Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10713 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10713 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 11352/2016 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (P_IVA) che la rappresenta e difende.
- Resistente con atto di costituzione –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCANA, sezione staccata di Livorno, n. 1748/2015 depositata il 14/10/2015.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 12 aprile 2023.
IRPEF ACCERTAMENTO
Rilevato che:
la controversia riguarda l’impugnazione, da parte di NOME COGNOME, dell’avvis o di accertamento che recuperava a tassazione Irpef, per il 2007, la plusvalenza derivante della cessione a titolo oneroso di un bene immobile entro cinque anni dall’acquisto;
la C.T.P. di Livorno rigettò la domanda con sentenza (n. 446/14) che è stata confermata dalla C.T.R. della Toscana, sezione staccata di Livorno, che ha escluso che la contribuente avesse dimostrato che l’immobile in questione era stato abitato da un familiare (ossia dalla cognata NOME COGNOME) dell’appellante, essendo priva di rilevanza probatoria nel contenzioso tributario la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta da quest’ultima che attestava che l’immobile era abitato dai suoi suoceri e da NOME COGNOME (sorella di NOME COGNOME, coniuge della parte) con la propria famiglia;
la contribuente ha proposto ricorso, con tre motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con atto di costituzione; in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la ricorrente ha depositato una memoria;
Considerato che:
con il primo motivo di ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha trascurato che la plusvalenza era fiscalmente irrilevante in quanto l’unità immobiliare era stata abitata dalla propria cognata NOME COGNOME, come attestato dal certificato di stato di famiglia storico parziale prodotto in primo grado e che, rispetto a tale documento, in sé dirimente, non aveva rilievo l’autocertificazione, versata negli atti dell’appello, che asseverava che nello stesso immobile avevano
risieduto anche i genitori di NOME COGNOME ( i.e . i suoceri della contribuente);
con il secondo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 58, del d.lgs. n. 546 del 1992, si censura la sentenza impugnata che ha omesso di pronunciare sulla legittimità o meno della produzione in appello, da parte della contribuente, del certificato di stato di famiglia che attestava che NOME COGNOME era sorella di NOME COGNOME, coniuge dell’appellante;
con il terzo motivo, è dedotta, in relazione a ll’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente e incomprensibile nella parte in cui nega valore probatorio, nel contenzioso tributario, alle autocertificazioni, mentre avrebbe dovuto evincere dalla certificazione anagrafica in atti che NOME COGNOME, cognata della contribuente, aveva risieduto nell’unità immobiliare in esame per la maggior parte del periodo compreso tra il suo acquisto e la rivendita;
il secondo e il terzo motivo, da esaminare insieme per connessione, sono fondati, con assorbimento del primo;
per orientamento consolidato di questa Corte ( ex plurimis , Cass. 23/12/2022, n. 37770, che menziona Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati da ll’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto
l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.»;
- nella specie, la motivazione è incoerente e contraddittoria in quanto pretermette di valutare l’efficacia probatoria del certificato anagrafico, prodotto in primo grado, attestante che la cognata della contribuente aveva risie duto due anni nell’immobile la cui cessione a titolo oneroso aveva generato la plusvalenza tassata, per focalizzarsi su un aspetto marginale, quale l’asserita discrasia tra detta certificazione anagrafica e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della contribuente, prodotta in appello, secondo cui, in quel periodo, nell’immobile avevano risieduto i suoceri della parte privata;
- con memoria ex art. 381bis 1., cod. proc. civ., la ricorrente segnala che questa Corte, con ordinanza n. 29140/2017, ha cassato con rinvio la sentenza ‘gemella’, rispetto a quella qui impugnata, emessa dalla C.T.R. della Toscana (sezione di Livorno) nei confronti di NOME COGNOME, avente ad oggetto l’accertamento del maggior reddito non dichiarato conseguente al medesimo presupposto impositivo, e cioè la (asserita) plusvalenza da cessione del detto immobile in comunione tra i coniugi. Riferisce che la Commissione regionale, con sentenza n. 327/10/2020, che assume essere passata in giudicato, ha annullato l’accertamen to nei confronti del marito; chiede, pertanto, che questa Corte disponga ‘annullamento senza rinvio’ ( recte , decida nel merito) facendo leva sul precedente giudicato. Tuttavia, poiché non è provata la definitività della decisione intervenuta nel ‘processo parallelo’, l’esaminata istanza non può essere accolta;
in conclusione, accolti il secondo e il terzo motivo di ricorso e assorbito il primo motivo, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo , anche per le spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, sezione staccata di Livorno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 12 aprile 2023.