La riapertura del procedimento sospeso per la domanda di protezione internazionale è un tema cruciale per molti richiedenti asilo. Un recente decreto del Tribunale di Ancona ha chiarito aspetti fondamentali su come e quando è possibile riattivare una pratica messa in pausa dalla Commissione Territoriale. Analizziamo insieme questa decisione per capire quali tutele offre l’ordinamento a chi si trova in questa delicata situazione.
Il Caso: Allontanamento dal Centro e Sospensione della Domanda
I fatti alla base della decisione sono emblematici. Un richiedente protezione internazionale si era allontanato dal centro di accoglienza. Di conseguenza, la Commissione Territoriale competente, applicando l’art. 23-bis del D.Lgs. 25/2008, aveva comunicato la sospensione del procedimento amministrativo volto al riconoscimento del suo status.
Nonostante le ripetute richieste di informazioni e la comunicazione di un nuovo domicilio, il richiedente non otteneva la riconvocazione. La Commissione si era limitata a una comunicazione generica, affermando che l’istanza era ‘sospesa’ e che poteva essere riaperta solo se il richiedente fosse tornato reperibile, allegando ‘giustificati motivi’ dell’allontanamento. Stanco di attendere, il richiedente ha agito in via d’urgenza davanti al Tribunale per ottenere un ordine giudiziale di riattivazione.
La Decisione del Giudice e la Riapertura del Procedimento Sospeso
Il Tribunale di Ancona ha accolto il ricorso, ordinando alla Commissione di provvedere ‘sollecitamente’ alla convocazione del ricorrente, disponendo la riapertura del procedimento sospeso.
Il Giudice ha ritenuto sussistenti entrambi i presupposti per la tutela d’urgenza:
1. Fumus boni iuris: La verosimiglianza del diritto del richiedente a ottenere la prosecuzione del suo esame.
2. Periculum in mora: Il pericolo concreto che il ritardo potesse causargli un danno grave e irreparabile.
La decisione si basa su un’interpretazione chiara della normativa, stabilendo principi importanti a tutela del richiedente.
Le Motivazioni Giuridiche Dietro la Decisione
Il cuore del provvedimento risiede nell’analisi dei termini e delle responsabilità. Il Tribunale ha specificato che il termine di nove mesi, previsto dalla legge per chiedere di essere nuovamente convocati, non può decorrere dal momento dell’allontanamento, ma solo dalla data in cui il provvedimento di sospensione viene effettivamente comunicato all’interessato. È da quel momento che il richiedente ha conoscenza legale della situazione e può agire.
Inoltre, il Giudice ha evidenziato come la valutazione sui ‘giustificati motivi’ dell’allontanamento non debba essere un ostacolo insormontabile alla riapertura, ma piuttosto un elemento da considerare in una fase successiva, ad esempio nell’ambito di una nuova domanda.
Il periculum in mora è stato ravvisato negli effetti pregiudizievoli che sarebbero derivati dalla presentazione di una nuova domanda di protezione rispetto alla riattivazione di quella vecchia. Una nuova domanda, infatti, sarebbe stata soggetta alle normative più recenti (il cosiddetto ‘decreto Cutro’), potenzialmente meno favorevoli, a differenza della domanda originaria.
Le motivazioni della corte, quindi, poggiano sulla necessità di garantire l’effettività del diritto di asilo, impedendo che ostacoli procedurali o risposte generiche da parte dell’amministrazione svuotino di significato le tutele previste. La mancata costituzione della Commissione nel procedimento cautelare ha ulteriormente rafforzato la posizione del ricorrente.
Le conclusioni che possiamo trarre sono chiare: la sospensione non è una condanna definitiva. Il richiedente che si mostra proattivo, comunica i propri recapiti e insiste per la prosecuzione del suo caso ha a disposizione strumenti legali efficaci, incluso il ricorso d’urgenza al giudice, per superare l’inerzia amministrativa e ottenere la giusta valutazione della sua domanda.
Quando inizia a decorrere il termine per chiedere la riapertura del procedimento sospeso?
Il termine di nove mesi per chiedere la riapertura decorre dalla data di
notifica o comunicazione
formale del provvedimento di sospensione, non dal
giorno dell’effettivo allontanamento dal centro di accoglienza.
Cosa può fare un richiedente se la Commissione non risponde o risponde in modo vago alla richiesta di riattivazione?
Può presentare un ricorso d’urgenza al Tribunale (ai sensi dell’art. 700 c.p.c.) per chiedere al giudice di ordinare all’amministrazione di procedere con la riapertura del fascicolo e la convocazione per l’audizione.
L’allontanamento dal centro di accoglienza determina automaticamente il rigetto della domanda di asilo?
No. L’allontanamento ingiustificato causa la sospensione della procedura, non la sua estinzione o rigetto automatico. Il richiedente ha il diritto di chiedere la riapertura entro un termine stabilito, e solo in caso di mancata richiesta la procedura può essere dichiarata estinta.
Testo del provvedimento
DECRETO TRIBUNALE DI ANCONA – N. R.G. 00002980 2025 DEPOSITO MINUTA 02 07 2025 PUBBLICAZIONE 02 07 2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL ‘U NIONE EUROPEA
Il Tribunale di Ancona, in persona del dott. NOME COGNOME Giudice designato per la trattazione del proc.to civile n. 2980/2025 r.g.;
tra
(c.f. ), rapp.to e difeso dall’avv. COGNOME elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in ; C.F.
resistente
ha pronunziato il seguente
DECRETO
Visto l art. 700 cpc ‘
ritenuto che al ricorrente è stato notificato, rectius comunicata la sospensione della procedura attivata avanti alla . Non si può quindi dubitare che la abbia omesso di decidere nel merito.
Detta comunicazione è intervenuta, con pec del 12/03/2025 con cui la
, in relazione alla nota del difensore di parte ricorrente del 18/02/2025, fa presente che l’istanza ‘risulta essere stata sospesa ex art. 23 -bis del D.Lgs. 25/2008, in ragione dell’allontanamento ingiustificato dello stesso dal centro di accoglienza’ e comunica che ‘Ai sensi del c. 2 del predetto articolo, questa può procedere alla riapertura del fascicolo nel caso in cui i richiedenti si rendano nuovamente reperibili e alleghino i giustificati motivi che ne hanno comportato l’allontanamento, impedendo la regolare definizione del procedimento di protezione internazionale avviato’
La genericità di un simile riscontro non può giustificare la mancata riconvocazione del ricorrente che, a tutt’oggi, ai sensi dell’art. 23 bis comma 2 d.lgs. n. 25/2008, potrebbe ancora richiedere la riapertura del procedimento sospeso.
Il termine di nove mesi per chiedere di essere nuovamente convocato non può, in effetti, che decorrere dalla data della notifica del provvedimento di sospensione in quanto è da tale data che il richiedente ne ha preso cognizione. D’altra parte la
non ha assunto il provvedimento di estinzione entro i dodici mesi successivi alla disposta sospensione né si è costituita nel presente procedimento cautelare. Inoltre si deve ricordare che è la stessa disciplina sulla procedura di riconoscimento della protezione internazionale, di cui al d.lgs. n. 25/2008, a prevedere un apposito rimedio di natura amministrativa persino in caso di estinzione della procedura. Infatti, quand’anche a seguito della mancata richiesta di riapertura venisse disposta l’estinzione della
procedura il richiedente ben potrebbe ripresentare la propria domanda di protezione internazionale alla come implicitamente consente l’art. 23 -bis, comma 2, d.lgs. cit. che richiede soltanto un preventivo vaglio da parte del Presidente della ai sensi dell’articolo 29, comma 1-bis d.lgs. cit. riguardo ai motivi addotti a sostegno dell’ammissibilità della domanda, comprese le ragioni dell’allontanamento. Venendo alla richiesta di parte ricorrente, poiché lo stesso risulta aver sempre comunicato la variazione del proprio domicilio e più volte richiesto alla Commissione notizie in merito alla propria la Commissione dovrà provvedere alla nuova convocazione del ricorrente per la sua audizione dovendo ritenere che, come previsto dallo stesso art. 23 bis d.lgs. cit. la valutazione delle ragioni dell’allontanamento è prevista solo nel caso di presentazione della domanda ai sensi dell’art. 29 cit. al fine di ritenere o meno la domanda come reiterata1 con ogni conseguenza di legge sul diritto del ricorrente a permanere sul territorio nazionale come richiedente asilo Ritenuto, pertanto, per le ragioni sopra esposte sussistere sia il fumus boni iuris che il periculum , in questo caso, rappresentato dagli effetti diversi di una nuova domanda rispetto a quella presentata prima dell entrata in vigore del c.d. decreto Cutro ‘
Le ragioni della decisione giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite
p.t.m. dispone
che la a provvedere sollecitamente convocazione del ricorrente disponendo la riapertura del procedimento sospeso.
Si comunichi. Ancona, 2.7.2025.
Il Giudice
NOME COGNOME alla