Il mancato rilascio della casa dopo la convivenza genera occupazione senza titolo
Quando cessa una convivenza, chi non è proprietario dell’immobile e non ha ottenuto un provvedimento di assegnazione non può rimanere nell’abitazione contro la volontà del legittimo titolare. Trattenere le chiavi e continuare ad abitare l’immobile integra a tutti gli effetti un’ipotesi di occupazione senza titolo, fonte di un preciso obbligo di risarcimento del danno.
Una complessa vicenda familiare definita dal Tribunale di Milano illustra con chiarezza questo confine. La proprietaria esclusiva di una villetta ha dovuto lasciare la propria casa nel novembre 2019 a causa delle violenze subite dal convivente, successivamente condannato in sede penale per lesioni personali e minacce. L’ex compagno ha continuato a occupare l’abitazione insieme al figlio, ormai maggiorenne, opponendosi a ogni richiesta stragiudiziale di rilascio presentata dalla donna.
Il tentativo fallito di assegnazione e la restituzione tardiva del bene
Per giustificare la propria permanenza nella casa, l’uomo ha avviato una causa civile chiedendo l’assegnazione dell’immobile, sostenendo di convivere con il figlio maggiorenne non autosufficiente. Sia il Tribunale sia la Corte di Appello hanno respinto le sue richieste in modo definitivo, confermando che l’uomo non era affidatario né collocatario dei figli, cresciuti prevalentemente dalla madre, e disponeva di redditi adeguati per reperire un alloggio autonomo.
Nel luglio 2024, preso atto del rigetto definitivo della richiesta di assegnazione, l’ex compagno ha infine rilasciato l’immobile. Questo rilascio spontaneo ha chiuso la contesa sulla riconsegna materiale della villetta, ma ha lasciato aperta la richiesta risarcitoria formulata dalla proprietaria per tutti gli anni in cui non ha potuto disporre del bene.
Le basi normative dell’indennità per indisponibilità dell’immobile
Il Tribunale di Milano ha evidenziato che nessun titolo giustificava la permanenza dell’uomo nell’immobile tra il novembre 2019 e il luglio 2024. Da un lato non sussisteva alcun provvedimento giudiziale di assegnazione; dall’altro non è stata fornita alcuna prova dell’esistenza di un comodato (prestito d’uso gratuito della casa) concordato con la proprietaria a tutela dei figli.
La condotta dell’occupante ha precluso alla titolare sia l’uso diretto della villetta sia la possibilità di ricavarne un reddito mediante locazione, considerata anche l’ampia metratura dell’edificio. In applicazione dei principi sul risarcimento del danno per lesione del diritto di proprietà, il giudice ha stabilito che la perdita subita coincide con il valore locativo di mercato del bene per l’intero periodo di occupazione abusiva.
I criteri di quantificazione e le conseguenze patrimoniali per l’occupante
Per determinare la somma esatta, il Tribunale ha incaricato un perito d’ufficio. L’esperto ha calcolato il valore locativo della porzione occupata, pari a circa 120 metri quadri, applicando le quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare della zona e valutando l’ottimo stato di conservazione dell’edificio.
Il Tribunale ha condannato l’ex convivente a versare alla proprietaria l’importo di 102.237,60 euro a titolo di indennità risarcitoria, a cui si aggiungono la rivalutazione monetaria, gli interessi legali e le spese legali e peritali. Chi si trattiene illegittimamente in una casa altrui dopo la fine di una relazione rischia un debito consistente, calcolato in base ai canoni di affitto persi dal legittimo proprietario per ogni singolo mese di permanenza non autorizzata.
Cosa rischia chi rimane nella casa dell’ex partner senza esserne proprietario?
In assenza di un provvedimento di assegnazione giudiziale o di un contratto di comodato valido, la permanenza integra occupazione senza titolo. L’occupante è tenuto a rilasciare il bene e a risarcire il proprietario pagando un’indennità pari al valore dei canoni di locazione perduti per tutto il periodo.
Il figlio maggiorenne convivente garantisce il diritto di restare nell’immobile?
No, se i figli sono maggiorenni e il genitore occupante non è affidatario o collocatario esclusivo, i giudici non sacrificano il diritto del legittimo proprietario, specialmente se il genitore occupante ha risorse economiche autonome per trovare un’altra abitazione.
Come viene calcolato il risarcimento per il mancato godimento dell’immobile?
Il giudice dispone una perizia tecnica d’ufficio (CTU). Il valore viene stimato moltiplicando i canoni medi di mercato della zona, desunti anche dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, per i metri quadri occupati e per il numero di mesi di occupazione illegittima.