N. R.G. 292/2024
Tribunale di Sondrio SEZIONE UNICA CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 292/2024 promosso da:
RICORRENTE/I contro RESISTENTE/
I Il Giudice dott. NOME COGNOME lette le note in sostituzione di udienza del 02.01.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA N._R.G._00000292_2024 DEL_22_04_2025 PUBBLICATA_IL_22_04_2025
premesso che, con ricorso ex art. 703 e 669 bis c.p.c. depositato il 11.04.2024, conveniva per sentir ordinare loro l’immediata reintegrazione nel possesso del diritto di servitù di parcheggio vantato dai ricorrenti, con conseguente ordine di astenersi da ogni condotta di molestia nel possesso, esponendo che:
era divenuta proprietaria dell’albergo denominato RAGIONE_SOCIALE a Sernio (SO), avendolo acquistato a seguito di decreto di trasferimento del G.E. dott.ssa cron. 555/23, rep. 245/2023 del 08.08.2023, nell’ambito di procedura esecutiva immobiliare sub R.G.E. 92/2020 del Tribunale di Sondrio, promossa nei confronti della – i convenuti erano altresì proprietari di alcuni appezzamenti di terreno adiacenti, distinti al Catasto del Comune di Sernio al foglio 6, mapp. 177 e 187, da sempre (e comunque per oltre 30 anni) utilizzate come parcheggio e area verandata a servizio dell’albergo; – doveva, pertanto, ritenersi sussistente una servitù di parcheggio su tali aree, costituita per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c.;
– il parcheggio era stato liberamente esercitabile su tali aree sino al 09.10.2023, quando le stesse erano state delimitate da con l’apposizione di materiale vario e poi di catene;
atteso che, con comparsa di risposta depositata il 02.05.2024, si costituivano nel presente procedimento chiedendo il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese e rappresentando che:
– all’epoca del trasferimento, l’albergo era locato alla che aveva rilasciato l’immobile soltanto in data 06.10.2023 con scrittura privata in pari data;
aveva immediatamente delimitato i terreni circostanti con dei vasi di fiori, rimossi nei giorni successivi dal legale rappresentante di il quale successivamente affermava che “ ben può delimitare la Sua proprietà ovviamente, ma certamente non utilizzando beni di proprietà di – parte ricorrente non era, quindi, effettivamente mai stata nel possesso del bene, presupposto indispensabile ai sensi dell’art. 1168 c.c.;
inoltre, lo spoglio non poteva dirsi né violento né clandestino;
– le aree erano sì adibite a parcheggio ma non a servizio dell’albergo, bensì a servizio dei proprietari, i quali avevano nei pressi anche la propria residenza;
– la domanda di rimozione “di ogni limitazione al corretto esercizio della servitù” poteva semmai essere interpretata non come azione di reintegrazione nel possesso bensì come cautelare ex art. 700 c.p.c., non facendo riferimento al – in ogni caso, non trattandosi di servitù apparente, non poteva essere costituita per destinazione del padre di famiglia;
posto che, con ordinanza 08.05.2024, assunta all’esito dell’udienza del 07.05.2024, tenuto conto dell’assenza di istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per note scritte ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c.;
atteso che, nelle note scritte depositate in sostituzione dell’udienza del 02.01.2025, le parti insistevano nelle conclusioni già rassegnate;
osservato che “Ai fini dell’azione di reintegra – che è diretta a tutelare il possesso, inteso come una relazione di fatto con la cosa corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale – è sempre necessaria la dimostrazione del concreto esercizio del potere di fatto di cui lo spogliato lamenta l’avvenuta privazione” (Cass. n. 4271/1995, cfr. Cass. n. 1274/1999, n. 3906/2000);
considerato che parte ricorrente nulla ha provato, sotto questo profilo, con riferimento al periodo compreso tra il decreto di trasferimento della proprietà e l’asserito spoglio (08.08.2023-09.10.2023), essendosi limitata ad allegare la sussistenza di un possesso del diritto di servitù in capo alla prima e alla poi, comunque contestato da controparte;
tenuto conto che, sebbene non espressamente invocato da parte ricorrente, l’istituto dell’accessio possessionis di cui all’art. 1146 c.c. non le può giovare in quanto “l’acquirente (o il donatario) di un immobile – il quale può sempre agire in via petitoria a tutela del suo diritto che assume violato – qualora voglia avvalersi delle azioni possessorie, è tenuto a fornire la prova di un concreto esercizio del possesso, posto che la sola esibizione del titolo di acquisto è idonea soltanto a rafforzare detta prova “ad colorandam possessionem”, ma non è a tal fine sufficiente ove non accompagnata dalla prova che al detto acquisto sia seguita l’immissione di fatto nel possesso dei bene. Pertanto – al fine di accertare il protratto godimento di un bene o per suffragare un’usucapione – il successore a titolo particolare può avvalersi del principio dell’accessio possessionis, di cui al citato secondo comma dell’articolo c.c., solo può congiungere “suo” possesso quello del dante causa.
” (Cass. n. 6489/1998);
reputato, pertanto, che non sussistano – prima facie – i presupposti per l’accoglimento della domanda di reintegrazione;
atteso che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per i procedimenti cautelari di valore sino ad € 1.100,00 (Cass. n. 24644/2011), con riconoscimento di tutte le fasi nei medi;
rigetta il ricorso;
condanna a rifondere ai convenuti le spese di lite che si liquidano in € 667,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
22/04/2025 Il Giudice NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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