La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del prelievo operato da una Cassa di previdenza dei professionisti a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione erogata a un iscritto. L'ente previdenziale privato aveva deliberato autonomamente una decurtazione sui trattamenti pensionistici già liquidati per esigenze di equilibrio finanziario. I giudici hanno stabilito che le Casse privatizzate non hanno il potere di imporre prelievi forzosi sui trattamenti in essere, poiché tale facoltà appartiene in via esclusiva al legislatore statale. Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che il diritto del pensionato a ottenere la restituzione delle somme trattenute ingiustamente è soggetto alla prescrizione decennale ordinaria e non a quella breve di cinque anni. La Cassa previdenziale soccombente deve quindi restituire integralmente tutti gli importi trattenuti e pagare le spese di lite.
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