SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 61 2025 – N. R.G. 1 2025 DEPOSITO MINUTA 02 07 2025 PUBBLICAZIONE 03 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Ancona Sezione II Civile
riunito in camera di consiglio nRAGIONE_SOCIALE persone dei magistrati:
NOME NOME COGNOME
Presidente
NOMEssa NOME COGNOME
Giudice relatore
NOMEssa NOME COGNOME
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la liquidazione giudiziale N.R.G. PU 52-1/2025 promosso da C.F. , residente in Ancona in INDIRIZZO e da NOME.F. residente in Ancona (AN) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
INDIRIZZO, con l’AVV_NOTAIO;
nei confronti di
(C.F.: in proprio nonché quale titolare e legale rappresentante pro tempore dell’omonima ditta individuale corrente in Ancona INDIRIZZO, P. IVA n. n. REA: NUMERO_DOCUMENTO Parte_3 C.F._3 P.IVA_1
letto il ricorso per dichiarazione di apertura RAGIONE_SOCIALE liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze dRAGIONE_SOCIALE informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d’udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio.
L’impresa esercita un’attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1,2 e 121 CCII.
Sussistono i presupposti e le condizioni di cui all’art. 121 CCII, atteso, in primo luogo, che, nonostante il rituale perfezionamento RAGIONE_SOCIALE notifica del decreto di convocazione parti per l’udienza del 10.06.2025, la debitrice non si è costituita omettendo quindi la dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), CCII . Spetta, infatti,
N. R.G. NUMERO_DOCUMENTO
al debitore dimostrare che non ricorrono le condizioni previste per l’apertura RAGIONE_SOCIALE liquidazione giudiziale, potendosi servire di qualunque mezzo che risulti idoneo a rappresentare la situazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa (Cass. nn. 35381/2022, 25025/2020, 12681/2020, 6991/2019), cosicché, qualora l’imprenditore non adempia all’onere probatorio, è possibile ritenere superate le soglie dimensionali (Cass. n. 13746/2017).
L ‘impresa convenuta versa, peraltro, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte. Ciò si desume, in primo luogo, dall’inadempimento nei confronti de lle ricorrenti dell’obbligo di pagamento di somme per circa € 14.080,27, a titolo di retribuzione per attività di lavoro dipendente, come da atto di precetto notificato in forza di provvedimenti monitori resi dall’intestato Tribunale , cui hanno fatto seguito pignoramenti mobiliari, sia presso la sede legale RAGIONE_SOCIALE ditta che presso la residenza RAGIONE_SOCIALE debitrice, risultati negativi.
Come si evince dalle certificazioni ex art. 41, comma 6 e 367, comma 6, CCII, inoltre, nei confronti RAGIONE_SOCIALE debitrice risultano carichi pendenti definitivamente accertati da RAGIONE_SOCIALE per circa € 30.074,32, oltre che una consistente esposizione debitoria verso di circa 90.189,24 a titolo di contributi e sanzioni civili. Dal che deriva come l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria superi abbondantemente la soglia di cui all’art. 49, comma 5, CCII. CP_1
ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura RAGIONE_SOCIALE liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l’apertura del la liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F.: Parte_3
in proprio nonché quale titolare e legale rappresentante pro tempore dell’omonima ditta individuale corrente in Ancona INDIRIZZO , P. IVA n. n. REA: AN – 212877 C.F._3 P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale la NOME COGNOME Parte_4
curatore il dott. il cui nominativo è stato individuato attingendo dall’RAGIONE_SOCIALE istituito dal RAGIONE_SOCIALE e all’esito RAGIONE_SOCIALE verifica RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei requisiti di cui all’art. 358 CCII, con invito ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALE nomina; […] Persona_1
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro tre giorni dei bilanci e dRAGIONE_SOCIALE scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la
documentazione è tenuta a norma dell’articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, dRAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’articolo 39 del CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155quater , 155quinquies e 155sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso dRAGIONE_SOCIALE banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice;
AUTORIZZA il curatore all’apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto ( funzionalità c.d. ‘home banking’ );
FISSA per il giorno, 06/11/2025, ore 10:45 l’udienza in cui si procederà all’esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine sino a trenta giorni prima RAGIONE_SOCIALE suddetta udienza per la presentazione in cancRAGIONE_SOCIALEria dRAGIONE_SOCIALE domande di insinuazione, unitamente alla documentazione allegata, con le modalità di cui all’art. 201 CCI mediante trasmissione dRAGIONE_SOCIALE stesse all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancRAGIONE_SOCIALEria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancRAGIONE_SOCIALEria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nRAGIONE_SOCIALE predette domande dovrà altresì essere indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancRAGIONE_SOCIALEria ai sensi dell’art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al RAGIONE_SOCIALE dRAGIONE_SOCIALE Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico RAGIONE_SOCIALE e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell’impresa qualora presenti;
ORDINA la pubblicazione per estratto RAGIONE_SOCIALE presente sentenza, a cura RAGIONE_SOCIALE cancRAGIONE_SOCIALEria, nel RAGIONE_SOCIALE dRAGIONE_SOCIALE Imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 01.07.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente NOMEssa NOME COGNOME NOME NOME COGNOME