Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10673 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10673 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso nr 19197/2018 proposto da: NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO presso lo AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO giusta procura in atti;
— ricorrente —
-contro-
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO pres lo AVV_NOTAIO che la rappresentan difendono giusta procura in atti;
avverso la sentenza n. 2545/2018 AVV_NOTAIOa CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 19/4/2018;
udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di consiglio non par 11.01.2023 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME convenne in giudizio Unicredit Banca di RAGIONE_SOCIALE (divenuta RAGIONE_SOCIALE) chiedendo, in via principale, che fosse dic nullità AVV_NOTAIO‘operazione di investimento in obbligazioni SNS Bank, per v AVV_NOTAIO‘art. 30, comma 7 d.lvo 58/98 (di seguito indicato per brevità AVV_NOTAIO‘art 31 TUF e 78 e segg. reg. Consob 16190; in via subordinata, dichiarata la responsabilità pre-contrattuale e contrattuale AVV_NOTAIOa c violazione dei doveri di correttezza, diligenza e di informazione previst 21 TUF e 31, 34,39,e 40 del Regolamento nonché per inadempimento d obblighi di cui al mandato ex artt. 1337,1338,2374,1175 e 1759 conseguente nullità e/o risoluzione del contratto quadro e dei singo acquisto e risarcimento dei danni corrispondenti alla perdita sub €133.454,21, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE respinse la domanda e, sull’impugnazione COGNOME, la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’appello osservando: produzione AVV_NOTAIOa documentazione relativa alla telefonata, intercor NOME e il direttore AVV_NOTAIO‘Agenzia RAGIONE_SOCIALE, era tardiva intervenuta dopo le preclusioni processuali di cui all’ad 183 cpc censura con la quale l’appellante, lamentando la esclusione da Tribunale AVV_NOTAIOa sussistenza di una responsabilità precontrattuale d perché alcuna domanda era stata formulata sul punto, deduceva che l’inadempimento dagli obblighi di mandato era stato diffusamente espost atti di primo grado» era inammissibile in quanto generica; c) ch possibile verificare la doglianza del ricorrente circa la falsa inter parte del Tribunale dei documenti di cui agli allegati 4-5 del fascic appellata che riguardavano il documento informativo essendo andato smar fascicolo di parte l’appellante, il quale ne subiva le conseguenze neg
NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione affidan quattro motivi; RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese mediante controricorso con memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo la ricorrente denuncia «omesso esame circa u decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le pa sottoscrizione dei contratti di investimento in obbligazioni SNS Bank ai contestata nullità per violazione AVV_NOTAIO‘ad 30 , comma nr 7 TUF e/o per degli artt 31 TUF e 78 e segg.ti del regolamento Consob 16910- con vio AVV_NOTAIO‘ad 112 cpc , in relazione all’ad 360 nr 4 cpc»; si sostien totalmente pretermessa ogni statuizione sul secondo motivo di app investiva la questione AVV_NOTAIOa nullità degli ordini di investiment effettuati fuori sede.
1.1 D motivo è fondato.
1.2 Va precisato che la censura, a dispetto di una non impeccabile form va ricondotta entro lo schema del vizio AVV_NOTAIOa nullità AVV_NOTAIOa sentenza pronuncia.
1.3 La differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p. motivazione su un punto decisivo AVV_NOTAIOa controversia di cui all’art. 3 5, si coglie, infatti, nel senso che, nella prima, l’omesso esa direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa, autonoma apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata (cfr. 6361/07), mentre nel caso AVV_NOTAIO‘omessa motivazione l’attività di giudice che si assume omessa non concerne una domanda od un’eccezi bensì una circostanza di fatto che, ove valutata, appunto in fat comportato una diversa decisione” (cfr.Cass. n. 25714/2014, 5129/ 14418/2021)
1.4 Orbene, dalla lettura AVV_NOTAIOa illustrazione AVV_NOTAIOa doglianza si evince che il ricorrente si sia lamento AVV_NOTAIOa mancata pronuncia su un motivo
con il quale veniva veicolata la domanda, svolta in via principale AVV_NOTAIO‘operazione di investimento per violazione AVV_NOTAIO‘art. 30 comma 7 TUF
1.5 Ciò premesso, in ossequio al principio di autosufficienza è stato nel corpo del ricorso per Cassazione, la rubrica del secondo motivo (l’atto di citazione in appello è stato debitamente “localizzato” co agli atti di causa nel ricorso, pag.28 ed è stato allegato al ricorso n ex art 366 nr 6 cpc) con il quale l’appellante deduceva « erronea e sviata applicazione dei criteri di diritto ed omessa valutazione AVV_NOTAIOe prove e de dedotti in giudizio in relazione alla domanda svolta in via principale in di nullità AVV_NOTAIO‘operazione di investimento in obbligazioni SNS Bank per violaz AVV_NOTAIO‘ad 30, comma 7 T.U.F. e/o per violazione degli articoli 31 T.U.F. e segg.ti del regolamento Consob 16190».
1.6 La Corte non ha statuito, neanche implicitamente, sulle questioni la domanda oggetto del secondo motivo di appello, AVV_NOTAIO‘ordine di inve impartito dalla ricorrente, pronunciandosi solamente sulla tardi richiesta di ammissione AVV_NOTAIOa produzione AVV_NOTAIOa registrazione AVV_NOTAIOe conv telefoniche.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce «omesso esame circa u decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le p domanda di risoluzione del contratto quadro e/o del contratto di ma l’acquisto di strumenti finanziari per omessa informazione alla cliente sulle caratteristiche del prodotto finanziario sollecitato ex art TUF, e mancata consegna del prospetto informativo -«offering Cicular» 31 reg Consob – e del documento informativo previsto dall’a Regolamento Consob: falsa attestazione di attribuzione di rating prodotto finanziario sollecitato (Obbligazioni in regime di gray market S nei documenti sottoposti alla firma AVV_NOTAIOa cliente , in relazione all’ nr 5) cpc».
2.1 n motivo è inammissibile.
2.2 In disparte il profilo di inammissibilità ex art 348 ter cpc comm conforme) va rilevato che la Corte ha esaminato il fatto storico discussione tra le parti relativo agli adempimenti informativi ric motivo, rilevando che quanto sostenuto dall’appellante a conf AVV_NOTAIO‘accertamento compiuto dal giudice di primo grado che aveva correttamente eseguite dall’intermediario gli obblighi informativi pr normativa di settore non poteva essere verificato per effetto del disponibilità del fascicolo di parte essendo stato smarrito.
Con il terzo motivo NOME COGNOME lamenta la violazione applicazione AVV_NOTAIO‘ad 76 disp. att. cpc, in relazione all’articolo 36 argomenta che nessuna copia degli atti inseriti nel fascicolo dichiar poteva essere recuperata e che la Corte avrebbe dovuto ordinare la ric del fascicolo così accertando che il documento prodotto contenuto nel smarrito AVV_NOTAIO‘appellata era allegato anche dall’appellante nel suo fas
3.1 II motivo è inammissibile anche se la motivazione AVV_NOTAIOa sentenza v ai sensi AVV_NOTAIO‘art 384 4 comma cpc.
3.2 La Corte di Appello è pervenuta alla decisione di rigetto del mo quale si denunciava l’errore di interpretazione da parte del Tr documento informativo di cui agli allegati 4-5 del fascicolo di parte AVV_NOTAIO‘indirizzo giurisprudenziale secondo il quale «l’appellante è ten la dimostrazione AVV_NOTAIOe singole censure, atteso che tale mezzo di imp non rappresenta più, nella configurazione datagli dal codice vigente, iudicium”, ovvero un riesame integrale del merito AVV_NOTAIOa causa, ma una fondata sulla denuncia di specifici vizi processuali o sostanziali de impugnata. Ne consegue che è onere AVV_NOTAIO‘appellante, quale che si posizione (di attore o di convenuto) da lui assunta nella prec processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivar avvalendosi AVV_NOTAIOa facoltà, ex art. 76 AVV_NOTAIOe disposizioni di attuazione
rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo AVV_NOTAIOe alt questi documenti possano essere sottoposti all’esame del giudice d Diversamente, l’appellante subisce le conseguenze AVV_NOTAIOa mancata res del fascicolo AVV_NOTAIO‘altra parte (nella specie costituitasi, ma senza documentazione prodotta in primo grado), quando questo contenga docum – anche se favorevoli all’appellato, ma dei quali egli chiede una riva sede di gravame – che non ha avuto cura di produrre in copia e che il appello, tenuto a decidere ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 115 c.p.c. sulla base del mat probatorio sottoposto alla sua attenzione, non ha avuto la possibili esaminare». (cfr. Cass. S.U.nr. 3035/2013, Cass 11797/2016).
3.3 Tale principio, tuttavia non trova applicazione nella diversa ricorre nella fattispecie in esame, ove l’indisponibilità del docu derivata da condotta volontaria di una parte ma è dipesa da smarri fascicolo attestato dalla cancelleria.
3.4 Questa Corte, infatti, al riguardo, ha affermato che «se al mom decisione AVV_NOTAIOa causa, risulti la mancanza di taluni atti da un fasci il giudice è tenuto a disporne la ricerca o, eventualmente, la ricost se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontar dipenda da smarrimento o sottrazione. Qualora, pur in presenza di tali il giudice ometta di disporre la ricerca o la ricostruzione degli atti omissione può tradursi in un vizio AVV_NOTAIOa motivazione, ma la parte c censurare un siffatto vizio in sede di legittimità ha l’onere di r ricorso il contenuto dei documenti dispersi e dimostrarne la rilevan una decisione diversa» (cfr. Cass 18237/2008, 16212/2017, 3027 21571/2020 e 26116/2021)
3.5 La censura si risolve in una denuncia di violazione di legge e no vizio di motivazione AVV_NOTAIOa sentenza non avendo il ricorrente in a illustrato, al fine di consentire a questa Corte di deliberarne l
contenuto dei documenti asseritamente mancanti senza sua colpa in sede di appello. Il che esclude, altresì, qualsiasi pregnanza alla dedotta circostanza AVV_NOTAIOa presenza di tali documenti nel fascicolo AVV_NOTAIOa stessa ricorrente, senza che il giudice di appello ne avesse rilevato l’esistenza, sia perché si tratterebbe di un errore revocatorio non censurabile in questa sede, sia perché manca comunque l’indicazione del loro contenuto.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia «nullità del procedimento e d sentenza per violazione degli artt. 132 cpc comma 2 nr 4 e 118 comma 1 disp. att. cpc, in punto di mancata ammissione AVV_NOTAIOa CTU Tecnico-Finanziaria richies dalla parre istante, per essere la motivazione del tutto mancante, in rela all’art 360, comma 1, nr 4 cpc ».
4.1 Anche tale motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
4.2 La consulenza tecnica d’ufficio, mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, è sottratto alla disponibilità AVV_NOTAIOe parti ed è affidato al prud apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina AVV_NOTAIO‘ausiliario e potendo la motivazione AVV_NOTAIO‘eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale AVV_NOTAIOe argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass. 326/2020; Cass. 15219/2007). Nella caso in esame, il ricorrente stesso afferma a pagina 8 del ricorso che il Tribunale aveva ritenuto la consulenza «superflua», e tale valutazione negativa può ritenersi implicitamente confermata dalla Corte in conseguenza AVV_NOTAIOa ritenuta inammissibilità e tardività AVV_NOTAIOa domanda di risoluzione del contratto quadro e dalla ritenuta inutilizzabilità del documentazione favorevole alla istante i del contratto di investimento, per inadempimento degli obblighi informativi.
In accoglimento del primo motivo l’impugnata sentenza va cassata con rinvio AVV_NOTAIOa causa alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la regolamentazione AVV_NOTAIOe spese del presente giudizio.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiarati inammissibili tutti gli cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia l Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui dema regolamentazione AVV_NOTAIOe spese del presente giudizio.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella Camera di consiglio, tenutasi in data 11 ge
Il Presidente