Home » Codici » Codice civile » Libro SESTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI » Titolo II DELLE PROVE » Capo II Della prova documentale » Sezione I Dell'atto pubblico » Art. 2700
Efficacia dell'atto pubblico
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonche' delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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