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Codice Civile
Codice Penale

Riassunzione del giudizio, continuazione di quello precedente

La riassunzione del giudizio non va equiparata all’instaurazione di un giudizio nuovo, implicando la continuazione di quello precedentemente.

Pubblicato il 30 October 2023 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione civile

Il Tribunale, in persona del Giudice, dott., Visto il provvedimento con il quale lo Scrivente ha assunto le funzioni giudiziarie presso Questo Tribunale in data 5-04-2019;

Vista l’assegnazione del presente fascicolo allo scrivente giusta provvedimento del Presidente F.F. del Tribunale di Patti dell’11-12-2019; ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 820/2023 pubblicata il 01/09/2023

nella causa n° 623/2014 R.G. vertente

TRA
XXX,

Attore in riassunzione; E

YYY;

ZZZ; e KKK;

Convenuti in riassunzione;

JJJ e SSS;

Convenuti in riassunzione;

Conclusioni

All’udienza dell’8-05-2023, svoltasi, come da decreto del 29-03-2023, con le modalità di cui all’art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta in atti e la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.

***

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall’art. 58, comma 2, l. cit.

1. Sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 12-12-2022, il G.I., con ordinanza del 4-01-2023, «Ritenuto che il Giudice Istruttore del presente procedimento, in quanto organo imparziale, non dispone di poteri officiosi diretti all’individuazione dei contraddittori necessari, atteso che pertiene alla parte interessata la detta individuazione; Ritenuto che, in ogni caso, la causa appare matura per la decisione limitatamente alle eccezioni preliminari sollevate dai convenuti», rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all’udienza dell’8 maggio 2023. Come accennato, alla predetta data di udienza, svoltasi, come da decreto del 29-03-2023, con le modalità di cui all’art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta in atti e la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.

2. Tanto premesso, vanno appunto vagliate le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti in riassunzione.

2.1. Come pure discende dal narrato di parte attrice: “…Con atto del 23.09.2005 il sig. YYY proponeva appello avverso la SENTENZA NR. 186/2005 emessa dal TRIBUNALE di PATTI nel procedimento portante R.G. 1236/99. Costituitosi in giudizio il sig. XXX, oltre a proporre appello incidentale, ha chiesto il rigetto delle domande formulate ex adverso. Precisate le conclusioni, depositate comparsa conclusionale e repliche, la Corte d’Appello di Messina ha deciso il procedimento con Sentenza N^ 168/11 del 25.02.2011 e depositata in cancelleria il 31.03.2011. La Corte d’Appello con la predetta Sentenza ha, preliminarmente, dichiarato la nullità della decisione adottata in primo grado e, per l’effetto, ha rimesso la causa dinnanzi al primo giudice. Il giudice d’appello, infatti sostiene che con la citazione in 1^ grado del giudizio, il XXX ha chiesto la risoluzione del preliminare nei confronti del YYY in proprio e quale procuratore speciale non solo di *** e *** ma pure erroneamente di ZZZ, ***, KKK, JJJ e ***. Sostiene, sempre la Corte d’Appello di Messina, che questi ultimi cinque comproprietari dell’immobile promesso in vendita in effetti nella stipula del preliminare sono intervenuti personalmente e non per mezzo di procuratore. Alla rilevazione della mancata integrità del contraddittorio in 1^ grado ha fatto seguito la nullità della sentenza di 1^ grado e la rimessione della causa al 1^ giudice. Con l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio il Sig. XXX ha inteso procedere con la riassunzione cosi come disposto dall’art. 354 c.p.c. Controparte con la comparsa di costituzione e risposta ha eccepito la improponibilità dell’azione rilevando che sarebbe decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza e quindi la riassunzione non sarebbe proponibile…” (pagg. 7-8 memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. del 7-07-2016).

Ora, l’attore ha notificato l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio il 26 marzo 2014 e la sentenza n. 168/2011, con la quale la Corte di Appello di Messina, dichiarando la nullità della sentenza di primo grado, ha rimesso la causa dinanzi al primo Giudice, è stata depositata il 31 marzo 2011.

Conseguentemente, emerge la violazione del termine per la riassunzione del processo dinanzi al primo Giudice previsto dall’art. 353 c.p.c. come richiamato dall’art. 354 c.p.c. (vecchia formulazione).

A tale proposito, giova rammentare che «In caso di rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado, per l’integrazione del contraddittorio, il termine per la riassunzione del processo decorre, ancorché sia stato diversamente disposto dal giudice, dalla notificazione della sentenza, come disposto dall’art. 353 c.p.c., richiamato dal successivo art. 354, poiché la notificazione è un atto formale che non ammette equipollenti, quali la comunicazione della sentenza stessa, né il giudice può abbreviare i termini perentori fissati dalla legge, in violazione dell’art 153 c.p.c.. In ogni caso la parte onerata della riassunzione deve provvedervi comunque entro il termine generale di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza, a pena di estinzione del processo, non essendo ipotizzabile che la riassunzione possa avvenire senza prefissati limiti temporali e dovendo coordinarsi l’onere di riassunzione in modo che il termine per provvedervi non scada prima del termine per il ricorso per cassazione, il quale ha un effetto interruttivo sul predetto onere.» (Cassazione civile sez. VI, 06/04/2016, n.6622).

Nel caso in esame, in difetto di notificazione della sentenza del giudice d’appello, il termine generale previsto dall’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza del 31-03-2011, era ampiamente spirato alla data di notificazione della citazione in riassunzione da parte del XXX (26-03-2014).

Sennonché, parte attrice, dopo avere, invero, precisato, nella prima difesa utile, ovvero nella summenzionata memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., depositata il 7 luglio 2016, (come detto) che “…Con l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio il Sig. XXX ha inteso procedere con la riassunzione cosi come disposto dall’art. 354 c.p.c.” ha controdedotto che “Con la presente memoria all’uopo deputata, l’Attore evidenzia, che il presente giudizio, non rientra nei casi di riassunzione in senso stretto e comunque nulla osta al fatto che la domanda possa essere riproposta, così come in effetti occorso nel caso di specie a seguito dell’esito del primo giudizio. Ragion per cui il presente giudizio, ove come controparte asserisce (ma non è così), non può essere inteso quale riassunzione, deve intendersi come giudizio nuovo atteso peraltro che è proposto anche contro soggetti differenti rispetto al primo, considerato che nel primo giudizio venne citato esclusivamente il procuratore ed in questo invece sono state citate tutte le parti personalmente che risultano peraltro tutte ritualmente costituite…” (pagg. 8-9).

Orbene, premesso che “Nei casi di dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio (con conseguente rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c.), la riassunzione del giudizio non va equiparata all’instaurazione di un giudizio nuovo, implicando la continuazione di quello precedentemente instaurato, con la conseguenza che restano intatte le preclusioni e le decadenze già maturate a seguito del deposito o della notificazione dell’atto introduttivo e, in uno a queste, le comuni regole sulla successione a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111 c.p.c.), impregiudicata, ovviamente, la facoltà, per la parte originariamente pretermessa, di svolgere proprie domande” (Tribunale Palermo sez. II, 19/11/2017), la controdeduzione del XXX (secondo cui non vi sarebbe una riassunzione “in senso stretto” ma un atto di citazione introduttivo di un autonomo giudizio) non pare cogliere nel segno. Sennonché, anche a voler prescindere da tale impostazione giurisprudenziale, la S.C., in ipotesi del tipo di quella in considerazione, ha indicato criteri discretivi di carattere generale, ovvero “In caso di declaratoria di incompetenza del giudice adito e di fissazione alle parti di un termine di riassunzione, al fine di verificare se l’atto introduttivo proposto nei termini da una delle parti costituisca un autonomo atto introduttivo di un ordinario giudizio di primo grado, o piuttosto un atto di riassunzione del processo precedentemente introdotto dinanzi al giudice incompetente, è necessario che il giudice adito proceda ad un attento esame del contenuto sostanziale di detto atto in tutto il suo contesto, onde verificare la possibilità di ravvisare dal suo tenore complessivo una implicita ma in equivoca volontà di proseguire il giudizio inizialmente promosso, configurabile pur in assenza della manifestazione di un espresso intendimento di voler proseguire il precedente processo” (Cassazione civile sez. II, 23/11/2007, n.24444).

A ben vedere, quindi, parte convenuta (poi costituitasi con altro procuratore il 2 luglio 2020 e l’8 luglio 2020) aveva tempestivamente eccepito la tardività della riassunzione (cfr. Cassazione civile sez. lav., 18/09/2009, n.20264) e, dall’esame del contenuto dell’atto di citazione notificato il 26 marzo 2014, come trascritto nel ricorso per riassunzione del 4-01-2019, emerge non solo che l’atto introduttivo è stato espressamente qualificato dall’attore come “atto di citazione in riassunzione del procedimento innanzi al Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.” ma anche che il XXX stesso ha dato espressamente atto che “Alla rilevazione della mancata integrità del contraddittorio in 1^ grado ha fatto seguito la nullità della sentenza di 1^ grado e la rimessione della causa al 1^ giudice. Con il presente atto è quindi intenzione del sig. XXX procedere con la riassunzione cosi come disposto dall’art. 354 c.p.c.”.

Risulta, quindi, evidente la volontà del XXX non già di instaurare un autonomo giudizio di cognizione ma bensì di procedere con la riassunzione ex art. 354 c.p.c. del precedente giudizio definito dalla sentenza di primo grado, dichiarata nulla dalla Corte di Appello di Messina, mentre la circostanza addotta dall’attore (…deve intendersi come giudizio nuovo atteso peraltro che è proposto anche contro soggetti differenti rispetto al primo, considerato che nel primo giudizio venne citato esclusivamente il procuratore ed in questo invece sono state citate tutte le parti personalmente che risultano peraltro tutte ritualmente costituite…”) altro non è che la conseguenza della statuizione della Corte di Appello, pure richiamata dal XXX, secondo cui “Il giudice d’appello, infatti sostiene che con la citazione in 1^ grado del giudizio, il XXX ha chiesto la risoluzione del preliminare nei confronti del YYY in proprio e quale procuratore speciale non solo di *** e *** ma pure erroneamente di ZZZ, ***, KKK, JJJ e ***. Sostiene, sempre la Corte d’Appello di Messina, che questi ultimi cinque comproprietari dell’immobile promesso in vendita in effetti nella stipula del preliminare sono intervenuti personalmente e non per mezzo di procuratore. Alla rilevazione della mancata integrità del contraddittorio in 1^ grado fatto seguito la nullità della sentenza di 1^ grado e la rimessione della causa al 1^ giudice. Con la presente memoria all’uopo deputata, l’Attore evidenzia, che il presente giudizio, non rientra nei casi di riassunzione in senso stretto e comunque nulla osta al fatto che la domanda possa essere riproposta, così come in effetti occorso nel caso di specie a seguito dell’esito del primo giudizio…” (pag. 8 ricorso per riassunzione).

La conseguenza che ne deriva è la declaratoria di inammissibilità delle domande azionate da parte attrice (Cassazione civile sez. lav., 18/09/2009, n.20264).

3. Inoltre, anche a voler accantonare tale evenienza, ricorre un’altra ipotesi di inammissibilità delle domande dell’attore discendente dalla mancata osservanza del termine per l’integrazione del contraddittorio di cui all’ordinanza del 6 marzo del 2021 (come successivamente rinnovato nel corso del processo).

Già con decreto del 15-12-2019, il G.I. aveva assegnato a parte ricorrente in riassunzione (ricorso depositato il 4-01-2019) il termine perentorio del 29-02-2020 per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza del 21-07-2020.

Di poi, con ordinanza del 22 luglio 2020, il G.I. “Considerato che “La morte del mandante che sta in giudizio per mezzo del mandatario “ad negotia”, costituito tramite procuratore legale, in tanto ha rilevanza processuale ed importa l’interruzione del processo in quanto sia stata dichiarata o notificata dal procuratore legale” (Cassazione civile sez. II, 03/05/2018, n.10487). Rilevato che, nelle note depositate in data 8.07.2020, l’avv. ha dichiarato l’avvenuto decesso di ***, nata a  ( – USA) in data ; Rilevato che ciò non comporta l’interruzione del presente giudizio considerato che l’avv. è procuratrice legale di YYY che si è costituito, in data 8.07.2020, in proprio e nella qualità di procuratore speciale di *** e non più nella qualità di procuratore speciale di ***; Rilevato che, tuttavia, nella specie vada fatta applicazione dell’art. 102 c.p.c. a tenore del quale “Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito”; Ritenuto, quindi, che vada disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di ***” ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di *** da parte dell’attore in riassunzione nel termine perentorio di mesi tre dal deposito della detta ordinanza, rinviando la causa all’udienza dell’1 marzo 2021. Quindi, a fronte dell’accoglimento dell’istanza di rimessione in termini presentata dal XXX, il G.I., con ordinanza del 6 marzo 2021, “assegna a parte attrice l’ulteriore termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza per l’integrazione del contraddittorio di cui all’ordinanza del 22-07-2020; Rinvia la causa all’udienza del 21-12-2021”.

Di poi, all’esito dell’udienza del 15 marzo 2022 nella quale “YYY, richiesto al riguardo, dichiara che “la procura si riferisce a mia cugina *** e *** è il marito. Sicché la stessa ha assunto il cognome del marito. So che mia cugina è deceduta anni fa e non so chi siano gli eredi. Non ricordo come ho ricevuto la procura”. Tanto premesso, l’avv. *** chiede di essere autorizzato ad effettuare le ricerche di cui al preverbale in atti dell’11-03-2022”, il G.I. autorizzava “XXX a effettuare, sulla base dei dati di cui dispone in giudizio, ogni accertamento del caso sull’identità della mandante *** (ovvero ***) e sulla presenza di eventuali eredi della stessa, anche negli Stati Uniti d’America, per il tramite degli uffici consolari e delle ambasciate competenti. Autorizza l’istante ad effettuare la notifica dell’atto di riassunzione agli eventuali eredi della stessa, nel caso di esito positivo dell’accertamento, e rinvia la causa all’udienza del 12-122022 ore 9,30” (cfr. verbale in atti).

L’attore non vi provvedeva (nel senso che dichiarava l’impossibilità di provvedere all’adempimento richiesto – cfr. note del 7-05-2023), chiedendo (meglio, reiterando la richiesta già rivolta) al Giudice “che provveda, per il tramite della Cancelleria e/o anche del deducente medesimo appositamente autorizzato, la Polizia Giudiziaria, anche per il tramite degli uffici ministeriali e consolari italiani e statunitensi, in modo da effettuare tutti gli accertamenti necessari per l’individuazione dell’esatto nominativo della sig.ra “***” nata negli USA in data 11.10.1944, risultante dalla procura speciale, o “***” con codice fiscale in Italia C.F.: , risultante dalla visura presso l’Agenzia delle Entrate…”.

A tale proposito vanno ribaditi due profili.

Per effetto dell’ordine di integrazione del contraddittorio di cui all’art. 102 c.p.c. a tenore del quale “Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito”, la valutazione relativa alla necessità del litisconsorzio è stata già compiuta dal giudice. Peraltro, nel caso in esame, trattandosi di riassunzione del giudizio dinanzi al primo giudice, il ricorso va notificato a tutte le parti (compresi gli eredi in caso di decesso della parte) del primo giudizio; di talché, non potrebbe più neppure predicarsi il carattere scindibile della controversia e del rapporto sostanziale.

In secondo luogo, non può che ribadirsi, anche in sede decisoria, che “il Giudice Istruttore del presente procedimento, in quanto organo imparziale, non dispone di poteri officiosi diretti all’individuazione dei contraddittori necessari, atteso che pertiene alla parte interessata la detta individuazione” (vedi ordinanza del 4-01-2023).

4. Conclusivamente va dichiarata l’inammissibilità delle domande proposte da XXX che chiaramente investe anche le domande (risarcitorie) dei convenuti– reiterate nelle rispettive comparse conclusionali -per le quali vale già a monte la medesima ragione di inammissibilità delle domande del XXX di cui al punto n. 2.1. (vale a dire a prescindere dal vaglio della ritualità di tali domande).

Fase di studio della controversia, valore minimo:

€ 851,00

Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:

€ 602,00

Fase decisionale, valore minimo:

€ 1.453,00

Compenso tabellare (valori minimi)

€ 2.906,00

RIDUZIONI (50% sul compenso )

Riduzione del 50 % su € 2.906,00 per compensazione parziale

€ -1.453,00

Compenso al netto delle riduzioni

€ 1.453,00

5. Tale esito, oltre ad escludere l’ambito applicativo dell’art. 96 c.p.c., giustifica la parziale compensazione delle spese di lite (per la metà) tra le parti, mentre, in applicazione del principio della soccombenza, parte attrice va condannata alla rifusione della restante metà delle spese di lite sostenute dai convenuti che si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri minimi (così prescelti avuto riguardo alla natura della pronuncia) di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. 147/2022, tenendo conto dell’attività difensiva concretamente svolta dalle parti e del valore della controversia (indeterminabile- complessità bassa) e con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta1.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del G.U. dott., definitivamente pronunciando nella causa n° 623/2014 R.G., così provvede:

1 Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)

Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale

Valore della causa: indeterminabile – complessità bassa

Fase Compenso

1.Dichiara inammissibili le domande formulate da XXX nonché le domande risarcitorie formulate dai convenuti per le causali di cui in motivazione;

2. Compensa per metà le spese di lite fra l’attore e i convenuti;

3. Condanna XXX al pagamento, in favore di YYY, in proprio e n.q. di procuratore speciale di ***; ZZZ, *** e KKK, della restante metà delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.453,00,00, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;

4. Condanna XXX al pagamento, in favore di JJJ e SSS, della restante metà delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.453,00, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, da distarsi in favore del procuratore, avv., dichiaratosene anticipatario ex art. 93 c.p.c.

Così deciso in Patti, l’1-09-2023

Il Giudice

Dott.

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