Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8137 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8137 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/04/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20961/2022 R.G. proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
–ricorrente– contro
AGENZIA RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
–controricorrente–
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO n. 235/2022 depositata il 15/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.L’istituto di credito ricorrente, nel corso di un’esecuzione immobiliare per pignoramento presso terzi, ottenne l’assegnazione d’ una somma in riferimento a cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 6 della tariffa, parte prima ( Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti di cessione di crediti ) , d.P.R. 131/86, determinò l’imposta di registro in € 1.257,00 applicando l’aliquota dello 0,50%.
La stessa banca impugnò l’avviso di liquidazione dell’Ufficio avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso sostenendo che dovesse invece applicarsi l’art. 8, lett. d), della medesima tariffa, che prevede per gli atti giudiziari non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimo niale, l’imposizione in misura fissa.
Il primo giudice, con sentenza n. 8 del 4/2/2020, accolse il ricorso.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE propose appello avanti alla Commissione Tributaria Regionale per il Veneto che, nel contraddittorio con la banca e mediante la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello. Secondo il giudice del gravame , non poteva condividersi la tesi dell’appellata secondo cui, assegnando la somma, si attuava un provvedimento meramente esecutivo destinato a realizzare coattivamente il pagamento di somme già spettanti al creditore in forza di preesistente titolo.
La Commissione Tributaria Regionale aveva, infatti, ritenuto che l’assegnazione di somme non concretizz asse il trasferimento della proprietà di beni mobili, bensì la cessione del corrispondente valore di realizzo, con conseguente applicabilità dell’art. 6 della tariffa già richiamato.
Ricorre per cassazione l’istituto di credito sulla base di un unico motivo.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il consigliere delegato, con atto 3 ottobre 2025, ha formulato proposta di definizione accelerata ex art. 380bis c.p.c. ritenendo che:
-vi sia un consolidato orientamento di questa Corte sull’assoggettabilità ad autonoma tassazione di registro, rispetto al titolo esecutivo, mediante
imposta proporzionale, dovendo l’assegnazione ricondursi ai provvedimenti aventi effetti traslativi di cui all’art. 8, lett. a), del d.P.R. 131/86 (anziché la lett. d) come richiesto dalla ricorrente, che prevede l’applicazione in misura fissa );
-ai sensi dell’art. 37 del medesimo d.P.R. e dell’art. 8 ( Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti giudiziari ), comma primo, lett. a) della tariffa, ossia a tti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti – la tariffa citata si applica ai provvedimenti d’aggiudicazione e assegnazione, ritenendosi ‘assegnazione’ i provvedimenti di cui all’art. 505 cp.c. nonché dagli artt. 529, 539, 552 e ss. e 588 c.p.c.;
-la giurisprudenza abbia confermato la natura traslativa dell’ordinanza d’assegnazione, con conseguente correttezza della tariffa applicata;
non sia pertinente il richiamo alla sentenza n. 9400/2007 di questa Corte, come già chiarito da pronunce successive;
-l’applicazione dell’imposta a ogni singolo atto dell’Autorità Giudiziaria e la qualifica in termini di ‘imposta d’atto’ non concretizza violazione dell’art. 53 Cost.;
-sia legittimità l’applicazione autonoma dell’imposta all’atto d’assegnazione rispetto al titolo esecutivo.
Con atto depositato il 5 novembre 2025 la ricorrente ha formulato istanza di decisione ex art. 380bis c.p.c. e, con successivo atto depositato il 23 febbraio 2026, ha altresì richiesto che la questione, così come quella analoga di cui ai ricorsi aventi r.g. 16483 e 16526/2023, anch’essi chiamati all’odierna adunanza avanti al medesimo collegio, sia trattata in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte – ed eventualmente essere nominato relatore del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380bis .1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass. Sez. U., 10/04/2024, n. 9611, Rv. 670667 – 01).
2.Deve inoltre ritenersi, anche alla luce di quanto si dirà infra , che la questione prospettata nel ricorso non abbia rilevanza nomofilattica non potendo quindi accogliersi l’istanza che la stessa sia trattata in pubblica udienza.
3 . Con l’unico motivo la ricorrente si duole della violazione ed errata applicazione dell’art. 6 della Tariffa – Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.
Sostiene che vi sia un contrasto di giurisprudenza tra le pronunce:
favorevoli alla tesi della ricorrente, quali le Cass. 9400/2007, 27754/21 e 30279/2021, che in sostanza identificano l’ordinanza di assegnazione quale mero atto esecutivo relegandosi pertanto la previsione invocata dall’RAGIONE_SOCIALE ai casi di cessione di credito;
-favorevoli alla tesi dell’RAGIONE_SOCIALE, quali le Cass. 7306 e 27668/2021.
Argomenta sulla natura meramente esecutiva dell’assegnazione, pur non negando che l’ordinanza abbia un effetto traslativo, ma evidenziando come tale effetto non sia assimilabile né a una condanna, né a un trasferimento o costituzione di diritto reale, né a un accertamento di diritto, non risolvendo conflitti tra le parti o introducendo novità nell’ambito dei rapporti patrimoniali, ma limitandosi a disporre un pagamento in forza d’un titolo già esistente, con conseguente applicabilità dell’imposta in misura fissa, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. d), della tariffa, parte I, del d.P.R. 131/86. La disposizione prevede sì l’applicazione alle assegnazioni ma non la necessaria imposizione a tariffa proporzionale, dovendosi vagliare puntualmente la natura e gli effetti dell’atto secondo i principi del diritto tributario. Dovrebbe pertanto escludersi ogni riferimento agli atti recanti costituzione o trasferimento di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni o diritti, previsti dalla citata lett. a) dell’art. 8. Sostiene che la stessa sarebbe applicabile solo al trasferimento e costituzione di diritti reali e che la natura stessa di ‘imposta d’atto’, caratteristica dell’imposta di registro, richiede una correlazione stretta tra contenuto sostanziale dell’atto e forma impositiva applicabile, non essendo ammissibile una tassazione proporzionale laddove l’atto non realizzi un effetto dispositivo . Evidenzia inoltre come la soluzione prospettata dall’Amministrazione violerebbe l’art. 23 Cost. introducendo un prelievo privo di base legale.
4.Il motivo è infondato.
4.1. È infatti noto come la pronuncia Cass. Sez. 5, 20/04/2007, n. 9400, suindicata, seguita più recentemente dalle pronunce 27754 e 30279/21 che però si limitano a richiamarla senza svolgere altre considerazioni, ha ritenuto che l’ordinanza prevista dagli artt. 552 e 529 cod. proc. civ. sia teoricamente assoggettabile all’imposta, ai sensi dell’art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, se definisce, anche
parzialmente, il giudizio, e in tal caso sarebbe sussumibile nell’ipotesi di registrazione a tassa fissa di cui alla lettera d).
4.2. Tuttavia la giurisprudenza del tutto prevalente è di contrario avviso, dovendosi condividere l’orientamento richiamato dall’RAGIONE_SOCIALE secondo cui l’ordinanza di assegnazione del credito art. 553 c.p.c. è assoggettabile ad autonoma tassazione rispetto al titolo posto a base della procedura esecutiva, e specificamente, ad imposta proporzionale, dovendo ricondursi ai provvedimenti aventi effetti traslativi di cui all’art. 8, lett. a) del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. (Cass. Sez. 5, 16/03/2021, n. 7306, Rv. 660879 01). Tale insegnamento è stato seguito anche in pronunce recentissime, quali la 4546 del 28 febbraio 2026 che, in motivazione, richiama le conformi 7306/21, 19394/17, 11660/16 e 7508/11.
4.3. In particolare la citata 7306/21, richiamata da quasi tutte le successive, analizza e confuta le tesi poste a base della sentenza 9400/07, specificando altresì che la lett. d) invocata riguarderebbe diritti che non hanno natura patrimoniale, dovendosi invece ritenere che tal natura sia connaturata all’assegnazione in questione. Non è d’ostacolo a tale convinzione il fatto di non avere certezza della futura solvibilità dei terzi pignorati, poiché ciò non esclude la natura traslativa dell’ordinanza d’assegnazione, dovendosi richiamare altresì l’insegnamento di 17195/2025 cit., che, a sua volta, richiama Cass. n. 18123/2023; Cass. n. 30862/2018; Cass. n. 11660/2016; Cass. n. 25946/2007.
4.4. La pronuncia 30917/25 chiarisce inoltre come non vi sia indebita duplicazione d’imposta poiché, anche nel caso in cui il debitor debitoris risultasse insolvente costringendo il creditore a iniziare una nuova esecuzione, oggetto del trasferimento non è il credito di cui al titolo ma solo quello del debitor debitoris, essendo ormai pacifico (Cass. 27265/25) che la base imponibile è il credito assegnato e non il totale del credito.
4.5. Analogamente, non può sostenersi la duplicazione sulla base del fatto che il titolo esecutivo (ad es. decreto ingiuntivo) è già sottoposto
all’imposta, stante la diversità degli atti, ciascuno dei quali idoneo a produrre effetti giuridici autonomi. Pertanto, in applicazione dei suddetti principi di diritto, nell’ipotesi di cessione di crediti futuri (quali quelli derivanti da canoni di locazione non ancora scaduti) l’oggetto della imposizione non è costituito dall’intero credito (originariamente) assegnato sino alla concorrenza del credito per cui si procede, bensì esclusivamente dal credito effettivamente pignorato, dovendosi, nella fattispecie in esame, tenere conto della durata dei contratti stipulati dai terzi pignorati.
4.6. Neppure può ritenersi, come chiarito nella pronuncia n. 1227 del 20 gennaio 2026 , che in tale orientamento s’annidi una violazione dell’art. 53 Cost, richiamando il fatto che esso conferma la natura di imposta d’atto dell’imposta di registro, ribadita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 158 del 2020, e ciò comporta che, in conformità con l’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, nel caso in cui l’atto da registrare sia una sentenza, è al contenuto e agli effetti della stessa che occorre fare riferimento, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei (Cass., 19/06/2020, n. 12013; Cass., 7/11/2012, n. 19247; Cass., 27/10/2006, n. 23243).
4.7. Tale affermazione non viola il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), dal momento che esso , secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale, non si oppone « in modo assoluto a una diversa concretizzazione da parte legislatore dei principi di capacità contributiva e, conseguentemente, di eguaglianza tributaria », la quale identifichi i presupposti impostivi « nei soli effetti giuridici desumibili dal negozio contenuto nell’atto presentato per la registrazione, senza alcun rilievo di elementi tratti aliunde, “salvo quanto disposto dagli articoli successivi” dello stesso testo unico » (stessa Corte Cost 158/2018).
Deve quindi ritenersi che il ricorso sia infondato e la sua reiezione determini la condanna della ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese della fase di legittimità, da liquidarsi come da dispositivo, a favore dell’RAGIONE_SOCIALE
-contro-ricorrente. Ai sensi dell’art. 380 -bis, comma terzo, c.p.c. la stessa va altresì condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE somme previste dall’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del grado di legittimità a favore dell’RAGIONE_SOCIALE controricorrente che liquida in € 1.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito e al pagamento di € 700,00 ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c.
Condanna la medesima ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 96, comma quarto, c.p.c., della somma di € 500,00 a favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME