l’effettivo ammontare dei finanziamenti dallo stesso effettuati, e che ciò abbia portato al rigetto della domanda da lui proposta, in relazione alla quale era gravato di precisi oneri probatori, non
impedisce che, ai soli fini della stima del valore della quota, possano essere valorizzati diversi documenti, acquisiti in corso di causa nel corso delle operazioni peritali disposte dopo la pronuncia della sentenza non definitiva, nei quali siano iscritti anche tali finanziamenti;
e) Quanto alla documentazione esaminata, si rileva come sia fatto notorio che Venezia sia stata abbattuta, nel 2019, di un fenomeno di acqua alta dalle dimensioni del tutto anomale ed eccezionali, che ha comportato il verificarsi di gravi danni a cose. È quindi del tutto plausibile che la società RAGIONE_SOCIALE, la quale, peraltro, non è più parte del giudizio e non risulta avere un interesse diretto nella causa, abbia perduto la documentazione riferita alle annualità 20092013, epoca nella quale peraltro la società era seguita da uno studio con il quale i rapporti sono cessati. È quindi del tutto plausibile che la documentazione cartacea sia andata distrutta, così come è plausibile la giustificazione addotta dallo in risposta all’ordine di esibizione, di avere provveduto a restituire gli originali alla società e i non avere conservato negli archivi informatici, a causa di un cambio di gestionale, la documentazione risalente. Ciò premesso, va comunque rilevato che lo studio ha esibito al C.T.U. alcuni documenti, (quali i bilancini di verifica 2009-2013) che sono stati esaminati e non contestati in modo specifico nelle loro risultanze.
In ogni caso, i documenti che il C.T.U. ha esaminato sono stati ritenuti sufficienti a ricostruire la situazione patrimoniale, non avendo parte attrice nemmeno chiarito quali ulteriori elementi avrebbero potuto apportare all’indagine, rispetto alle risultanze delle scritture contabili esaminate , i documenti indicati nell’istanza di remissione in termini ( quali i conti correnti bancari, registro presenze);
f) In relazione, invece, all’omessa valutazione delle risultanze di alcuni documenti agli atti di causa, quali il contratto di permuta immobiliare intercorso tra RAGIONE_SOCIALE e
il 02/07/2012, di cui al punto 7 e 8 della comparsa conclusionale (pag. 29 e ss) va rilevato che tali osservazioni si traducono, per la maggior parte, in considerazioni critiche al merito gestorio, le quali, come già detto, non possono trovare ingresso nel presente procedimento, dovendosi valutare la quota tenendo conto del risultato concreto dell’attività gestoria posta in essere da ;
g) Quanto all’omessa rilevazione del ramo di azienda ‘RAGIONE_SOCIALE‘ esercitata nell’immobile acquistato da RAGIONE_SOCIALE a seguito della permuta – e del valore delle autorizzazioni amministrative si osserva quanto segue.
Parte attrice si duole del fatto che il C.T.U. non avrebbe correttamente considerato che l’immobile de quo, oggetto della permuta avvenuta nel luglio 2012, aveva ad oggetto un fabbricato civile ad uso abitativo che, tuttavia, a far data dal 01.02.2013, sarebbe stato regolarmente adibito ad attività di affitta camere. Tale osservazione si lega al rilievo generale secondo cui il C.T.U. , nel valutare l’avviamento, non avrebbe correttamente tenuto conto del valore delle licenze amministrative riferite all’eserc izio di attività recettiva.
Tali osservazioni, in primo luogo, si poggiano su considerazioni del tutto personali del CTP che quantificano il valore dell’ autorizzazione amministrativa sulla base della differenza tra il valore dell’immobile INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, risultante dalla stima effettua ta nel 2009, al momento del recesso di , da un consulente della società, AVV_NOTAIO ( all. 21 alla C.T.U. ) rispetto al prezzo attribuito all’immobile in sede di permuta. Le considerazioni del CTP non sono condivisibili, in quanto il prezzo dell’operazione immobiliare di permuta non dà conto del valore delle autorizzazioni amministrative e deve ritenersi frutto di diverse valutazioni, che risentono anche delle oscillazione del mercato immobiliare oltre che di considerazioni frutto della specifica trattativa, donde tale parametro non può essere valutato qual criterio oggettivo per
quantificare il valore delle autorizzazioni amministrative. Inoltre il C.T.U. ha puntualmente replicato a tale osservazione deducendo che ‘ solamente da pochi anni, il ha avviato un percorso per bloccare l”automatismo’ della trasformazione degli immobili in strutture ricettive e l’ampliamento di quelle esistenti, del che, nel periodo oggetto di indagine, non vi era alcun ele mento per ritenere che, di per sé, l’autorizzazione amministrativa (liberamente ottenibile) fosse dotata di un suo autonomo valore rispetto alle performance economiche conseguite e/o conseguibili dallo svolgimento della relativa attività economica’. Va poi aggiunto che, dalla stessa relazione di stima del 2009 citata da parte attrice ( all. 21 alla C.T.U.), redatta al momento del recesso di , emerge come la società stesse affrontando un periodo di trend negativo, dovuto ad una ‘congiuntura globale decisamente negativa’ ( pag. 4). In particolare, il AVV_NOTAIO dopo aver precisato che l’atti vità aziendale aveva toccato i valori massimi negli anni 2006 2007, aveva affrontato un periodo di tensione finanziaria dovuto alla necessità di affr ontare importanti lavori di restauro nell’immobile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, all’indebitamento conseguente ed alla necessità di sospendere, temporaneamente, l’attività recettiva. Ha poi proseguito che l’effetto combinato dei due fattori (dati dall’indebitamento e dall a congiuntura negativa) aveva creato inevitabili difficoltà finanziarie, che avevano portato ad un fabbisogno mensile di euro 97 mila contro i 75 mila delle entrate, prevedendo che solo dopo alcuni anni si sarebbe potuto conseguire il punto di pareggio. L’esame dei documenti contabili redatti successivamente al recesso dei soci ha confermato
l’andamento negativo della società ‘ .
Emerge in conclusione che il c.t.u. (pagg. 45-54 della relazione) ha analiticamente vagliato le osservazioni espresse dal c.t.p. attoreo e ha ritenuto motivatamente di discostarsene: la valutazione effettuata dal c.t.u., connotata da discrezionalità tecnica, non è censurabile, avendo
egli esaminato e ritenuto di superare le deduzioni ed obiezioni di parte, adeguatamente motivando.
Si deve infine considerare che la c.t.u., senza incontrare sul punto specifiche contestazioni, ha anche escluso la presenza di elementi utile ad ipotizzare che l’andamento della gestione avrebbe subito un trend diverso qualora la società non fosse stata scissa e ceduta a terzi.
L’appellante non fornisce evidenza della fondatezza della propria ricostruzione alternativa, richiamando esclusivamente le osservazioni formulate dal proprio consulente tecnico di parte.
Per tali ragioni, non risultando assente, né incongruo, ma essendo anzi pienamente argomentato sotto il profilo tecnico l’opinamento reso dal c.t.u. in ordine alle osservazioni sollevate dal c.t.p., non sussistono motivi per non confermare e aderire alla stima effettuata dal c.t.u., recepita dal Tribunale.
Ne consegue il rigetto integrale dell’appello proposto.
Le spese anticipate dall’appellat o costituito seguono le regole della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia, secondo importi medi quanto alle fasi di studio ed introduttiva e minimi quanto alle fasi di trattazione e decisione in considerazione dell’esiguità dell’attività svolta in queste ultime da parte appellata .
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dev’essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d’Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore
deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza n. 1516/2023 emessa dal Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa;
condanna l’appellante alla rifusione in favore dell’appellat o delle spese del presente giudizio, liquidate in € 22.867,00 per compenso di avvocato, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/02 a carico di parte appellante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2026.
Il Consigliere Estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME