SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 62 2025 – N. R.G. 1 2025 DEPOSITO MINUTA 02 07 2025 PUBBLICAZIONE 04 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Ancona Sezione II Civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. NOME COGNOME
Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME
Giudice relatore
Dott.ssa NOME COGNOME
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la liquidazione giudiziale N.R.G. PU 60-1/2025 promosso da
, (c.f.
) e
, (c.f.
con
C.F.
C.F.
l’Avv. NOME COGNOME
nei confronti di
(C.F.: ), in INDIRIZZO
persona del suo legale rappresentante pro tempore , con sede in INDIRIZZO ANCONA, n. REA: AN -204819;
letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d’udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio.
La società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, atteso il superamento de i limiti di cui all’articolo all’art. 2, comma 1, lett. d), CCII : all’esito dell’istruttoria è emerso che l’ultimo bilancio depositato risale all’anno 2014 e la società resistente, non difendendosi specificamente in punto di mancato superamento dei limiti dimensionali, ha consentito l’operatività della presunzione di superamento trattandosi di società a responsabilità limitata semplificata con obbligo, non adempiuto, di deposito dei bilanci al RRII.
Sussistono i presupposti e le condizioni di cui all’art. 121 CCII, atteso che, nonostante il rituale perfezionamento della notifica del decreto di convocazione parti per l’udienza del 10.06.2025, la debitrice non si è costituita omettendo quindi la dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), CCII . Spetta, infatti, al debitore dimostrare che non ricorrono le condizioni per l’apertura della dichiarazione giudiziale potendosi servire di qualunque mezzo che risulti idoneo a rappresentare la situazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa (Cass. nn. 35381/2022, 25025/2020, 12681/2020, 6991/2019), cosicché, qualora l’imprenditore non adempia all’onere probatorio, è possibile ritenere superate le soglie dimensionali (Cass. n. 13746/2017).
La società versa, peraltro, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte. Ciò si desume, in primo luogo, dall’inadempimento nei confronti dei ricorrenti dell’obbligo di pagamento di somme per crediti retributivi precettati pari a complessivi € 10.684,19, di cui, rispettivamente, € 3.187,62 per ed € 7.496,57 per , come da diffide accertative del competente Ispettorato del Lavoro e provvedimenti monitori resi dall’intestato Tribunale , cui hanno fatto seguito pignoramenti mobiliari negativi.
Come si evince dalle certificazioni ex art. 41, comma 6 e 367, comma 6, CCII, inoltre, nei confronti della debitrice risultano carichi pendenti definitivamente accertati da Agenzia Delle Entrate per circa € 105.210,15, oltre che una consistente esposizione debitoria verso a titolo di contributi e sanzioni civili, per circa € 280.456,96 . Dal che deriva come l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria superi abbondantemente la soglia di cui all’art. 49, comma 5, CCII.
ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l’apertura del
la liquidazione
giudiziale nei
confronti di
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore , con sede in INDIRIZZO ANCONA, n. REA: AN 204819; P.
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale la Dott.ssa NOME COGNOME
NOMINA curatore l’Avv. NOME COGNOME il cui nominativo è stato individuato attingendo dall’Albo nazionale istituito dal Ministero della Giustizia e all’esito della verifica
della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 358 CCII, con invito ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’articolo 39 del CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155quater , 155quinquies e 155sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice;
AUTORIZZA il curatore all’apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto ( funzionalità c.d. ‘home banking’ );
FISSA per il giorno, 06/11/2025, ore 10:30 l’udienza in cui si procederà all’esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine sino a trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, unitamente alla documentazione allegata, con le modalità di cui all’art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l’indirizzo di posta elettronica
certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell’art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell’impresa qualora presenti;
ORDINA la pubblicazione per estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 01/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME