Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10718 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10718 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/04/2023
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8158/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME E COGNOME NOME, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliati per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI RAGIONE_SOCIALEZIONE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
-ricorrenti –
-contro-
COGNOME NOME, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI RAGIONE_SOCIALEZIONE, rappresentato e difeso dall ‘AVV_NOTAIO
-controricorrente – nonché contro
FINO 2 RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE)
RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME
-intimati – avverso la sentenza n. 1491/2020 del TRIBUNALE DI TARANTO, depositata il giorno 17 settembre 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In danno di NOME COGNOME e NOME COGNOME vennero intraprese innanzi il Tribunale di Taranto tre distinte procedure di espropriazione immobiliare, aventi parziale identità di beni staggiti: la prima, iscritta al R.G.Es. n. 92/1995, ad istanza del Credito Italiano S.p.A.; la seconda, iscritta al R.G.Es. n. 442/1995, ad istanza della ditta RAGIONE_SOCIALE; la terza, iscritta al R.G.Es. n. 256/1996, ad istanza del RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE
Riuniti i procedimenti – nei quali spiegarono intervento plurimi creditori all’esito degli esperimenti di vendita forzata delegata, il giudice dell’esecuzione emise decreto di trasferimento a NOME COGNOME del diritto di proprietà sulla villa in Manduria, INDIRIZZO.
Avverso detto decreto i debitori esecutati proposero opposizione agli atti esecutivi, rigettata dalla decisione in epigrafe indicata.
Ricorrono uno actu per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidandosi a sette motivi; resiste, con controricorso, NOME COGNOME; non svolgono difese in grado di legittimità gli altri soggetti in epigrafe dettagliatamente menzionati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, non occorre procedere alla verifica della validità della notificazione del libello introduttivo nei confronti degli intimati non costituiti , stante l’i nfondatezza del ricorso per le ragioni in appresso meglio esplicate.
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (così, sulla scia di Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, cfr., tra le tantissime, Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 15106).
Il primo motivo denuncia « violazione di legge ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in relazione alla legge della Regione Puglia n. 56/80 ed in relazione all’art. 586 cod. proc. civ. nonché
r.g. n. 8158/2021 Cons. est. NOME COGNOME
violazione di legge ex art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., nullità del procedimento e della sentenz a in relazione all’art. 132, secondo comma, e artt. 112, 113, 114, 115 e 116 cod. proc. civ. nonché ulteriore violazione di legge ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., per omessa e/o erronea e/o illogica motivazione riguardante un fatto decisivo della controversia ».
Parte ricorrente si duole, in estrema sintesi, dello scorporo (che definisce « illegittimo ed arbitrario ») dal compendio staggito dei terreni agricoli circostanti la villa (terreni non oggetto di pignoramento nella procedura R.G.Es. n. 92/1995 promossa dal Credito Italiano, ma nella procedura R.G.es. n. 256/1996, alla prima riunita) e considerati dall’esperto stimatore come accorpati ed asserviti al fabbricato . Asserisce che detto scorporo, praticato dal professionista delegato alla vendita « di sua iniziativa e senza alcuna autorizzazione del giudice dell’esecuzione » rende illegittimo il decreto di trasferimento, in quanto l’immobile, un fabbricato rurale edificato in forza della l.r. Puglia 31/05/1980, n. 56, « risulta privato dei terreni ad esso asserviti ». Assume infine che dello scorporo « si è venuti a conoscenza solo dopo l’aggiudicazione del bene », mentre l’ordinanza di vendita « non poteva essere impugnata in quanto faceva espressamente riferimento alla concessione edilizia n. 531 del 18.11.1983 la quale includeva anche i terreni accorpati ed asserviti ».
2.1. Il motivo è infondato.
Costituisce circostanza pacifica (riportata in sentenza e riferita nella stessa narrazione del ricorrente) che la formazione del lotto oggetto della successiva aggiudicazione (in specie, l’inserimento in esso del solo fabbricato, senza i terreni) è stata compiuta con la ordinanza con cui, all’esito della udienza ex art. 569 cod. proc. civ., si è disposta la vendita del compendio staggito.
r.g. n. 8158/2021 Cons. est. NOME COGNOME
Corretta, sulla base di tale presupposto, risulta allora la statuizione del giudice territoriale il quale ha ritenuto la circostanza lamentata dagli esecutati (ovvero l’illegittimità della scissione tra edificio e terreni) non poter costituire thema decidendum della promossa opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento, per essere il (presunto) vizio inficiante l’anteriore ordinanza di messa in vendita del bene, e dunque da far valere con il rimedio ex art. 617 cod. proc. civ. contro quest’ultima, a pena di sanatoria del vizio medesimo.
Difetta invece di specificità l’allegazione sulla non percepibilit à dello scorporo: essa richiedeva, per idoneamente contrastare l’argomentare espresso nella decisione impugnata, la trascrizione -quantomeno dei tratti essenziali e per la parte d’interesse tanto dell’ordinanza di vendita quanto della relazione del professionista delegato successiva all’aggiudicazione (cui il ricorrente àncora la scoperta dello scorporo).
Per contro, di tali atti in ricorso non è adeguatamente riportato il contenuto , limitandosi l’impugnante a frammentari e disorganici cenni, se non ad assertive indicazioni: e tanto impedisce alla Corte di poter vagliare la veridicità dell’assunto posto a suffragio del motivo.
Con il secondo mezzo, nuovamente affastellando violazioni di norme di diritto ad omessa motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo, si rileva l’omessa pronuncia in ordine al motivo di opposizione agli atti esecutivi con cui era stata eccepita la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento introduttivo della procedura iscritta al R.G.Es. n. 256/1996.
3.1. La censura merita, per evidente connessione tra le questioni addotte, congiunto scrutinio con il sesto motivo, con il quale si deduce « l’omessa motivazione » del giudice di merito in ordine alla caducazione delle procedure esecutive riunite per mancata rinnovazione della trascrizione dei pignoramenti introduttivi delle procedure iscritte al R.G.Es. n. 442/1995 ed al R.G.Es. n. 259/1996.
r.g. n. 8158/2021 Cons. est. NOME COGNOME
3.2. Ambedue le doglianze sono inammissibili, per una duplice, identica e concorrente, ragione.
3.2.1. In primo luogo, per novità delle stesse.
Parte ricorrente non ha specificato con quali atti ed in quali termini abbia introdotto nel thema decidendum del giudizio di merito la questione della rinnovazione della trascrizione dei pignoramenti in parola, argomento di cui non vi è la benché minima traccia nel corpo motivazionale della sentenza impugnata.
Orbene, è noto che, secondo il principio di diritto costantemente affermato da questa Corte, i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, non essendo consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto oppure di contestazioni che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio .
Nelle opposizioni esecutive, peraltro, sono preclusi i motivi nuovi rispetto a quelli sviluppati con il ricorso introduttivo della fase sommaria (da ultimo, cfr. Cass. 06/04/2022, n. 11237; ancora, esaustivamente in motivazione, Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478; Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387, ove ampi richiami di precedenti).
Grava pertanto sul ricorrente, onde evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, l’onere non solo di specificare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (sul tema, tra le tantissime, Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass. 31/07/2018, n. 20313; Cass. 06/06/2018, n. 14477).
3.2.2. In secondo luogo, per difetto di decisività.
È dirimente osservare, al riguardo, che il cespite traferito era stato sottoposto al vincolo del pignoramento nell’àmbito del pro cedimento iscritto al R.G.Es. n. 92/1995: le sorti degli ulteriori pignoramenti ( in thesi, la inefficacia per decorso del termine ventennale dalla loro trascrizione) sono pertanto del tutto ininfluenti sulla validità del primo (e degli atti emessi nel corso della procedura da esso generata), in forza della regola dettata dall’art. 493, secondo comma, cod. proc. civ. (« ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo »).
Con il terzo motivo, indistintamente riferito alla violazione di una congerie di norme in uno a nullità del procedimento e della sentenza nonché ad omessa valutazione di fatto decisivo, si contesta la denegata adozione di un provvedimento di chiusura anticipata della procedura per infruttuosità, pur a fronte di un ricavato dalla vendita (euro 62.000) notevolmente inferiore al prezzo di stima ed all’attuale valore reale.
4.1. Il motivo è infondato.
È affermazione costante del giudice di nomofilachia – e va qui nuovamente confermato – che « in tema di espropriazione immobiliare, la peculiare ipotesi di chiusura anticipata della procedura ex art. 164bis disp. att. cod. proc. civ. ricorre e va disposta ove, invano applicati o tentati ovvero motivatamente esclusi tutti gli istituti processuali tesi alla massima possibile fruttuosità della vendita del bene pignorato, risulti, in base ad un giudizio prognostico basato su dati obiettivi anche come raccolti nell’andamento pregresso del processo, che il bene sia in concreto invendibile o che la somma ricavabile nei successivi sviluppi della procedura possa dare luogo ad un soddisfacimento soltanto irrisorio dei crediti azionati ed a maggior ragione se possa consentire esclusivamente la copertura dei successivi costi di esecuzione » (Cass. 10/06/2020, n. 11116; conf. Cass. 20/10/2021, n. 29018).
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Di siffatta regula iuris (cui ha dichiaratamente prestato adesione) ha fatto buon governo il tribunale tarantino.
La sentenza gravata ha infatti ritenuto l’importo ricavato (peraltro, oggettivamente non esiguo) sufficiente al « recupero in pieno delle spese sostenute » ed altresì alla soddisfazione di quota significativa del credito azionato dal pignorante: si tratta di tipico apprezzamento del giudice di merito, nella specie logicamente e congruamente motivato con analitiche indicazioni sui dati numerici posti in comparazione, non idoneamente confutato da parte ricorrente.
Il quarto motivo – sempre reiterando la commistione tra le ragioni di impugnazione previste nei numm. 3, 4 e 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ – lamenta un erroneo apprezzamento sul prezzo di vendita, a dire dell’impugnante « vile ed iniquo ».
5.1. La doglianza si interseca con il settimo mezzo con cui, per violazione dell’art. 586 cod. proc. civ. e per viz io motivazionale, si assume che la rilevante sproporzione tra valore del bene e prezzo di aggiudicazione era frutto del « clima di intimidazione instaurato da Locorotondo NOME nell’ambiente delle vendite giudiziarie » (vicenda « all’attenzione della Procura della Repubblica di Taranto per l’ipotesi di reato di turbata libertà degli incanti »), dato oggettivo di cui il giudice territoriale aveva omesso la considerazione, con motivazione illogica.
5.2. Specificamente apprezzando la praticabilità di una sospensione della vendita ai sensi dell’art. 586 cod. proc. civ., il giudice territoriale:
(a) ha chiarito che il presupposto del prezzo c.d. vile richiesto da detta norma si configura « non quando, fisiologicamente, si ribassi il prezzo di vendita nello svolgimento dei successivi esperimenti ma quando intervengano fenomeni distorsivi del mercato »;
(b) ha poi ritenuto che queste ultime condizioni erano state dedotte in maniera generica dagli esecutati, mercè il richiamo ad una denuncia penale, circostanza non sufficiente a giustificare la sospensione « in
mancanza di ulteriori elementi in ordine allo sviluppo del procedimento o di una pronuncia che abbia accertato i fatti di reato prospettati ».
5.3. La argomentazione sub (a) è pienamente conforme ai princìpi di diritto in materia reiteratamente enunciati da questa Corte -e qui da ribadire convintamente – secondo cui « non integra un prezzo ingiusto di aggiudicazione, idoneo a fondare la sospensione prevista dall’art. 586 cod. proc. civ., quello che sia anche sensibilmente inferiore al valore posto originariamente a base della vendita, ove questa abbia avuto luogo in corretta applicazione delle norme di rito, né si deducano gli specifici elementi perturbatori della correttezza della relativa procedura elaborati dalla giurisprudenza » (così Cass. 10/06/2020, n. 11116), tra i quali « interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento » (cfr. Cass. 21/09/2015, n. 18451).
Il quarto motivo è, pertanto, infondato.
5.4. La argomentazione sub (b) non è stata efficacemente criticata da parte ricorrente, la quale ha esaurito la propria doglianza nella narrazione (peraltro oltremodo generica, senza addurre dettagliati e puntuali elementi perturbatori della vendita in discorso) di evenienze fattuali, in ultima analisi sollecitando questa Corte ad una pronuncia sulle stesse attraverso la lettura di risultanze istruttorie, attività estranee alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità.
Il settimo motivo è, pertanto, inammissibile.
Con il quinto motivo – di nuovo sussunto, nella rubrica, ai numm. 3, 4 e 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. – si sostiene la irregolarità della busta contenente l’offerta di acquisto, non « depositata agli atti della procedura, con apposizione di data ed ora di deposito, nonché numero progressivo, oltre che certificazione del P.D., con inserimento nella scalettatura telematica della procedura ».
6.1. Il motivo è inammissibile.
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In parte qua, la gravata sentenza ha considerato decisiva, per fondare l’affermata correttezza formale degli atti del subprocedimento di vendita, la certificazione di rituale deposito della busta resa dal professionista delegato, quale estrinsecazione di una « attività assistita da pubblica fede ».
La censura in questa sede articolata, reiterando e replicando difese esplicate nel grado di merito, non attinge criticamente la sintetizzata ratio decidendi : alla valenza della certificazione del professionista l’impugnante non dedica infatti alcu n rilievo.
Il ricorso è rigettato.
Le spese del grado di legittimità seguono la soccombenza.
Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
p. q. m.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.500 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione