Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10684 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10684 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/04/2023
sul ricorso 26646/2017 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, rappresento e difeso dall’AVV_NOTAIO, con procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic . in Roma, presso l’AVV_NOTAIO, rappres. e difeso dall’AVV_NOTAIO, con procura speciale in calce al ricorso;
- intimati – avverso la sentenza n. 941/17 de lla Corte d’Appello di Salerno , depositata il 29/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/02/2023 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
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Con citazione notificata il 7.10.05 NOME COGNOME, premesso che: con concessione del 29.11.96 il sindaco del Comune di Roccapiemonte aveva autorizzato i lavori di ricostruzione del fabbricato di sua proprietà, ai sensi della l. n. 219/81, assegnandogli la somma di lire 121.063.654; dopo varie sospensioni dei lavori e proroghe del termine per la loro ultimazione, al fine di beneficiare dell’ulteriore proroga prevista dalla l.r. n.7/04, in data 8.5.04 l’attore aveva presentato istanza rimettendo lo stato d’avanzamento n.3 per l’approvazione, al fine di defi nire lo stato finale; il suddetto Comune aveva rigettato tale istanza, disponendo la revoca del buonocontributo; chiedeva di accertare l’illegittimità di quest’ultimo provvedimento, chiedendone la disapplicazione, condannando il Comune al pagamento della somma di euro 9384,02 oltre interessi legali e alla fissazione di nuovi termini per l’ultimazione dei lavori in questione.
L’ente locale si costituiva eccependo l’inammissibilità della domanda. Con sentenza del 2011 il Tribunale di Nocera Inferiore rigettò la domanda.
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Il COGNOME propose appello, deducendo: che il Tribunale aveva errato sia nel ritenere che dal tenore letterale della suddetta istanza si volesse far riferimento all’approvazione dello stato finale dei lavori, con la conseguente revoca del contributo (per mancata produzione della documentazione necessaria per l’approvazione dello stato finale), sia nel qualificare l’istanza stessa come richiesta di stato finale.
Si costituì il Comune resistendo all’appello.
Con sentenza depositata il 29.9.17, la Corte territoriale rigettò l’appello, osservando che: premesso che l’appellante aveva fatto valere la lesione di un diritto soggettivo quale diretta conseguenza del
provvedimento contestato, emesso nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa, tale provvedimento di revoca era legittimo; al riguardo, il COGNOME aveva presentato un’istanza denominata ‘stato di av anzamento dei lavori n.3’ diretta ad ottenere la liquidazione dello stato finale del contributo ex l. n. 219/81; avrebbe potuto fondare invece l’accoglimento della domanda la sola prova che i lavori fossero ancora in corso e che la documentazione necessaria per tale pagamento, come prevista dalla l.r. n. 20/03, fosse stata presentata tempestivamente; dagli atti si evinceva infatti che tale documentazione fu presentata oltre il termine perentorio di 180 gg. dall’entrata i n vigore della l.r. n.20/03, come modificata dalla l.r. n. 7/04; tale prova non poteva dirsi acquisita attraverso la richiesta contenuta nella medesima istanza, stante il divieto di doppia presunzione.
NOME COGNOME ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati con memoria. Il Comune di Roccapiemonte resiste con controricorso.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 10, l.r. n. 20/03, 1,2 , l.r. n. 7/04, per aver la Corte d’appello ritenuto tardiva la documentazione relativa all’ultimazione dei lavori oggetto del contributo ex l. n. 219/81, senza tener conto di quanto disposto dal predetto art. 2 l.r. n. 7 che aveva stabilito la riapertura dei termini di cui all’art. 2 l.r. n. 20 (‘ i beneficiari dei contributi, entro 60 gg. dall’entrata in vigore della presente legge, possono chiedere.. di fissare nuovi termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori ai sensi del comma 1..’ ).
Il ricorrente si duole, pertanto, della revoca del provvedimento di assegnazione del contributo, in violazione della normativa sulla procedura di liquidazione del saldo finale in quanto, a suo dire, la Corte territoriale avrebbe dovuto concedere la richiesta proroga (atteso che
i nuovi termini sarebbero scaduti il 12.6.04) al fine di definire lo stato finale.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 112 c.p.c., 9,10 l.r. n. 20/03, 1,2, l.r. n. 7/04 , in relazione all’art . 360, n.4, c.p.c., per aver la Corte d’appello erroneamente deciso ultra petita , ponendo a fondamento della pronuncia impugnata la mancata prova dell’ultimazione dei lavori e della tempestività del depos ito della documentazione relativa alla liquidazione dello stato finale, in quanto il ricorrente non aveva chiesto tale liquidazione, bensì la suddetta proroga dei termini, per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto disapplicare il provvedimento di revoca del contributo. Al riguardo, il ricorrente evidenzia di aver allegato alla suddetta istanza lo stato di avanzamento dei lavori- per ottenerne la liquidazione in acconto- che presupponeva, appunto, la pendenza dei lavori oggetto del contributo. Il terzo motivo denunzia violazione delle medesime norme di cui al secondo motivo, in relazione all’art. 360, n.4, c .p.c., per aver la Corte d’appello motivato in maniera apparente ed incomprensibile, senza cogliere la ratio decidendi della causa.
2. I tre motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono infondati. Sostiene il ricorrente che – contrariamente all’assunto della Corte d’ap pello- la sua domanda non avrebbe riguardato la liquidazione dello stato finale, per il quale il combinato disposto delle due normative prevede – in caso di lavori ultimati prima dell’entrata in vigore della l. 7/2004 – il termine di 180 gg. per il deposit o della documentazione necessaria (prevista dall’art. 9 l. 20/2003) per la liquidazione dello stato finale. Tale documentazione, secondo la Corte d’appello – con accertamento in fatto non contestato dal ricorrente sarebbe stata depositata oltre il termine di 180 gg. suindicato, con la conseguenza che la revoca del contributo (ex art. 10 l. r. 20/2003),
per la ricostruzione del fabbricato ex l. 218/1981, sarebbe legittima. Il ricorrente si duole, per contro, del fatto che la Corte non avrebbe violando l ‘art. 112 c.p.c. – considerato che non era stata chiesta la liquidazione dello stato finale, bensì solo la concessione dell’ulteriore termine di cui alla l. r. 7/2004, per l’ultimazione dei lavori.
2.1. Le doglianze sono destituite di fondamento.
Invero, la Corte d’appello ha correttamente rigettato l’appello del COGNOME attes o che dall’istanza dell’8 giugno 2004 non si evince in alcun modo – al di là del ge nerico richiamo alla l. r. n. 7 /2004 – che la richiesta sia di nuovi termini «per l’inizio e l’ulti mazione dei lavori», richiedibile ai sensi dell’art. 10, comma 2, l. r. 20/2003, e riaperti dalla l. 7/2004.
Con la suddetta istanza, infatti, il COGNOME « rimette in allegato per l’approvazione, allo scopo di definire lo stato finale, lo stato di avanzamento dei lavori n.3 (e ultimo) in duplice originale ». Pertanto, la sentenza impugnata non è censurabile laddove afferma che la revoca del contributo sarebbe illegittima solo se i lavori fossero stati ancora in corso, ed i nuovi termini non fossero stati concessi dal Comune. Per converso, come risulta evidente dal riferimento nell’istanza all’ultimo stato di avanzamento, i lavori erano stati ultimati e la documentazione per la liquidazione dello stato finale avrebbe dovuto essere prodotta nei termini di legge.
2.2. In definitiva, la Corte territoriale ha evidenziato che la domanda di accertamento dell’illeg ittimità del provvedimento di revoca del buono-contributo era infondata, non avendo il ricorrente dimostrato che la documentazione necessaria alla liquidazione dello stato finale fosse stata presentata prima della scadenza del termine originario di 180 gg.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 2200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto
Così deciso nella camera di consiglio del 9 febbraio 2023.