Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29630 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29630 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4834 – 2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del pro tempore, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentata e difesa con l’AVV_NOTAIO , giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4694/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 29/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/2/2024 dal consigliere COGNOME;
lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.4299/2017, il Tribunale di Milano dichiarò inammissibile l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.10679 del 2016, pronunciato su ricorso di NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, condannando la società al pagamento delle spese del giudizio di opposizione; rilevò, infatti, che l ‘opposizione era stata proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni stabiliti da ll’art. 641 cod. proc. civ., in quanto il decreto ingiuntivo era stato notificato il 9 maggio 2016, mentre l’atto di citazione i n opposizione era stato notificato soltanto in data 29 giugno 2016.
In particolare, il Tribunale rimarcò che l ‘opponente aveva effettuato una prima notifica, tempestiva, presso l’indirizzo dell’AVV_NOTAIO, procuratore domiciliatario dell’opposta , come risultante dall’albo degli avvocati in INDIRIZZO, in Milano, ma l’Ufficiale giudiziario , in data 28 giugno 2016, aveva restituito l’atto, comunicando che non era stato possibile notificarlo perché l’avvocato si era trasferito; in data 29 giugno 2016, la notifica era stata quindi reiterata all’indirizzo effettivo del domiciliatario dell’opposta , in INDIRIZZO sebbene fosse proprio questo l’indirizzo indicato nell’intestazione del ricorso ex art. 633 cod. proc. civ..
Pertanto, il primo Giudice escluse che la tardività della notifica fosse dovuta ad un errore scusabile, perché il notificante avrebbe dovuto accertare il domicilio effettivo della controparte, con le dovute verifiche e non limitarsi alla mera consultazione dell’albo professionale ed effettuare la notifica, nel dubbio, a entrambi gli indirizzi.
Con sentenza n. 4694/2018, la Corte di appello di Milano rigettò l’appello escludendo che, come invece sostenuto dalla società appellante, la prima notifica fosse idonea a far ritenere tempestiva l’opposizione perché comunque effettuata all’indirizzo di studio del domiciliatario come risultante dall’albo, con conseguente inimputabilità dell’errore e, in ogni caso, in quanto immediatamente reiterata all’indirizzo corretto; sottolineò , infatti, che l’indirizzo corretto era già stato indicato nell’elezione di domicilio e che, secondo diligenza, la notifica avrebbe al più potuto essere effettuata sia a quell’indirizzo che a quello risultante dal l’albo . Ritenne, perciò, irrilevante che all’Albo non risultasse comunicata la variazione di indirizzo, potendo tale circostanza valere soltanto sul piano deontologico.
Avverso questa sentenza, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un unico, articolato, motivo a cui NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
In data 10/2/2023, il Consigliere delegato ha proposto la definizione accelerata del giudizio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., ritenendo che il ricorso si profilasse come manifestamente infondato , per avere la Corte d’appello deciso la controversia in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’indicazione del domicilio eletto risultante dagli atti del giudizio di primo grado prevale sulle diverse risultanze dell’albo professionale.
RAGIONE_SOCIALE ha chiesto tempestivamente la decisione.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, articolato in relazione ai n. 3 e 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 645, 638, 156, 161, 170, e 153, comma 2, cod. proc. civ., degli artt. 3 e 7 della legge n. 247/2012, dell’art. 70 codice deontologico forense e degli artt. 3, 24 e 111 Cost.
per avere la Corte d’appello violato il principio della prevalenza del criterio personale del domicilio del procuratore costituto in giudizio e il principio dell’efficacia retroattiva della sanatoria ; in particolare, secondo gli artt. 645, 638, 170, commi I e III cod. proc. civ., la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare che la notifica era stata comunque correttamente effettuata al procuratore costituto, che l’indicazione del domicilio ha l’ unica finalità di indicare dove si trova lo studio del proc uratore nel momento in cui l’atto viene depositato , che a prevalere è l’indirizzo risultante dall’albo, senza che il notificante possa essere onerato di attività di verifica ulteriori, sicché il ritardo della notifica non sarebbe a lui imputabile e la nullità della prima notificazione risulterebbe sanata dalla costituzione in giudizio del destinatario.
1.1. Il motivo è infondato.
Come già chiarito da questa Corte nell’ordinanza n. 15564 del 16/05/2022, richiamata, peraltro, nella proposta di definizione accelerata, le notificazioni in forma non elettronica devono essere eseguite presso il domicilio eletto risultante dagli atti, a condizione che esso sia compreso nella circoscrizione territoriale del giudice dinanzi al quale si celebra il processo (in caso contrario, esse possono essere eseguite presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 82 del R. D. n. 37 del 1934 ): l ‘indicazione della parte, prevale sulle risultanze dell’albo professionale, non potendosi rinvenire alcun obbligo legale, né in capo alla parte, né in capo all’avvo cato, di utilizzare in via esclusiva, per le notificazioni inerenti a un determinato processo, lo studio professionale del procuratore incaricato della difesa. Ciò posto, qualora la notificazione di un atto non vada a buon fine perché l’indicazione del domicilio sia erronea o sia intervenuto un mutamento di indirizzo, al notificante è consentito, una volta appreso l’esito negativo, conservare gli effetti collegati alla prima richiesta di
notifica riattivando il processo notificatorio con immediatezza e svolgendo con tempestività gli atti necessari al suo completamento.
La sanatoria è in tal caso riconducibile a un’oggettiva e automatica rimessione in termini che, tuttavia, intanto ricorre in quanto sussista, da un lato, un evento oggettivo, integrato da un comportamento sleale, o semplicemente malaccorto, della parte avversa, idoneo ad ingenerare confusione o dubbi e, dall’altro lato, un elemento soggettivo, rappresentato dalla condotta diligente della parte notificante, onerata del fare tutto il possibile per assicurare il buon esito dell’incombente.
Nel caso in esame, invece, questi due elementi non ricorrono, sicché l’errore della prima notifica non risulta scusabile e non può , perciò, operare alcuna rimessione in termini: come rimarcato dalla Corte di appello, in atti risultava correttamente indicato l’indirizzo in cui la notifica si è compiuta, sicché deve intendersi che il notificante abbia eseguito a proprio rischio la notificazione presso un indirizzo non risultante dagli atti del processo; di conseguenza, non può configurarsi alcun affidamento incolpevole sulla condotta dell’altra parte o sulle emergenze processuali e non v’è , perciò, spazio per giustificare il completamento del procedimento notificatorio dopo la scadenza del termine decadenziale previsto per lo specifico incombente processuale dall’art. 641 cod. proc. civ..
Diversamente non rileva la costituzione della parte, perché il termine di opposizione è perentorio e l’osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 cod. proc. civ.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 cod. proc. civ.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda che deve essere verificato ex ante e di ufficio e la cui mancanza non è perciò suscettibile di sanatoria.
3. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna della società ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore di NOME COGNOME, liquidate in dispositivo in relazione al valore.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsione del comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., la RAGIONE_SOCIALE deve pure essere condannata al pagamento, a favore della controricorrente, di una somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di un’ulteriore somma, pure equitativamente determinata, a favore della Cassa delle ammende.
Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 e Cass. Sez. U 13-102023 n. 28540, l’art. 380 bis comma III cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 comma III e IV cod. proc. civ., codifica, att raverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata.
In considerazione dell’esito del ricorso, infine, ai sensi dell’art. 13 co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna RAGIONE_SOCIALE al rimborso, in favore di NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie
nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge;
condanna RAGIONE_SOCIALE, ex art. 96 comma III cod. proc. civ., al pagamento di Euro 6.000,00 in favore di NOME COGNOME e, ex art. 96 comma IV cod. proc. civ., di ulteriori Euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda