Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10707 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10707 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8461/2022 R.G. proposto da: NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente –
-contro-
COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati in ROMA, alla piazza INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
— controricorrente —
avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di LATINA n. 5600/2021 depositata il 15/11/2021.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/02/2023, dal Consigliere relatore, NOME COGNOME, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
In data 3 agosto 2021 pervenne a NOME COGNOME un atto di precetto in notifica unitamente al decreto di trasferimento, ad istanza di NOME COGNOME e NOME COGNOME, per il rilascio dell’immobile adibito a casa coniugale e assegnata a lei dopo la separazione con il marito.
Questo precetto venne opposto da NOME COGNOME, che chiese al Tribunale di Latina, in via preliminare e cautelare, di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo e del precetto nei suoi confronti, nel merito di accertare e dichiarare nullo e (o) annullabile e (o) inefficace totalmente e comunque illegittimo il precetto.
Il Tribunale rigettò sia la domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, sia l’opposizione di merito e condannò alle spese NOME COGNOME.
Avverso tale ordinanza di rigetto la COGNOME proponeva reclamo al Collegio del detto Tribunale , ai sensi dell’art. 669 terdecies cod. proc. civ., chiedendo la revoca dell’ordinanza di rigetto e, per gli effetti, l’accoglimento della domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.
Il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, ha rigettato il reclamo, sull’assunto che l’ipoteca de l creditore pignorante era stata iscritta in un momento anteriore alla trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
Ricorre la COGNOME con atto affidato a due motivi: con il primo motivo si lamenta nullità, illegittimi tà, inefficacia dell’ordinanza del collegio del Tribunale di Latina per violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 337 sexies e seg . cod. civ. e dell’art. 586 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 111 Cost.; con il secondo motivo si lamenta i llegittimità dell’ordinanza secondo
un’interpretazione costituzionalmente orientata , per violazione del combinato disposto degli artt. 1599 cod. civ. e 337 sexies in relazione agli artt. 3 e 111 Cost.
Resistono NOME COGNOME e NOME COGNOME con un unico controricorso.
Per l’adunanza camerale del 6/02/2023 il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso per cassazione ha ad oggetto un’ordinanza del Tribunale di Latina, in composizione collegiale, resa in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice investito del giudizio di opposizione esecutiva, cosicché deve dichiararsi l’inammissibilità dell’impugnazione di legittimità, trattandosi di provvedimento non suscettibile di acquisire forza di giudicato e contrastabile con altri strumenti processuali apprestati dall’ordinamento.
Il ricorso è, invero, inammissibile, dovendosi fare applicazione, nella specie, dell’orientamento di questa Corte, più volte ribadito e al quale il Collegio presta adesione, secondo cui (Cass. n. 25411 del 10/10/2019 Rv. 655372 – 01): « È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata in sede di reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento che decide sulla istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c., trattandosi di ordinanza priva del carattere della decisorietà per essere sempre in facoltà delle parti l’introduzione del giudizio di merito sull’opposizione esecutiva .».
Le spese di lite seguono la soccombenza della COGNOME e, tenuto conto del valore della controversia, in relazione all’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l’inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Terza