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promotore finanziario

In Italia, ai sensi dell’art. 31 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, viene indicato come promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l’offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi di investimento ovvero l’unica figura professionale che in rappresentanza di un intermediario abilitato, cioè di una banca, di una Società di intermediazione mobiliare (SIM) o di una Società di Gestione del Risparmio (SGR), può svolgere nei confronti dei risparmiatori attività di promozione e collocamento di strumenti finanziari e servizi d’investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’intermediario per il quale opera. Per legge, l’attività del promotore finanziario può essere svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto: i promotori finanziari sono, dunque, agenti monomandatari, possono, cioè, vendere soltanto prodotti finanziari per conto dell’istituto finanziario per il quale lavorano, ma comunque di qualsiasi emittente, pena la radiazione dall’Albo.

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