Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19931 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19931 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 14683/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del presidente provinciale p.t. NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 721/22, depositata il 29 marzo 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che con atto di citazione del 28 aprile 2016, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di soci della RAGIONE_SOCIALE, la convennero davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, per sentir dichiarare la nullità dell’art. 33, comma secondo, dello Statuto della stessa ed annullare i provvedimenti che avevano loro impedito di assumere cariche associative;
che con sentenza dell’11 febbraio 2019 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accolse la domanda, annullando il provvedimento emesso il 25 marzo 2016 dal Presidente dell’associazione, con cui gli attori con cui non erano stati ammessi alla competizione elettorale per il rinnovo di cariche sociali, ed i provvedimenti emessi dall’UPE il 23 marzo 2016, con cui non era stata convalidata l’elezione del COGNOME alla carica di rappresentante mandamentale della categoria metalli preziosi e del COGNOME alla carica di delegato comunale di Quinto Vicentino;
che l’impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE è stata rigettata dalla Corte d’appello di Venezia, che con sentenza del 29 marzo 2022 ha accolto l’appello incidentale proposto dal COGNOME e dal COGNOME, condannando la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio;
che avverso la predetta sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, articolato in dieci motivi, illustrati anche con memoria, cui il COGNOME e il COGNOME hanno resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.
Considerato che con ordinanza interlocutoria del 23 gennaio 2024, n. 2281/24 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo del presente ricorso, ai fini della trattazione congiunta con quelli iscritti ai nn. 10804/2023 e 10850/2023 R.G., con cui la RAGIONE_SOCIALE ha impugnato altre sentenze emesse dalla Corte d’appello di Venezia in giudizi promossi da NOME COGNOME e NOME COGNOME ed aventi ad oggetto l’accertamento dell’invalidità dell’art. 33 dello Statuto e l’annullamento delle delibere con cui era stato impedito agli attori di assumere cariche elettive;
che, a seguito della predetta ordinanza, il presente ricorso è stato erroneamente iscritto nel ruolo dell’adunanza del 30 gennaio 2024, in cui sono stati iscritti anche gli altri ricorsi indicati, senza che per lo stesso si sia provveduto alle necessarie comunicazioni, sicché occorre provvedere alla fissazione di una nuova adunanza in camera di consiglio, ai fini della trattazione congiunta del presente ricorso con quelli iscritti ai nn. 10804/2023 e 10850/ 2023 R.G.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, ai fini della trattazione congiunta con i ricorsi iscritti ai nn. 10804/2023 e 10850/2023 R.G.
Così deciso in Roma il 30/01/2024