N. 3449/ 2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
ordinanza N._R.G._00003449_2024 DEL_12_01_2025_PUBBLICATA_IL_13_01_2025
IL GIUDICE
letto il ricorso presentato, ai sensi dell’art. 700 cpc, dall’avv. NOME COGNOME in proprio, nei confronti e vista la comparsa di costituzione e risposta di quest’ultima;
letti gli atti di causa;
a scioglimento dell’assunta riserva, osserva quanto segue:
con il ricorso in oggetto la COGNOME – premesso di essere comproprietaria, unitamente ai fratelli dell’appartamento sito in Pescara, INDIRIZZO (meglio descritto in ricorso), concesso in uso da (madre dei comproprietari) alla resistente, per il periodo 8 luglio 2024/ 8 ottobre 2024, in virtù di procura del 30 ottobre 2023, rilasciata dai comproprietari medesimi;
che alla scadenza di quanto concordato la non aveva rilasciato l’immobile;
che, inoltre, il 16 ottobre 2024 a causa delle infiltrazioni interessanti l’appartamento sottostante, era stato necessario intervenire sull’impianto idrico del bene in questione;
che, nonostante l’urgenza di realizzare detti lavori, la ricorrente, benchè a tanto invitata, non aveva rilasciato l’immobile;
che, in ragione anche della non prorogabile manutenzione dell’appartamento, tra la e la era stata concordata una proroga nell’uso del bene da parte della resistente fino al 31 ottobre 2024;
che, tuttavia, anche detto termine era decorso invano;
che, inoltre, i condomini si erano lamentati del “cospicuo andirivieni di persone da detto appartamento”;
che la prosecuzione dell’occupazione senza titolo avrebbe potuto arrecare nocumento all’appartamento e rendere più gravosa la necessaria ristrutturazione – tanto premesso, e ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, chiedeva ordinarsi alla resistente il rilascio del bene, libero da persone e cose.
Costituitasi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per mancanza del requisito di residualità, sul presupposto che tra le parti fosse insorto un rapporto di locazione per cui andava promosso un procedimento per convalida di sfratto;
eccepiva, altresì, il ogni buon conto, la resistente contestava anche la sussistenza dei presupposti per la concessione della invocata cautela e concludeva per l’inammissibilità del ricorso e/o per il suo rigetto.
Il Tribunale è chiamato in primo luogo a pronunciarsi in ordine alle sollevate eccezioni preliminari, che appaiono sfornite di pregio.
Ed invero, pur volendosi ritenere che con la scrittura privata in data 8 luglio 2024 tra la e la sia stato stipulato un contratto di locazione, la mancata registrazione della scrittura stessa avrebbe comunque comportato la nullità del contratto (cfr. Cass., SS.UU. n. 23601/17), con conseguente mancata produzione di effetti tra le parti e inapplicabilità delle norme in tema di con- valida di sfratto.
Pertanto, certamente ammissibile è la azionata tutela d’urgenza ex art. 700 cpc, vertendosi in una ipotesi di immobile detenuto senza titolo.
E tanto legittima la proposizione del ricorso da parte della COGNOME che, quale comproprietaria dell’appartamento (come da documentazione in atti), può agire per ottenere il rilascio dello stesso, trattandosi di un atto di ordinaria amministrazione della cosa comune per il quale si deve presumere che sussista il consenso degli altri comproprietari ai sensi dell’art. 1105 cc. Ed invero, come da consolidata giurisprudenza, “Qualora il partecipante alla comunione compia un atto di ordinaria amministrazione, anche consistente in un negozio giuridico o in un’azione giudiziale aventi tali finalità, come l’agire per finita locazione contro i conduttori della cosa comune, la presunzione del consenso degli altri che sussiste ai sensi dell’articolo 1105, comma 1, c.c., può essere superata dimostrando l’esistenza del dissenso degli altri comunisti per una quota maggioritaria o eguale della comunione senza che occorra che tale dissenso risulti espresso in una deliberazione a norma dell’articolo 1105, comma 2, c.c.” (Cass. n. 11553/13). Ciò posto – e passando alla verifica dei presupposti di legge per la concessione dell’invocata cautela – ritiene il Tribunale, all’esito della cognizione sommaria che caratterizza la presente fase cautelare, che il ricorso sia infondato e che, pertanto, debba essere rigettato, per difetto del “periculum in mora“.
Ed invero, la COGNOME ha fatto riferimento, a tal fine, alla “impellente necessità” di conseguire il rilascio del bene per “proseguire la non prorogabile ristrutturazione”, come si evincerebbe dall’ammaloramento dell’impianto idrico, che aveva comportato un intervento urgente, nonché dalla necessità di intervenire sull’impianto elettrico e di effettuare lavori di impermeabilizzazione del CoLa ricorrente ha inoltre rappresentato che l’occupazione dell’immobile è causa di danni risarcibili, poiché non consente di disporre del bene in maniera redditizia (locazione o vendita) ed ha pure evidenziato che la non ha fornito, in occasione dell’accordo temporaneo, garanzie in ordine alla sua situazione reddituale, così prospettando la “difficile soddisfazione del diritto al risarcimento del danno da occupazione senza titolo, così che l’ulteriore prosecuzione dell’occupazione si tradurrebbe in una perdita economica non risarcibile”. Ed allora, a riguardo si osserva, in primo luogo, che i lavori relativi all’impianto idrico sono stati già effettuati ed ultimati, come affermato nello stesso atto introduttivo.
Quanto agli ulteriori interventi, nulla è stato dimostrato circa la loro urgenza ed impellente necessità – non compatibile con il tempo occorrente per l’espletamento del giudizio di merito – non essendo certamente sufficiente, a tal fine, la produzione di alcuni preventivi di spesa, da cui non si evince alcunchè in merito.
Per il resto, l’istante ha paventato un pregiudizio puramente economico, che può essere senz’altro risarcito per equivalente.
Il Tribunale aderisce, infatti, a quell’orientamento giurisprudenziale per cui ai fini della ricorrenza del requisito del “periculum”, il danno economico, non incompatibile “ex se” con la tutela d’urgenza, deve essere di portata tale da comportare, in via immediata e diretta, effetti lesivi così gravi da far ritenere insufficiente la sua riparazione in un momento successivo;
più in particolare, deve ritenersi irreparabile un pregiudizio che determini una lesione irreversibile del diritto, o che è di difficoltosa se non impossibile risarcibilità per equivalente economico.
Ebbene, la ricorrente non ha fornito alcun elemento utile da cui desumere l’irreparabilità richiesta dalla norma;
quanto alla impossibilità di disporre dell’immobile di proprietà, nulla è stato provato, né specificamente dedotto, in merito alle esigenze sottese alla immediata riconsegna dell’appartamento, mentre i paventati rischi si sostanziano in affermazioni meramente ipotetiche.
Sul punto, occorre altresì richiamare i consolidati principi secondo cui il pregiudizio irreparabile previsto dall’art. 700 cpc sussiste solo quando siano in discussione posizioni soggettive di carattere assoluto, principalmente attinenti alla sfera personale del soggetto (e spesso anche dotate di rilievo e protezione a livello costituzionale), che rendano necessario un pronto ed immediato intervento cautelare al fine di assicurarne la completa tutela.
Come accennato, nella specie il pregiudizio sarebbe di carattere esclusivamente economico, ed è CoIn definitiva, deve ritenersi la insussistenza, nel caso in esame, del “periculum in mora”, accertamento che esonera il giudice dalla disamina dell’altro requisito, ossia del “fumus boni iuris“.
Di qui il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti, attesa la parziale, reciproca soccombenza (la resistente in ordine alle eccezioni preliminari).
rigetta il ricorso come sopra proposto;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Pescara, 10 gennaio 2025 IL GIUDICE dott.ssa NOMECOGNOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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