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Riapertura procedimento sospeso: ordine del Giudice

Con decreto del 02/07/2025, il Tribunale di Ancona (proc. 2980/2025) ha accolto un ricorso ex art. 700 c.p.c., ordinando la riapertura del procedimento sospeso per la domanda di protezione internazionale. La sospensione era stata disposta per l’allontanamento del richiedente dal centro di accoglienza. Il Giudice ha ritenuto fondata la richiesta di riattivazione, sottolineando che il termine per chiederla decorre dalla notifica della sospensione e non dall’allontanamento.

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La riapertura del procedimento sospeso per la domanda di protezione internazionale è un tema cruciale per molti richiedenti asilo. Un recente decreto del Tribunale di Ancona ha chiarito aspetti fondamentali su come e quando è possibile riattivare una pratica messa in pausa dalla Commissione Territoriale. Analizziamo insieme questa decisione per capire quali tutele offre l’ordinamento a chi si trova in questa delicata situazione.

Il Caso: Allontanamento dal Centro e Sospensione della Domanda

I fatti alla base della decisione sono emblematici. Un richiedente protezione internazionale si era allontanato dal centro di accoglienza. Di conseguenza, la Commissione Territoriale competente, applicando l’art. 23-bis del D.Lgs. 25/2008, aveva comunicato la sospensione del procedimento amministrativo volto al riconoscimento del suo status.

Nonostante le ripetute richieste di informazioni e la comunicazione di un nuovo domicilio, il richiedente non otteneva la riconvocazione. La Commissione si era limitata a una comunicazione generica, affermando che l’istanza era ‘sospesa’ e che poteva essere riaperta solo se il richiedente fosse tornato reperibile, allegando ‘giustificati motivi’ dell’allontanamento. Stanco di attendere, il richiedente ha agito in via d’urgenza davanti al Tribunale per ottenere un ordine giudiziale di riattivazione.

La Decisione del Giudice e la Riapertura del Procedimento Sospeso

Il Tribunale di Ancona ha accolto il ricorso, ordinando alla Commissione di provvedere ‘sollecitamente’ alla convocazione del ricorrente, disponendo la riapertura del procedimento sospeso.

Il Giudice ha ritenuto sussistenti entrambi i presupposti per la tutela d’urgenza:
1. Fumus boni iuris: La verosimiglianza del diritto del richiedente a ottenere la prosecuzione del suo esame.
2. Periculum in mora: Il pericolo concreto che il ritardo potesse causargli un danno grave e irreparabile.

La decisione si basa su un’interpretazione chiara della normativa, stabilendo principi importanti a tutela del richiedente.

Le Motivazioni Giuridiche Dietro la Decisione

Il cuore del provvedimento risiede nell’analisi dei termini e delle responsabilità. Il Tribunale ha specificato che il termine di nove mesi, previsto dalla legge per chiedere di essere nuovamente convocati, non può decorrere dal momento dell’allontanamento, ma solo dalla data in cui il provvedimento di sospensione viene effettivamente comunicato all’interessato. È da quel momento che il richiedente ha conoscenza legale della situazione e può agire.

Inoltre, il Giudice ha evidenziato come la valutazione sui ‘giustificati motivi’ dell’allontanamento non debba essere un ostacolo insormontabile alla riapertura, ma piuttosto un elemento da considerare in una fase successiva, ad esempio nell’ambito di una nuova domanda.

Il periculum in mora è stato ravvisato negli effetti pregiudizievoli che sarebbero derivati dalla presentazione di una nuova domanda di protezione rispetto alla riattivazione di quella vecchia. Una nuova domanda, infatti, sarebbe stata soggetta alle normative più recenti (il cosiddetto ‘decreto Cutro’), potenzialmente meno favorevoli, a differenza della domanda originaria.

Le motivazioni della corte, quindi, poggiano sulla necessità di garantire l’effettività del diritto di asilo, impedendo che ostacoli procedurali o risposte generiche da parte dell’amministrazione svuotino di significato le tutele previste. La mancata costituzione della Commissione nel procedimento cautelare ha ulteriormente rafforzato la posizione del ricorrente.

Le conclusioni che possiamo trarre sono chiare: la sospensione non è una condanna definitiva. Il richiedente che si mostra proattivo, comunica i propri recapiti e insiste per la prosecuzione del suo caso ha a disposizione strumenti legali efficaci, incluso il ricorso d’urgenza al giudice, per superare l’inerzia amministrativa e ottenere la giusta valutazione della sua domanda.

Quando inizia a decorrere il termine per chiedere la riapertura del procedimento sospeso?
Il termine di nove mesi per chiedere la riapertura decorre dalla data di notifica o comunicazione formale del provvedimento di sospensione, non dal giorno dell’effettivo allontanamento dal centro di accoglienza.
Cosa può fare un richiedente se la Commissione non risponde o risponde in modo vago alla richiesta di riattivazione?
Può presentare un ricorso d’urgenza al Tribunale (ai sensi dell’art. 700 c.p.c.) per chiedere al giudice di ordinare all’amministrazione di procedere con la riapertura del fascicolo e la convocazione per l’audizione.

L’allontanamento dal centro di accoglienza determina automaticamente il rigetto della domanda di asilo?
No. L’allontanamento ingiustificato causa la sospensione della procedura, non la sua estinzione o rigetto automatico. Il richiedente ha il diritto di chiedere la riapertura entro un termine stabilito, e solo in caso di mancata richiesta la procedura può essere dichiarata estinta.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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