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Mantenimento dei figli, genitori che non hanno mezzi sufficienti

XXX, nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulle figlie minori, nate dall’unione con il coniuge YYY, evocava in giudizio avanti al Tribunale di Grosseto i propri suoceri, perché gli stessi, in mancanza di alcuna contribuzione del padre, provvedessero in prima persona al mantenimento delle nipoti.

Pubblicato il 19 November 2023 in Diritto di Famiglia, Giurisprudenza Civile

XXX, nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulle figlie minori, nate dall’unione con il coniuge YYY, evocava in giudizio avanti al Tribunale di Grosseto i propri suoceri, perché gli stessi, in mancanza di alcuna contribuzione del padre, provvedessero in prima persona al mantenimento delle nipoti.

Il Presidente del Tribunale condannava i suoceri convenuti, in applicazione dell’articolo 148 c.c., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis, al pagamento della somma di Euro 300 per ciascuna nipote, quale contributo al loro mantenimento in vece del padre.

La Corte d’appello di Firenze, a seguito dell’impugnazione presentata dai suoceri, rilevava che la XXX aveva svolto lavori di carattere temporaneo e con retribuzione irrisoria che erano risultati insufficienti a garantire il sostentamento di una prole così numerosa.

Osservava che l’appellata aveva inutilmente sollecitato il coniuge separato a contribuire al mantenimento dei figli, inviandogli ripetuti telegrammi, notificando un atto di precetto e, infine, proponendo una denuncia nei suoi confronti.

Sottolineava che la circostanza che i nonni materni convivessero con le nipoti e la loro madre induceva a ritenere che gli stessi, quale sostanziale unico nucleo familiare, concorressero già al mantenimento della prole della loro figlia.

Affermava, pertanto, la sussistenza di un obbligo di contributo al mantenimento delle minori a carico dei nonni nella misura di Euro 300 per ciascuna di esse.

Veniva proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza

Il disposto dell’articolo 316-bis c.c., comma 1, ultimo periodo, prevede espressamente che “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.

La giurisprudenza della Suprema Corte, nell’interpretare questa norma (o, in precedenza, il disposto dell’articolo 148 c.c., comma 1, nel testo non più in vigore), ha – da tempo e costantemente – ritenuto che l’obbligo di mantenimento dei figli minori spetti primariamente e integralmente ai loro genitori, sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui; pertanto, l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l’altro è in grado di provvedervi (così, da ultimo, Cass. 13345/2023, Cass. 10419/2018, Cass. 20509/2010, Cass. 3402/1995).

Dunque, per ravvisare l’esistenza dell’obbligazione sussidiaria degli ascendenti, posto che la norma prevede espressamente che gli ascendenti siano tenuti a concorrere nel mantenimento dei nipoti “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti”, non basta l’inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall’articolo 316-bis c.c., comma 1, e, nel contempo, che l’altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità reddituali.

La Corte territoriale, quindi, doveva accertare non tanto che la XXX avesse compiuto, vanamente, svariati tentativi per cercare di ottenere il mantenimento da parte del coniuge separato ma, piuttosto, che non solo la madre, ma anche il padre non avessero mezzi sufficienti per provvedere al mantenimento delle figlie.

Era poi obbligo della XXX, prima di sollecitare l’adempimento dell’obbligazione sussidiaria dei suoceri, provvedere in proprio ad affrontare la situazione, vuoi agendo in giudizio nei confronti del coniuge separato perché facesse fronte ai propri obblighi di mantenimento delle figlie, nel caso in cui questi avesse avuto una qualche disponibilità economica, vuoi sfruttando la propria capacità di lavoro e tutte le occasioni di ottenere risorse economiche a tal fine, quali, in presenza delle necessarie condizioni, i contributi messi a disposizione da uno Stato estero in favore dei propri cittadini.

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28446 del12 ottobre 2023

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