Una società capogruppo mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, dopo aver sciolto un appalto pubblico con la stazione appaltante e ottenuto un lodo arbitrale favorevole, stipula un'intesa negoziale per quantificare il credito e chiudere le vertenze esecutive. A distanza di cinque anni, l'appaltatrice promuove un nuovo giudizio chiedendo oltre otto milioni di euro per collaudi ritardati, spese legali e fatture inevase. La committente eccepisce l'efficacia preclusiva della precedente pattuizione. La Corte di Cassazione respinge integralmente le pretese dell'appaltatrice: la scrittura privata costituisce a tutti gli effetti un accordo transattivo a carattere tombale, destinato ad assorbire ogni pretesa sorta prima della sua conclusione in assenza di un'esplicita riserva scritta. Inoltre, la società mandataria non può agire per la quota dell'impresa mandante fallita, spettando la gestione patrimoniale esclusivamente agli organi concorsuali.
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