Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19934 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19934 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
Oggetto: Regolamento di competenza -Modificazione della competenza per ragioni di connessione -Art.34 c.p.c. -Pregiudizialità tecnica -Applicabilità -Sussistenza -Pregiudizialità logica -Applicabilità -Esclusione.
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 14532/2023 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura allegata all’atto introduttivo del giudizio iscritto al n.2813/2022 R.G. del Tribunale di Brindisi;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ;
-intimata- avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Brindisi, depositata il 26 maggio 2023, comunicata il 30 maggio 2023, nel proc. n.2813 del 2022 R.G.;
udìta la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
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Pres. COGNOME
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AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Rilevato che:
con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ., NOME COGNOME ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brindisi, la società RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna alla restituzione della somma di € 4.319,60 , oltre interessi e rivalutazione dal giorno della messa in mora;
l ‘attrice ha esposto che aveva versato la suddetta somma alla società convenuta al fine di accedere al c.d. bonus facciata , ovverosia all’opportunità , prevista dalla legge, di provvedere al rifacimento della facciata dell’immobile di proprietà mediante lo sconto in fattura del 90% praticato dall’impresa appaltatrice (con deposito dello stesso presso il cassetto fiscale dell’ Agenzia delle Entrate e ottenimento del relativo importo per il tramite di un istituto di credito anticipatario) e mediante il pagamento da parte del committente del 10% dell’importo dei lavori ;
la ricorrente ha soggiunto che, nella fattispecie, la RAGIONE_SOCIALE, in vista della stipulazione del contratto di appalto, aveva preventivato l’ importo dei lavori nella somma complessiva di € 43.196,00, ma, dopo avere incassato il 10% di tale importo (appunto, la somma di € 4.319,60), non aveva né concluso il contratto né dato se guito all’ intenzione di iniziare i lavori;
costituitasi in giudizio, la società convenuta ha preliminarmente eccepito l’incompetenza per valore del Tribunale adìto in favore di quella del Giudice di pace e, nel merito, ha invocato il rigetto della domanda, per essere documentalmente provata l’esistenza , tra le parti, di un contratto di appalto;
con ordinanza del 26 maggio 2023, comunicata il 30 maggio 2023, il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 9 maggio precedente -« preso atto che il valore della causa, che è stata iscritta a ruolo per un valore preciso (€ 4.319,60) radica la competenza del
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Giudice di pace » -, ha accolto l’ eccezione sollevata dalla convenuta e ha dichiarato la propria incompetenza per valore, assegnando alle parti termine per la riassunzione dinanzi al Giudice di pace di Brindisi;
propone ricorso per regolamento necessario di competenza NOME COGNOME;
non svolge attività difensiva la società RAGIONE_SOCIALE;
il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato che:
con l’unico motivo di ricorso NOME COGNOME denuncia « Errata applicazione della norma di cui all’art. 34 c.p.c. e conseguente errata pronuncia di incompetenza dello stesso Tribunale adito per aver ritenuto, questo, competente il Giudice di Pace »;
la ricorrente osserva che, a fronte di una domanda di ripetizione di indebito per mancanza della causa della dazione (ovverosia, del contratto d’appalto ), la società convenuta ne aveva, invece, invocato l’accertamento , chiedendo il rigetto della domanda sul presupposto dell’esistenza dell’ appalto medesimo;
avuto riguardo alla necessità di procedere a tale accertamento, avente ad oggetto una questione pregiudiziale da decidere con efficacia di giudicato e rientrante senz’ altro, per valore, nella sua competenza, il Tribunale, facendo corretta applicazione dell’art. 34 cod. proc. civ., avrebbe dovuto trattenere la causa, senza declinare la propria competenza in favore di quella del Giudice di pace;
2. il ricorso è manifestamente infondato;
come correttamente osservato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO , l’art. 34 c od. proc. civ., che consente di risolvere le questioni pregiudiziali in via meramente incidentale , salvo che per legge o per esplicita domanda di una delle parti non sia necessario deciderle con efficacia di giudicato (nel qual
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ricorre la prima quando la ‘questione’ pregiudiziale , oltre ad investire un punto costituente un antecedente logico necessario, di fatto o di diritto, rispetto alla decisione principale, assume rilievo autonomo, trasformandosi da mera questione pregiudiziale in ‘causa pregiudiziale’, l’accertamento sulla quale proietta le sue conseguenze, oltre che sul rapporto controverso, su altri rapporti, al di fuori del giudizio, con la formazione della cosa giudicata, a tutela di un interesse che trascende quello inerente alla soluzione della controversia nel cui ambito la questione è stata sollevata; da un lato, dunque, sul piano soggettivo, deve sussistere l’ interesse dell’ istante a far valere l’accertamento con efficacia autonoma, anche al di fuori del giudizio in corso ; dall’altro lato, sul piano oggettivo, la formazione della cosa giudicata può aversi su un rapporto che, sebbene pregiudiziale, resta distinto e autonomo rispetto a quello che forma oggetto della causa principale, sebbene dipendente, con conseguente pericolo di contrasto tra giudicati ( ex multis , cfr. Cass.06/03/2001, n.3248; Cass. 08/05/2004, n.8781; Cass. 12/07/2005, n. 14578; Cass. 02/08/2007, n. 16995; Cass. 15/05/2019, n.12999);
ricorre, invece, la pregiudizialità logica quando la questione ‘pregiudiziale’ investe circostanze che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa ma non assume rilievo autonomo al di fuori della stessa; ciò, in particolare, nelle ipotesi -omologhe a quella di specie -in cui l a questione dell’esistenza e della validità di un rapporto giuridico intercetta una circostanza che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio (Cass. 17/05/2018, n. 11754; Cass. 29/12/2021, n. 41895);
solo nel caso della pregiudizialità tecnica, ove per domanda di parte o disposizione di legge sia necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che costituisca l’indispensabile antecedente logicogiuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata, si può
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determinare, ove essa appartenga per materia o per valore alla competenza del giudice superiore, una modificazione della competenza per ragioni di connessione;
nel caso, invece, della pregiudizialità logica, la pronuncia di accertamento positivo o negativo del diritto, pur involgendo anche la questione logicamente pregiudiziale, non determina modificazioni della competenza (Cass. 11/05/2010, n. 11360; Cass. 21/12/2011, n. 27932; Cass.16/03/2016, n. 5229);
nella vicenda in esame, la questione relativa alla (non) sussistenza del contratto di appalto era legata da nesso di mera pregiudizialità logica rispetto al diritto restitutorio azionato da NOME COGNOME, la quale non aveva proposto la domanda autonoma di accertamento negativo del detto contratto;
correttamente, pertanto, la competenza per valore è stata determinata con riguardo all’importo del credito restitutorio azionato, non venendo in considerazione una causa accessoria avvinta alla principale da connessione per pregiudizialità idonea a determinare una modificazione della competenza ai sensi dell’art.34 cod. proc. civ.;
il ricorso per regolamento di competenza va, dunque, rigettato, dovendosi dichiarare la competenza del Giudice di pace di Brindisi, con assegnazione alle parti del termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza per la riassunzione;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del regolamento, stante l ‘ indefensio della parte intimata;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
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la Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Brindisi;
assegna alle parti per la riassunzione il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della