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Codice Penale

Pagamento parziale del prezzo di vendita di un immobile

La sentenza affronta il tema del pagamento del prezzo di vendita di un immobile, confermando che la prova del pagamento di una parte del prezzo può essere fornita anche in modo indiziario, valutando le circostanze concrete e applicando il principio dell’onere della prova.

Pubblicato il 28 November 2024 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

R.G. n.638/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO CIVILE SEZIONE III

Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. NOME COGNOME Presidente Dott. NOME COGNOME Consigliere Dott. NOME COGNOME Consigliere istruttore ha pronunciato la presente

SENTENZA N._1332_2024_- N._R.G._00000638_2023 DEL_06_11_2024 PUBBLICATA_IL_07_11_2024

Nella causa con oggetto:

contratto di compravendita Fra:

rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME presso il cui studio sito in Genova INDIRIZZO è elettivamente domiciliato, come da mandato in atti – Appellante – -contro- -Appellati contumaci – Conclusioni delle parti Per l’appellante:

“Piaccia alla Corte di Appello, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza n. 2879/2022 del Tribunale di Genova:

– accertare che i Signori non hanno adempiuto prevista dal contratto di vendita del 26/07/2012;

– conseguentemente, condannare i Signori pagare all’appellante, a integrazione della somma di € 45.000,00 stabilita in primogrado, l’ulteriore somma di € 30.000,00, oltre rivalutazione e interessi a decorrere dalla scadenza del 31/07/2014” Per gli appellati:

IN FATTO E DIRITTO

1.Il Tribunale di Genova con la sentenza n.2879 del 20 dicembre 2022 decideva due cause riunite.

Nella prima (RG n. 12799/18) , in origine un rito semplificato, chiamava in giudizio chiedendo il pagamento del residuo prezzo di 75.000,00 € ( sui 150.000,00 € pattuiti) in relazione alla vendita ai convenuti di un immobile con atto del 26 luglio 2012.

si costituivano riconoscendosi debitori della somma di 45.000 € (in relazione alla quale venne emessa una ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. di pari importo) ma sostenendo che avevano versato su indicazione della la somma di 30.000,00 Euro su un conto corrente in Polonia di producendo la documentazione relativa al bonifico.

Nella seconda causa (RG n. 3919/2020) citava in giudizio sostenendo che con lui aveva fatto un contratto per l’acquisto di uno strumento finanziario internazionale con garanzia di restituzione del capitale ed interessi annui del 3%.

versava l’importo di 50.000 € sempre sullo stesso conto corrente in Polonia di , che si qualificava come director del facilitator In base a quanto esposto la domandava la condanna alla restituzione dell’importo versato oltre al risarcimento dei danni.

Le due cause erano riunite.

Il Tribunale con la sentenza nella seconda causa riteneva il contratto nullo perché assolutamente generico, non riteneva accoglibile la domanda di restituzione di 50.000,00 Euro in quanto non versata al ma alla ;

riconosceva però un risarcimento del danno di 50.000 € a favore dell’attrice.

Per quanto riguarda la prima causa il Tribunale se condannava i due convenuti a versare la somma di 45.000,00 di cui si riconoscevano debitori, riteneva per contro che effettivamente avessero pagato una parte del prezzo con il versamento ad Infatti:

-il conto corrente della dove i due convenuti avevano versato 30.000, Euro era esattamente lo stesso in cui la aveva versato l’importo di 50.000,00 Euro;

-la teste aveva confermato che la aveva detto ai due acquirenti di versare una parte del prezzo che dovevano pagare su quel conto corrente;

-meno credibile appariva il teste , figlio della -non esistevano altri elementi per sostenere che i due acquirenti conoscessero a loro volta la e facessero investimenti presso la stessa;

-era stata la stessa nei suoi atti a sostenere che la provvista per effettuare la provvista per l’investimento estero era -non si poteva escludere che la volesse effettuare un investimento aggiuntivo di altri 30.000 Euro a quello originario di 50.000,00 Euro;

-il fatto che i due acquirenti avessero tempo fino al 31 luglio 2014 per effettuare il saldo prezzo non inficiava la ricostruzione.

-le causali dei versamenti fatti dalla e dai due acquirenti riportavano rispettivamente “accto casa “e “saldo 1° casa” indizio di un collegamento di due tranche di investimento.

proponeva appello limitatamente al suo rapporto con chiedendo la condanna degli stessi a pagarle la residua somma di 30.000,00 €. Secondo l’appellante sul fatto oggettivo che sia i due appellati sia lei avevano versato rispettivamente 30.000 e 50.000 alla Tribunale aveva costruito una serie di presunzioni su cui aveva costruito ulteriori presunzioni.

Infatti:

-ben potevano avere anche loro fatto degli investimenti tramite la -era poco credibile che l’indicazione di effettuare il versamento fosse fatta oralmente senza che gli appellati pretendessero una dichiarazione scritta;

-la teste era poco credibile essendo poco probabile che fosse in loco ed era smentita dalla testimonianza del figlio della che era sicuramente più attendibile;

-era naturale che la non avesse ipotizzato eventuali rapporti fra e la perché la cosa era irrilevante ai fini di causa;

-la somma derivante dalla vendita immobiliare e reinvestita nello strumento finanziario estero ammantava appunto a 50.000,00 e e niente altro;

-aveva errato il Tribunale a non considerare che la somma di 30.000,00 Euro era ulteriore rispetto all’accordo della con limitato a 50.000 Euro;

-il Tribunale non aveva spiegato come mai avevano versato la somma di 30.000 Euro dopo soli 11 giorni dal rogito quando avevano ancora due anni per pagare il residuo.

In sostanza quindi il Tribunale aveva violato il principio dell’onere della prova.

non si costituivano e rimanevano contumaci.

Dopo che le parti costituite avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all’udienza del 24 ottobre 2024 e successivamente decisa in camera di consiglio.

3.L’appello infondato sentenza appellata risulta condivisibile.

in data 8 agosto 2012, ossia 13 giorno dopo la stipulazione del contratto di compravendita immobiliare, effettuò questo bonifico di 30.000,00 Euro a in Polonia che nelle sue difese ha spiegato come versamento di una parte del saldo ancora dovuto alla Il numero del conto corrente e la beneficiaria ( corrispondono esattamente con quelli a cui la avrebbe fatto un bonifico di 50.000,00 Euro il giorno dopo, il 9 agosto 2012.

Parte appellante sostiene che era possibile che i due appellati avessero voluto fare anche loro un investimento e che casualmente abbiano fatto proprio lo stesso tipo di investimento della In proposito si fanno tre considerazione:

-la prima è che tale ipotesi, formulata solo nell’atto di appello, è priva di qualsiasi supporto probatorio o indizio;

-la seconda è che appare improbabile che i due acquirenti che dovevano versare ancora 75.000,00 immobilizzassero 30.000,00 Euro in un improbabile investimento che garantiva solo il 3% di redditività (e che poi si sarebbe rivelata sostanzialmente una truffa ai danni della -la terza è che ci possono anche essere delle coincidenze ma che i due appellanti facciano un versamento/investimento in un conto corrente polacco proprio il giorno prima che la facesse a sua volta un versamento sullo stesso conto corrente polacco, con la ; molto più sensato è ipotizzare che vi sia un collegamento fra i due versamenti e che abbia fatto il bonifico seguendo le indicazioni date dalla per pagare un ulteriore acconto sul prezzo della casa.

E’ esattamente quello che ci racconta la teste che racconta che quel giorno aveva incontrato in Genova INDIRIZZOposta ad auna ventina di metri dall’ufficio del notaio ove venne redatto l’atto) il e che aveva sentito la dire al di versare 30.000,00 Euro sul conto corrente di Secondo l’appellante questa testimonianza sarebbe smentita dalla dichiarazione del figlio della , che non riporta fra i presenti davanti al notaio e che riferisce che la madre era sempre stata con lui mentre era arrivato da solo (la moglie era da lui rappresentata per procura). Ora, oltre al fatto che il rapporto di parentela rende il po’ meno attendibile si osserva che la non ha mai sostenuto di essere salita dal notaio e che il fugace passaggio della che dice di avere incontrato e non accompagnato il ben può essere sfuggito all’attenzione e/o al ricordo nel teste Parte appellante sottolinea inoltre che appare strano che avendo due anni per pagare il residuo prezzo il abbia effettuato il versamento pochi giorni dopo;

in realtà non appare un fatto incongruo, gli appellati potrebbero ad esempio avere ricevuto un pagamento o smobilizzato un investimento e versata la nuova tranche di pagamento.

Parte appellante segnala un contrasto fra l’investimento di 50.000,00 Euro pattuito e gli 80.000,00 Euro dati dalla somma dei però il Tribunale osserva che è ben possibile che la avesse stipulato due investimenti e che abbia prodotto solo quello da 50.000,00 Euro.

osserva infine che appare strano che il non si sia fatto dare una controdichiarazione scritta in relazione al versamento in Polonia.

Ma all’epoca non vi era l’attenzione attuale verso il tracciamento dei pagamenti, tanto è vero che nell’atto notarile ci si limita a scrivere che i 75.000 Euro erano stati versati, ed in fondo la documentazione del bonifico in Polonia con relativa causale di saldo della 1° casa era comunque una possibile prova come poi lo è stata.

Tirando le fila del discorso fra l’ipotesi di una improbabilissima ed incredibile coincidenza di investimenti da parte della del ed una molto più ragionevole ipotesi di un pagamento fatto su indicazione della , ipotesi che trova preciso riscontro su elementi probatori dati dalla documentazione del bonifico e da una dichiarazione testimoniale la Corte opta per questa seconda soluzione della causa e respinge pertanto l’appello.

Nulla sulle spese essendo la parte appellata rimasta contumace.

Dichiara ai fini dell’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l’appello è stato interamente rigettato.

Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53. pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza sull’appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Genova n.2879 del 20 dicembre 2022 respinge l’appello e conferma la sentenza appellata.

Nulla sulle spese.

Dichiara ai fini dell’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l’appello è stato interamente rigettato.

Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.

Genova lì 30 ottobre 2024

Il Consigliere estensore Dott. NOME COGNOME Il Presidente Dott. NOME COGNOME

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