Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12001 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12001 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 14/07/2025 della Corte d’appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO
NOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Procedimento svolto con rito cartolare.
RITENUTO IN FATTO
XXXXXXXXXXXXXXXX ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Catanzaro il 20 marzo 2023, gli ha concesso il beneficio della non menzione della condanna ai sensi dell’art. 175 cod. pen, confermando la condanna alla pena di mesi due di reclusione ed al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile.
Il ricorrente Ł stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 388, comma 8, cod. pen. perchØ, invitato a dichiarare se fosse o meno in possesso di beni utilmente pignorabili
nell’ambito della procedura di pignoramento mobiliare, dichiarava falsamente di non possedere altri beni mobili o immobili oltre a quelli già individuati.
Nel proposto ricorso XXXXXXXX deduce quattro motivi di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione di legge in ordine all’art. 388 cod. pen. e carenza di motivazione.
La Corte di merito non ha dato risposta alle censure articolate dalla difesa in ordine alla attendibilità della persona offesa, nonostante le segnalate, plurime incoerenze del suo narrato e gli elementi di smentita provenienti dalla deposizione del teste di polizia giudiziaria.
In ogni caso, trattandosi di pignoramento mobiliare, il ricorrente non era tenuto a rendere alcuna dichiarazione, ai sensi dell’art. 492 cod. proc. civ., in relazione ai beni immobili di cui Ł titolare, nØ in relazione ai conti correnti, in quanto inservienti ai fini della promossa espropriazione.
Così perimetrato il contenuto dell’obbligo, non sarebbe integrato il reato in addebito.
2.2. Inosservanza o erronea applicazione dell’art. 131bis cod. pen. stante la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento.
La motivazione della sentenza impugnata Ł fondata sulla intensità del dolo e sulla contenuta misura della pena, profili dei quali risulta inesaustivo il primo, e sicuramente eccentrico rispetto ai presupposti della causa di non punibilità invocata, il secondo.
2.3. Violazione dell’art. 157 cod. pen. in relazione alla mancata declaratoria della causa estintiva della prescrizione da parte della Corte di appello.
2.4. Violazione di legge in ordine alla dosimetria della pena, che Ł stata determinata in misura eccessiva e senza operare alcun riferimento ai parametri commisurativi di cui all’art. 133 cod. pen.
Peraltro, avrebbero dovuto essere riconosciute al ricorrente le circostanze attenuanti generiche in virtø della inconsistenza del dolo.
Il Sostituto Procuratore generale ha concluso nei termini indicati in epigrafe.
Il difensore di parte civile ha depositato una memoria, in cui ha concluso per il rigetto del ricorso, e nota spese
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato quanto al mancato rilievo della causa estintiva della prescrizione ed infondato nel resto.
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, hanno sancito che Ł ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b)
cod. proc. pen., siccome riconducibile al vizio di violazione di legge.
Ciò posto, nella vicenda in esame va applicata la disciplina dettata dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, c.d. ex Cirielli, vigente ratione temporis e piø favorevole rispetto a quelle successivamente intervenute.
Il fatto si Ł consumato il 17 dicembre 2015 ed il termine prescrizionale, che Ł pari a sei anni, suscettibile di essere prolungato fino a sette anni e sei mesi per gli atti interruttivi, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. proc. pen., in mancanza di sospensioni, Ł venuto a scadere il 17 giugno 2023, prima della pubblicazione della sentenza impugnata.
Va dunque dichiarata la prescrizione, non essendo emersi elementi che possano consentire una piø favorevole pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., come di qui a poco si vedrà.
Essendovi stata condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, devono valutarsi i residui motivi di impugnazione, ai soli fini della conferma o meno delle adottate statuizioni, a norma dell’art. 578 cod. proc. pen.
Il primo motivo, che si articola in diversi profili, risulta complessivamente infondato.
4.1. I Giudici di appello hanno evidenziato, con motivazione congrua, come le censure che attengono alla attendibilità della persona offesa risultino inconferenti, a fronte di una condanna essenzialmente incentrata sulle risultanze del verbale di pignoramento mobiliare e degli accertamenti patrimoniali svolti dal teste di polizia giudiziaria.
Del resto, Ł principio sedimentato quello per cui costituiscono censure di merito, non consentite nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a “vizi” diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua “manifesta illogicità”, dalla sua contraddittorietà su aspetti essenziali perchØ idonei a condurre ad una diversa conclusione del processo. Inammissibili, in particolare, sono le doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (tra le moltissime, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
4.2. Sotto altro profilo, correttamente Ł stato ricostruito il contenuto degli obblighi di cui all’art. 492 cod. proc. civ., quanto alla dichiarazione che il debitore esecutato deve rendere in caso di insufficienza dei beni assoggettati al pignoramento. La norma, inserita nel titolo II del Capo III del codice di rito, relativo alla espropriazione forzata in generale, e nelle disposizioni – sempre di tenore generale – relative al pignoramento, non opera distinguo tra tipologie di beni, sicchØ la indicazione di beni utilmente pignorabili era dovuta dall’esecutato anche in relazione ai beni immobili, ai depositi bancari ed ai redditi da pensione, dei quali la difesa assume, in termini del tutto generici, essere ‘inservienti’.
Va osservato al riguardo che il legislatore ha costruito, con l’art. 388, comma ottavo, cod. pen., un reato di pericolo, poichØ volto a fornire adeguati strumenti di tutela esecutiva al creditore procedente.
In ragione di ciò, si Ł già affermato da questa Corte che il debitore non può unilateralmente sottrarsi all’obbligo dichiarativo imposto dalla disposizione processuale, contestando la sussistenza dei presupposti del correlato invito rivoltogli dall’organo procedente, ma può semmai rivolgersi, a tal fine, al giudice dell’esecuzione civile, con lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi, a norma dell’art. 617, cod. proc. civ. (così, in motivazione, Sez. 6, n. 44895 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 278336).
In ulteriore progressione rispetto a questo filone interpretativo, deve ritenersi che il debitore non possa esimersi dal dichiarare l’esistenza di beni, assumendo unilateralmente che essi non sarebbero utilmente pignorabili, a meno che la non utilità rispetto alle esigenze della espropriazione non sia di piana evidenza.
Nella specie la natura inserviente dei beni Ł stata meramente allegata dal ricorrente, nØ la circostanza, enfatizzata dalla difesa, che non vi fossero state altre verifiche rispetto alla positività bancaria o alla assenza di vincoli sui beni immobili può far ritenere integrata detta condizione ostativa, essendo il creditore, come spiegato in sentenza, munito di titolo esecutivo e dunque legittimato ad intervenire nelle procedure esecutive eventualmente promosse da altri debitori.
Il secondo motivo, inerente alla violazione dell’art. 131 -bis cod. pen. sarebbe astrattamente fondato, attesa la natura solo apparente della motivazione del diniego della causa di non punibilità – incentrata sulla intensità del dolo, apoditticamente affermata senza enunciare i presupposti fattuali di una tale valutazione – ma Ł in realtà assorbito dalla intervenuta prescrizione.
Ed invero, il proscioglimento per prescrizione Ł piø favorevole rispetto alla non punibilità per particolare tenuità del fatto, posto che quest’ultima ipotesi presuppone in ogni caso l’accertamento della sussistenza del fatto, nella sua materialità storica e giuridica, e produce effetti negativi per l’autore (Sez. 6, n. 3927 del 19/01/2026, COGNOME, Rv. 289203 – 01; Sez.1, n. 43700 del 28/9/2021, COGNOME, Rv. 282214; Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 266505 – 01); sicchØ non Ł dato comprendere quale interesse, nell’accezione di cui all’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., possa avere il ricorrente rispetto all’accoglimento di un tale motivo, che non comporterebbe per lui alcun tipo di utilità.
Basti pensare, quanto alle statuizioni civili, che per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022 – la quale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 538 cod. proc. pen., nella parte in cui non Ł previsto che il giudice, a seguito del proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 131 -bis cod. pen., decida sulla domanda risarcitoria – il giudice che emette sentenza ai sensi dell’art. 131 -bis cod. pen. Ł tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione o risarcimento presentata dalla parte civile e l’accoglimento di essa
costituisce altresì il presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile (Sez. 6, n. 50235 del 21/11/2023, Terranova, Rv. 285671 – 01). Peraltro – come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022 si producono anche con riguardo ai fatti pregressi, trattandosi di disciplina di natura processuale, incidente esclusivamente sugli effetti civili della decisione e, come tale, soggetta al principio del ” tempus regit actum ” (Sez. 6, n. 36056 del 30/09/2025, COGNOME, Rv. 288918 – 01).
Assorbiti gli ulteriori motivi, afferenti alla eccessività della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, va conclusivamente disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile relative al presente grado, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perche’ il reato e’ estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 3686, oltre accessori di legge.
Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.