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Codice Penale

Querela di falso, prova legale di un documento

La querela di falso è lo strumento processuale atto a contestare l’efficacia di prova legale di un documento.

Pubblicato il 27 August 2018 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 510/2018

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:

XXX (), elettivamente domiciliato in AVEZZANO con l’avv., dal quale rappresentato e difeso giusta procura a margine dell’atto di citazione

ATTORE

contro

EQUITALIA (), in persona del procuratore speciale avv., elettivamente domiciliato in Avezzano, presso lo studio dell’avv., con l’avv., dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione

AGENZIA DELLE ENTRATE (), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila (), nei cui uffici domicilia ope legis

CONVENUTI

YYY (), elettivamente domiciliata in Chieti, presso e nello Studio dell’Avv., che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione

TERZO CHIAMATO

PUBBLICO MINISTERO SEDE

INTERVENUTO EX LEGE

OGGETTO: Querela di falso

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. XXX ha proposto querela di falso in via principale avverso i seguenti atti:

1) avviso di accertamento n. e relative relate di notifica in quanto:

a) manca il timbro di congiunzione tra la pagina 9 e la pagina precedente;

b) il foglio precedente alla pagina 9 risulta formato da una pagina 8 e da una pagina priva di numero, della dizione “Agenzia delle Entrate” in alto a sinistra e del riferimento al Modello AT/E1 nonché redatta con caratteri tipografici diversi dalle altre pagine;

c) sull’ultimo foglio sono presenti due relate di notifica, di cui la prima è priva di indicazioni e non risulta compilata, mentre la seconda è redatta con caratteri diversi ed è priva del riferimento al Modello AT/E1;

d) manca l’indicazione del giorno;

e) trattandosi di notifica ex art. 140 c.p.c., non si spiega la scritta “ha firmato” e “(tale si dichiara)” e manca l’indicazione dell’osservanza delle modalità richieste dalla norma;

f) la relata di notifica redatta sulla decima pagina è irregolare e irrituale in quanto sotto la pagina 9 vi è l’attestazione che “il presente atto si compone di 9 pagine” e il foglio non reca il riferimento al Modello AT/E1, reca una diversa denominazione dell’ente impositore rispetto alle altre pagine (Ministero delle Finanze – Ufficio delle Entrate anziché Agenzia delle Entrate) e riporta diversi caratteri tipografici;

g) l’avviso di ricevimento della raccomandata n. non reca il timbro dell’Ufficio postale né la sottoscrizione dell’incaricato;

2) relata di notifica della cartella di pagamento n. in quanto:

a) risulta essere un corpo a sé stante, completamente avulso e non

riconducibile all’atto asseritamente notificato, che non è stato mai prodotto;

b) la relata attesta che la notifica è stata “eseguita in mani del fratello convivente”, che non ha mai ricevuto l’atto in questione, atteso che alla data del 18.10.2002 riportata sulla relata non era residente nel Comune di Avezzano, bensì in Calabria, e che la firma non è a lui riconducibile;

3) comunicazione di iscrizione ipotecaria del 1.4.2004 e annessa cartolina di ricevimento, in quanto l’atto e la cartolina si configurano come corpi totalmente disgiunti fra loro e non riconducibili l’uno all’altro;

4) intimazioni di pagamento n. del 14.11.2005 e n. del 8.11.2012 e relativi avvisi di ricevimento in quanto:

a) in mancanza della produzione degli originali degli atti, non vi è prova

della loro notificazione e della riconducibilità agli stessi delle cartoline;

b) la firma apposta sull’intimazione di pagamento n.

del 14.11.2005 non è riconducibile a XXX;

c) l’avviso di ricevimento dell’intimazione di pagamento n.

del 8.11.2012 è illeggibile in gran parte;

d) manca la raccomandata con cui si sarebbe dato avviso al contribuente

dell’avvenuta notifica delle intimazioni in questione in mani di un familiare.

Si è costituita l’Agenzia delle Entrate, sostenendo la ritualità della procedura di notificazione degli atti oggetto di causa e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.

Si è altresì costituita Equitalia, quale agente della riscossione, contestando puntualmente la fondatezza della querela con riferimento agli atti a sé riconducibili, e cioè della notifica della cartella, dell’iscrizione ipotecaria e delle intimazioni di pagamento sopra indicate, osservando altresì come gran parte delle doglianze esposte dall’odierno attore sarebbero riferibili al merito della controversia tributaria pendente dinanzi alla Commissione Provinciale di L’Aquila (e sospesa in ragione della querela di falso che ci occupa) in quanto volte a far dichiarare la nullità o l’inesistenza della notifica piuttosto che la falsità di atti. Da tale rilievo fa discendere l’inammissibilità della querela di falso proposta avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria e le intimazioni di pagamento per mancata indicazione degli elementi e delle prove della falsità. Inoltre, con riferimento all’intimazione di pagamento n., ha eccepito l’inammissibilità della querela nella parte in cui contesta la riconducibilità della sottoscrizione a XXX, sostenendo che la fede privilegiata che assiste l’avviso di ricevimento non riguarda la riferibilità della firma al destinatario dell’atto, ma piuttosto l’avvenuta consegna della raccomandata presso la sua residenza. Infine, ha chiesto la chiamata in causa dell’Ufficiale di riscossione YYY, da cui ha chiesto di essere manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall’accoglimento della querela.

Autorizzata la chiamata, si è costituita YYY, sostenendo l’infondatezza della querela di falso relativa alla cartella di pagamento n. ad essa riferibile.

La pendenza del giudizio per querela di falso è stata comunicata al P.M. il quale nulla ha osservato.

La causa è stata istruita con l’acquisizione di prove orali e documentali; a seguito dell’espletamento di una CTU grafologica, è stata trattenuta in decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni del 9.5.2018.

2. Va anzitutto premesso che la querela di falso è lo strumento processuale atto a contestare l’efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e 2702 c.c. di un documento e non può essere proposta se non allo scopo di togliere allo stesso (atto pubblico o scrittura privata), l’idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l’eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, né si debba tutelare la fede pubblica, bensì si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento (configurabile nel caso di mera “svista” che non incide sul contenuto sostanziale del documento, rilevabile dal suo stesso contenuto e tale da non esigere una ulteriore indagine di fatto), la querela di falso non è ammissibile (Cassazione civile, sez. II, 2 luglio 2001, n. 8925).

In particolare, la querela di falso ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a “far fede”, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all’efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell’autore della falsificazione.

Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, deve essere circoscritto l’oggetto della querela di falso che ci occupa rispetto alle deduzioni esposte nel libello introduttivo, che in parte sono riferibili a mere irregolarità formali degli atti e a vizi inficianti al più l’idoneità ai fini della prova di un fatto o la validità/esistenza ma non la veridicità e genuinità degli stessi, né l’efficacia probatoria.

In particolare, in merito all’avviso di accertamento n. e relative relate di notifica giova osservare quanto segue:

a) costituiscono al più mere irregolarità formali, non inficianti la validità dell’atto né tantomeno significative della sua falsità materiale i seguenti vizi: la mancanza del timbro di congiunzione tra la pagina 9 e la pagina precedente; la presenza di una pagina non numerata tra la pagina 8 e la pagina 9, priva della intestazione “Agenzia delle Entrate” in alto a sinistra e del riferimento al Modello AT/E1 nonché redatta con caratteri tipografici diversi dalle altre pagine; la mancanza di indicazione del giorno; l’erronea attestazione che l’atto si compone di 9 pagine; la mancata indicazione del riferimento al Modello AT/E1 sulla relata di notifica redatta sulla decima pagina; la diversa denominazione dell’ente impositore sulla predetta relata; la redazione della predetta relata in caratteri tipografici diversi rispetto alle altre pagine;

b) la mancata compilazione della prima relata di notifica non è significativa della sua falsità, potendo invece inficiarne la stessa esistenza quale atto pubblico, atteso che manca ogni indicazione circa l’attività di notifica compiuta, e quindi la sua idoneità ai fini della prova del fatto dell’avvenuta notifica;

c) analogamente, la mancanza del timbro dell’Ufficio postale e della sottoscrizione dell’incaricato sull’avviso di ricevimento della raccomandata n. è vizio idoneo ad inficiarne l’esistenza e validità investendo la stessa formazione dell’atto che, in mancanza di timbro e sottoscrizione dell’Ufficiale, non può neppure considerarsi atto pubblico.

Quanto alla relata di notifica della cartella di pagamento n. , va senz’altro esaminata nel merito la fondatezza della querela di falso relativamente alla deduzione della natura apocrifa della sottoscrizione, che secondo parte attrice non sarebbe riconducibile a XXX, e più in generale alla falsità dell’attestazione di avvenuta notifica a mani del fratello del contribuente.

Al contrario, è a tal fine irrilevante la mancata produzione della cartella di pagamento, tenuto conto che il numero identificativo della stessa appare indicato chiaramente sulla relata e che ciò deve ritenersi sufficiente ai fini della riconducibilità della relata all’atto da notificare.

L’effettiva riconducibilità alla comunicazione di iscrizione ipotecaria del 1.4.2004 dell’annessa cartolina di ricevimento è questione di merito del giudizio pendente dinanzi alla Commissione Tributaria, riguardando la sussistenza o meno della prova dell’avvenuta notifica della comunicazione e l’idoneità a tal fine della cartolina di ricevimento prodotta, e pertanto esula dall’oggetto del presente giudizio di querela di falso.

Analogo percorso argomentativo deve valere anche per le deduzioni del medesimo tenore sottese alla querela di falso avverso le intimazioni di pagamento n. del 14.11.2005 e n. del 8.11.2012 e relativi avvisi di ricevimento, che è quindi inammissibile sotto tali profili.

Sempre con riferimento alle intimazioni, la dedotta mancanza della raccomandata con cui si sarebbe dato avviso al contribuente dell’avvenuta notifica in mani di un familiare attiene precipuamente alla validità della notifica stessa, e non alla veridicità o falsità della relata, mentre la dedotta illeggibilità dell’avviso di ricevimento dell’intimazione di pagamento n. del 8.11.2012 è questione attinente alla sua efficacia ed inidoneità ai fini della prova della avvenuta notifica e pertanto riguarda il merito della controversia pendente dinanzi alla Commissione Tributaria.

Va invece esaminata in questa sede, in quanto potenzialmente inficiante la veridicità della relata di notifica, la questione relativa alla riconducibilità a XXX della la firma apposta sull’intimazione di pagamento n. del 14.11.2005 o per meglio dire sull’avviso di ricevimento della stessa (atteso che l’atto di intimazione non reca alcuna sottoscrizione del contribuente).

3. Ciò posto, la querela di falso avverso l’avviso di ricevimento dell’intimazione di pagamento n. del 14.11.2005 è comunque inammissibile.

Invero, va ricordato che l’atto con il quale viene proposta querela di falso in corso di causa deve contenere, ai sensi dell’art. 221, comma 2, c.p.c., a pena di nullità insanabile, l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente), salvo che tale falsità sia rilevabile ictu oculi dal documento impugnato e non occorrano particolari indagini per accertarla, come ritenuto da un consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. da ultimo Cass. civ. n. 10874 del 07/05/2018).

Nel caso di specie, l’atto introduttivo del giudizio per querela di falso contiene la mera deduzione della natura apocrifa della sottoscrizione dell’avviso di ricevimento in questione, senza indicare gli elementi e le prove alla stregua dei quali accertare la falsità (in effetti, la deduzione della falsità non è in alcun modo motivata né argomentata nel libello introduttivo e non sono neppure articolate richieste istruttorie in merito).

Né può ritenersi che la stessa emerga ictu oculi dal documento impugnato, essendo quanto meno necessario il raffronto, anche a mezzo di CTU, del documento impugnato con altre scritture di comparazione, che non sono state neppure fornite né indicate.

Ne deriva la nullità della querela proposta avverso tale atto.

4. Così circoscritto l’oggetto della querela di falso (riconducibilità a XXX della firma apposta sulla relata di notifica della cartella di pagamento n.), vanno respinte le ulteriori eccezioni preliminari sollevate da Equitalia e dalla parte chiamata in quanto infondate.

In particolare, va osservato che la dedotta questione dell’irrilevanza della sottoscrizione del familiare del destinatario ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 non attiene all’accertamento della genuinità dell’atto pubblico (relata di notifica) quanto piuttosto alla valutazione dei requisiti di validità della notifica, che rientra nell’oggetto del giudizio pendente dinanzi alla Commissione Tributaria e deve essere da quest’ultima compiuto. In altre parole, la questione sollevata attiene piuttosto al problema della rilevanza della querela di falso che ci occupa rispetto al giudizio di impugnazione delle cartelle proposto dinanzi alla Commissione Tributaria.

Ne consegue che deve ritenersi certamente ammissibile la querela di falso proposta al fine di contestare il contenuto della relata di notifica o laddove attesta l’avvenuto ricevimento dell’atto da parte del consegnatario atteso che è principio assolutamente consolidato in giurisprudenza quello secondo cui in caso di notifica a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l’atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell’avviso relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”.

5. Tutto ciò premesso, la querela di falso avverso la relata di notifica della cartella di pagamento n. è fondata.

Invero, il CTU incaricato, dott.ssa Nicoletta Del Rosso, ha rilevato molte discordanze e differenze negli elementi sostanziali delle scritture in comparazione quali lo sviluppo del tracciato, la velocità, il tratto e altri piccoli segni personali e, dando particolare rilevanza alle firme apposte ai documenti di identità di XXX, in quanto a lui sicuramente riferibili, ha concluso escludendo la riconducibilità a XXX della sottoscrizione apposta alla relata di notifica oggetto di causa.

Tali conclusioni, in quanto puntualmente ed esaustivamente argomentate e motivate, devono essere condivise da questo Collegio.

6. La domanda di manleva spiegata da Equitalia nei confronti di YYY quale Ufficiale della Riscossione che ha materialmente redatto la relata oggetto di querela, è infondata.

Infatti, premesso che la domanda è generica mancando ogni riferimento al titolo della pretesa, va comunque rilevato che non è ravvisabile in capo all’incaricato della notificazione l’obbligo di verificare l’effettiva identità della persona che prende in consegna l’atto rispetto alla qualifica da questa fornita. In altre parole, YYY non era tenuta a controllare il documento di identità della persona che, dichiarando di essere XXX, ha sottoscritto la relata in sua vece imitandone la firma.

Ne deriva che l’accertamento della falsità della sottoscrizione non è sufficiente ai fini della prova della negligenza in capo all’Ufficiale incaricato della notificazione.

7. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese tra l’attore e i convenuti.

Le spese del terzo chiamato devono invece essere poste a carico del convenuto chiamante Equitalia stante l’infondatezza della domanda di manleva. Le spese vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell’attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall’art. 4, comma 1 del citato decreto, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.

Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico di Equitalia in quanto soccombente sulla querela di falso.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

– in parziale accoglimento della domanda, dichiara la falsità della relata di notifica della cartella di pagamento n. ;

– dichiara l’inammissibilità della querela di falso sotto ogni altro profilo;

– rigetta la domanda di manleva proposta da Equitalia;

– condanna Equitalia al pagamento in favore di YYY delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.885,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;

– compensa le spese di lite per il resto;

– pone definitivamente a carico di Equitalia le spese di CTU, liquidate con separato decreto.

Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 22.08.2018.

Il giudice relatore/estensore Il Presidente f.f.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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