La disputa sui costi trattenuti e la tutela del consumatore
Il tema dell’estinzione anticipata del finanziamento genera spesso contenziosi complessi legati al rimborso delle commissioni non maturate. Un consumatore ha stipulato un prestito con cessione del quinto dello stipendio. La finanziaria originaria ha ceduto il credito a un secondo istituto finanziario. Il debitore ha poi chiuso anticipatamente il debito con molti mesi di anticipo rispetto alla scadenza pattuita. Al momento del saldo, il consumatore ha corrisposto l’intero importo calcolato direttamente dalla società cessionaria subentrata nel credito.
In seguito, il mutuatario ha chiesto il rimborso proporzionale dei costi anticipati e delle spese accessorie non godute per effetto della chiusura prematura del prestito. La controversia è approdata davanti al Giudice di Pace. Il primo giudice ha accolto la domanda del cliente e ha condannato la prima finanziaria a restituire oltre duemilaeuro, escludendo invece da ogni addebito la banca cessionaria che aveva materialmente incassato la liquidazione finale.
Il contrasto tra finanziaria cedente e società cessionaria del credito
La finanziaria condannata ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale. L’appellante ha lamentato il proprio difetto di legittimazione passiva (la carenza della titolarità a subire la causa). Essa non ha percepito il saldo finale del prestito e non ha quantificato le somme estintive. L’istituto acquirente del credito ha incassato l’importo richiesto per chiudere il rapporto.
La società cessionaria ha replicato sostenendo la propria estraneità al contratto originario. Secondo la sua difesa, l’acquisto del solo credito non trasferisce i debiti contrattuali legati ai costi di istruttoria iniziale. Essa ha eccepito che l’azione di ripetizione di indebito (l’azione legale per farsi restituire somme pagate ingiustamente) andava rivolta solo a chi aveva stipulato il contratto e incassato le commissioni iniziali.
I principi comunitari prevalgono sulla lettera della legge nazionale
Il Tribunale di Milano ha ribaltato l’esito del primo grado, accogliendo l’appello della prima finanziaria. Il giudice ha analizzato il Testo Unico Bancario e la disciplina dell’Unione Europea a protezione dei consumatori. La direttiva europea stabilisce che il debitore può far valere contro il cessionario tutti i mezzi di difesa esperibili contro il creditore originario.
L’ordinamento tutela il cliente debole consentendogli di agire direttamente verso l’ultimo interlocutore che gestisce il credito ed esige i pagamenti. Il termine tecnico usato dalla norma interna include anche i diritti restitutori derivanti da clausole nulle o da estinzioni anticipate. Di conseguenza, l’azione di rimborso doveva colpire la società cessionaria e non la finanziaria cedente. Quest’ultima non era legittimata a subire la richiesta restitutoria per somme incassate da terzi.
I rischi concreti del consumatore nell’individuazione del soggetto obbligato
Questa pronuncia evidenzia le insidie processuali che corre chi chiude anzitempo un prestito ceduto sul mercato secondario. L’errore nell’individuare il corretto interlocutore passivo comporta la perdita della causa. Il Tribunale ha mandato assolta la finanziaria originaria.
Il consumatore ha subito pesanti conseguenze patrimoniali. Egli è stato condannato a restituire per intero le somme ricevute in esecuzione della prima sentenza. Non avendo proposto appello incidentale contro la società cessionaria, il consumatore non ha potuto ottenere la condanna di quest’ultima nello stesso grado di giudizio.
A quale soggetto va chiesto il rimborso delle spese se il credito è stato ceduto a terzi?
La richiesta di rimborso dei costi non goduti deve essere indirizzata alla società cessionaria che ha acquistato il credito e incassato la somma per la chiusura del finanziamento.
Cosa accade se il consumatore cita in giudizio la società finanziaria sbagliata?
Il giudice rigetta la domanda per difetto di legittimazione passiva e obbliga il cliente a restituire eventuali importi ottenuti provvisoriamente nei gradi precedenti.
Quali costi devono essere rimborsati in caso di estinzione anticipata di un prestito?
Tutti gli oneri e le commissioni addebitati al cliente la cui utilità economica non è maturata a causa della conclusione anticipata del contratto di finanziamento.