In una complessa vicenda di pignoramento presso terzi, una società creditrice ha bloccato i crediti vantati dalla società debitrice verso un ente pubblico. Durante la procedura, il giudice dell'esecuzione ha emesso un decreto dal contenuto generico e ambiguo. Interpretando tale provvedimento come una riduzione del pignoramento, l'ente pubblico ha svincolato parte delle somme, pagandole direttamente alla società debitrice. Successivamente, il giudice ha assegnato le somme al creditore, scatenando l'opposizione dell'ente pubblico. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'ente, stabilendo che un provvedimento privo di un chiaro contenuto dispositivo non può giustificare lo svincolo delle somme. Il terzo pignorato è tenuto a rispettare rigorosamente l'obbligo di custodia. I pagamenti effettuati al debitore sulla base di interpretazioni di provvedimenti ambigui non hanno effetto liberatorio e violano le norme sul pignoramento presso terzi.
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