Home » Codici » Codice civile » Libro PRIMO DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA » Titolo VI DEL MATRIMONIO » Capo IV Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio » Art. 148
((I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis)).
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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