Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7869 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7869 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/03/2026
REGOLAMENTO DI COMPETENZA AD ISTANZA DI PARTE
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
-contro-
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO -resistente – avverso la sentenza n. 1423/2025 del TRIBUNALE DI VELLETRI, depositata il giorno 27 giugno 2025;
sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
a vverso l’atto di precetto per il pagamento della somma di euro 1.441,06 intimatogli dalla RAGIONE_SOCIALE in forza di decreto ingiuntivo, NOME COGNOME spiegò opposizione innanzi il Tribunale di Velletri lamentando l’ingiustificato rifiuto di accettare il pagamento opposto dalla creditrice , l’err oneo calcolo della somma intimata, la mancanza di prova della cessione del credito in favore della intimante, il vizio della procura rilasciata dal creditore nell’atto di precetto ;
nel costituirsi in lite, la RAGIONE_SOCIALE eccepì, in via preliminare, l’incompetenza per valore dell’adito Tribunale in favore del Giudice di pace ai sensi dell’art. 17 cod. proc. civ. ;
la decisione in epigrafe indicata, sul rilievo dell’integrale soddisfazione del credito azionato mediante pagamento banco iudicis dell’importo precettato accettato dall’intimante – opposto, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sull’opposizione (qualificata « a precetto ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. ») e compensato per intero le spese di lite tra le parti;
avverso tale sentenza dispiega regolamento di competenza la RAGIONE_SOCIALE, per un unico motivo;
resiste, con memoria difensiva, NOME COGNOME;
il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte nel senso del rigetto della istanza di regolamento;
ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa;
Considerato che
con l’unico motivo, l’istante assume che, versandosi in tema di opposizione a precetto al pagamento della somma di euro 1.441,06, la competenza ratione valoris , determinata in base all’entità del credito per cui si procede, spetti al Giudice di pace;
« per completezza » stigmatizza anche la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, sostenendo che la stessa sia stata resa
in difetto del presupposto del reciproco accordo tra le parti circa il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale controversa;
il regolamento di competenza così formulato è inammissibile; come evidenziato in narrativa, la sentenza gravata ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’opposizione, stante l’avvenuto pagamento dell’intero importo precettato, ritenendo detta circostanza « dirimente ai fini della risoluzione della controversia ed assorbente rispetto a tutte le questioni svolte, anche di carattere preliminare »;
per scolastica nozione, il regime di impugnazione di una sentenza è intrinsecamente collegato alla natura ed all’oggetto della decisione e non discende certo -come invece sembra postulare la ricorrente nella memoria illustrativa -dalla conformità a diritto della decisione stessa;
orbene, per fermo convincimento di nomofilachia, cui si intende dare convinta continuità, in ipotesi di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, è inammissibile l ‘ istanza di regolamento di competenza, essendo priva di rilevanza ogni questione inerente alla determinazione del giudice competente a provvedere sulla domanda ( ex plurimis, Cass. 29/08/1973, n. 2384; Cass. 16/10/1985, n. 5078; Cass. 11/09/1990, n. 9352; Cass. 21/9/2016, n. 18530);
la declaratoria di cessazione della materia del contendere assume invero « natura e funzione di accertamento pregiudiziale rispetto alla decisione sulla competenza e tale da precludere il regolamento, quand’anche facoltativo, dispiegato avverso detta statuizione » (così, espressamente, Cass. 19/09/2013, n. 21507);
il regolamento è dichiarato inammissibile;
la disciplina delle spese del presente regolamento segue la soccombenza, con liquidazione operata secondo tariffa professionale, applicando lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, avendo il regolamento di competenza ad oggetto solo una questione
(quella di competenza, appunto) e non già l’intera controversia (così Cass. 17/06/2025, n. 16219; Cass. 14/01/2020, n. 504);
attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introAVV_NOTAIOo dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, giusta il comma 1-bis dello stesso art. 13;
tale norma, invero, si applica anche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass. 22/05/2014, n. 11331; Cass. 02/07/2020, n. 13636);
p. q. m.
dichiara inammissibile il regolamento di competenza;
condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di NOME COGNOME delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 16 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME