SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 246 2026 – N. R.G. 00001171 2025 DEPOSITO MINUTA 04 03 2026 PUBBLICAZIONE 04 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D’Appello di L’Aquila
R.G. 1171/2025
La Corte D’Appello di L’Aquila, in persona dei magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME
Consigliere
NOME COGNOME Bellisarii
Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di reclamo vertente tra
(C.F. e P .IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata telematicamente in calce al reclamo ex art. 51 d.lgs. 14/2019, dall’AVV_NOTAIO elettivamente domiciliata presso il suo studio in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO. P.
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dallo RAGIONE_SOCIALE e per esso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura allegata telematicamente in calce alla comparsa di costituzione in appello elettivamente domiciliata in Benevento alla CINDIRIZZO, Zona INDIRIZZO. P.
CURATELA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE in persona del Curatore Dott. nominato con la sentenza impugnata.
-Altra reclamata contumace –
OGGETTO: reclamo ai sensi dell’art. 51 d.lgs. 14/2019 (CCII) avverso sentenza di apertura di liquidazione giudiziale n. 56/2025, emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata l’11 novembre 20252025.
CONCLUSIONI:
per parte reclamante:
‘ In via preliminare: Accertare e dichiarare la nullità, l’inesistenza e/o comunque l’inefficacia della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza per l’apertura della liquidazione giudiziale, in quanto eseguita presso un domicilio digitale ( assegnato d’ufficio e mai portato a conoscenza effettiva del legale rappresentante, con conseguente radicale violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; e, per l’effetto, annullare, revocare e/o dichiarare priva di ogni effetto giuridico la sentenza n. 30/2025 emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
In via preliminare, gradata: Nella denegata ipotesi in cui la notificazione fosse ritenuta valida, ammettere la reclamante alla rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c., per essersi trovata, per causa ad essa non imputabile, nell’oggettiva impossibilità di avere conoscenza dell’atto introduttivo del giudizio, e per l’effetto consentire il pieno dispiegamento RAGIONE_SOCIALE proprie difese nel merito.
In via pregiudiziale: Accertare e dichiarare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120), per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l’avvenuta assegnazione d’ufficio del domicilio digitale e la sua iscrizione nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE siano comunicate personalmente al legale rappresentante dell’impresa con modalità idonee a garantirne l’effettiva conoscenza (quale la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento), creando una irragionevole disparità di trattamento rispetto alle procedure di notificazione garantite dagli artt. 140 e 145 c.p.c. e determinando una lesione insanabile del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; e, per l’effetto, sospendere il presente giudizio e disporre l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la decisione di competenza.
In via principale e nel merito: Revocare e/o dichiarare nulla e/o inefficace la sentenza n. 56/2025 emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 11/11/2025, per l’insussistenza dei presupposti soggettivi di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 14/2019, e per l’effetto disporre la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale.
In via subordinata: Dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, con ogni consequenziale provvedimento di legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio . ‘
per parte reclamata:
‘a) respingere l’avverso reclamo, dichiarandolo inammissibile ed improcedibile, o comunque rigettarlo poiché nel merito infondato;
in subordine, nell’ipotesi di accoglimento del reclamo e revoca dell’apertura controllata, ritenere comunque non imputabile la citata apertura alla responsabilità della creditrice, che nulla poteva in ordine alla disposta notificazione, stante peraltro il comprovato e mai contestato inadempimento della debitrice all’obbligo di pagamento del credito vantato da
in ogni caso, condannare la parte reclamante al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese e competenze del giudizio di reclamo. ‘
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto depositato in data 10/12/2025 la società proponeva reclamo avverso la sentenza n. 56/2025, pubblicata in data 11 novembre 2025, con la quale il Tribunale Ordinario di RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale nei suoi confronti, su istanza di creditrice di un importo pari ad € 32.604,92 in forza di sentenza del Tribunale di
Milano n. 6131/2020.
A sostegno del reclamo, la reclamante articolava i seguenti motivi:
in via preliminare, nullità della sentenza per vizio di notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d’udienza, con violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio (artt. 40 e 41 CCI; artt. 24 e 111 Cost.);
in via pregiudiziale, questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 D.L. n. 76/2020 conv. dalla L. n. 120/2020, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede alcun meccanismo idoneo a garantire la concreta conoscibilità da parte del legale rappresentante dell’avvenuta attivazione del domicilio digitale d’ufficio e RAGIONE_SOCIALE relative credenziali;
nel merito, insussistenza dei presupposti soggettivi per l’apertura della liquidazione giudiziale per mancato superamento RAGIONE_SOCIALE soglie dimensionali di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 14/2019;
ulteriore motivo di merito, erronea valutazione degli indici di insolvenza e conferma della qualifica di impresa minore.
Fissata con decreto presidenziale, per la comparizione RAGIONE_SOCIALE parti, l’udienza del 25 febbraio 2026 -sostituita a norma dell’art. 127 -ter c.p.c. da deposito di note scritte -e notificati reclamo e decreto alla creditrice che ne ha chiesto l’apertura ed al curatore della liquidazione giudiziale, mentre quest’ultimo non ha svolto alcuna attività difensiva (per cui va dichiarato contumace), la prima si è tempestivamente costituita per resistere al reclamo.
Depositate dalle parti costituite le note scritte in sostituzione dell’udienza del 25.2.2026, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia della Curatela della procedura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- IN VIA PRELIMINARE: NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIZIO DI NOTIFICA DEL RICORSO INTRODUTTIVO E DEL DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO (ARTT. 40 E 41 D.LGS. 14/2019, ARTT. 24 E 111 COST.).
Con il primo motivo la reclamante deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione del contraddittorio, avendo la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza raggiunto un indirizzo PEC assegnato d’ufficio dalla RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 37 D.L. n. 76/2020 -c.d. domicilio digitale d’ufficio -, mai attivato né concretamente nella disponibilità della società, la quale non avrebbe mai ricevuto le relative credenziali di accesso.
Il motivo non può essere accolto.
Da un attento esame RAGIONE_SOCIALE reciproche contestazioni e della documentazione in atti, infatti, emerge con adeguata chiarezza come la stessa si fondi sull’assunto che la società odierna opponente non sarebbe stata posta nelle condizioni di partecipare all’udienza di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale di cui al procedimento iscritto al RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in quanto il decreto di fissazione e il ricorso introduttivo sarebbero stati notificati all’indirizzo PEC EMAIL ad essa assegnato d’ufficio dalla RAGIONE_SOCIALE.
Dalla documentazione prodotta nel fascicolo di primo si evince che ‘Il giorno 30/07/2025 alle ore 13:24:40 (+0200) il messaggio “TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI – PROC. PREFALLIMENTARE N. 68 – 1/2025 – NOTIFICA DECRETO DI CONVOCAZIONE DEL DEBITORE” proveniente da “tribunale EMAIL” ed indirizzato a “EMAIL” è stato consegnato nella casella di destinazione, così come indicato nel decreto di fissazione dell’udienza.
Dalla consultazione dei Pubblici Registri, ed invero dal sito INIPEC (Indice Nazionale degli Indirizzi PEC), nonché da visura presso la RAGIONE_SOCIALE, infatti, risultava che l’unico indirizzo PEC corrispondente alla al momento della notifica del decreto di fissazione e del ricorso, fosse proprio “EMAIL ‘
Sul punto, basterà ricordare che la notificazione effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’art. 6, comma l, del d.P .R. 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’art. 6, comma 2, del d.P .R. n. 68/2005 (così l’art. 3 bis, co.3, legge n. 53/1994).
Al riguardo, ai fini del perfezionamento della notificazione telematica è irrilevante il fatto che il destinatario del plico informatico abbia letto il messaggio di posta elettronica e abbia aperto gli allegati in esso contenuti.
Nel caso di specie, l’art. 37 D.L. n. 76/2020, conv. con modif. dalla L. n. 120/2020, ha introdotto l’obbligo per le imprese iscritte nel RAGIONE_SOCIALE di dotarsi di un domicilio digitale e ha previsto, per le ipotesi di inadempimento, l’assegnazione d’ufficio di un indirizzo PEC da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con iscrizione nel RAGIONE_SOCIALE medesimo.
Il legislatore ha così edificato un sistema nel quale l’iscrizione nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del domicilio digitale -anche quando avvenuta d’ufficio -produce effetti legali a tutti gli effetti, ponendo a carico dell’imprenditore inadempiente, il quale di ciò deve essere a conoscenza, il rischio RAGIONE_SOCIALE comunicazioni che a tale recapito siano indirizzate.
La previsione legale di tale obbligo pone a carico dell’imprenditore l’onere di accertarsi dell’efficienza del proprio sistema PEC nonché di curare la regolare consultazione della casella di posta, trattandosi di uno strumento previsto dalla legge per consentire di inviare e ricevere comunicazioni con effetti legali, comprese quelle riguardanti la notifica di atti in materia civile art. 1 della Legge n. 53/1994).
Alla luce di queste considerazioni, dunque, non è giustificabile l’ipotesi che la società intimata possa non aver avuto tempestiva conoscenza del procedimento per mancata conoscenza degli atti inviati su una casella PEC regolarmente funzionante e ad essa assegnata e il motivo è, dunque, incondivisibile in quanto alla reclamante bastava consultare la propria visura camerale per conoscere l ‘ indirizzo assegnato d ‘ ufficio.
- IN VIA PREGIUDIZIALE: QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 37 DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, P E R V I O L A Z I O N E D E G L I A RT T. 3 , 2 4 E 1 1 1 D E L L A COSTITUZIONE.
Con il secondo motivo la reclamante eccepisce, in via pregiudiziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 37 D.L. n. 76/2020, conv. dalla L. n. 120/2020, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede alcun meccanismo atto a garantire al legale rappresentante la concreta conoscenza RAGIONE_SOCIALE credenziali di accesso al domicilio digitale assegnato d’ufficio.
La questione è manifestamente infondata e non può essere rimessa alla Corte Costituzionale.
Come già osservato sub 1., il sistema del domicilio digitale d’ufficio si inserisce in un quadro normativo che pone sull’imprenditore inadempiente all’obbligo di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 82/2005 (Codice del Consumo Digitale) il rischio RAGIONE_SOCIALE conseguenze della propria omissione.
La scelta legislativa è coerente con il principio di autoresponsabilità e non introduce una fictio iuris irragionevole: il domicilio digitale è pubblicamente consultabile nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sicché il legale rappresentante ha l’onere -e la concreta possibilità -di verificarne l’esistenza e di attivarsi per ottenerne le credenziali presso la RAGIONE_SOCIALE competente.
Non sussiste, pertanto, alcuna violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.
La norma denunciata non introduce un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto ad altre categorie di destinatari di atti giudiziari, ma riflette le conseguenze dell’inadempimento a un preciso obbligo di legge, in un contesto -quello del procedimento per la dichiarazione di
liquidazione giudiziale -in cui l’ordinamento ammette che il contraddittorio si instauri anche in assenza di costituzione del debitore, purché questi sia stato posto in condizione di partecipare mediante notifica al recapito ufficialmente a lui imputabile.
In ogni caso la questione non ha rilevanza per quanto si va ad evidenziare.
- NEL MERITO: INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI SOGGETTIVI PER L’APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE. MANCATO SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DIMENSIONALI DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 1, LETT. D), D.LGS. 14/2019.
Con il terzo e il quarto motivo di reclamo -da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione -la reclamante contesta l’insussistenza dei presupposti soggettivi per l’assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale, deducendo di rientrare nella categoria RAGIONE_SOCIALE “imprese minori” escluse dall’ambito applicativo del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, e denuncia l’erronea valutazione da parte del Tribunale degli indici di insolvenza.
I motivi sono fondati.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCI, in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, CCI, sono esclusi dall’ambito applicativo della liquidazione giudiziale i debitori che, nell’ultimo triennio anteriore alla data del deposito della domanda (o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore), abbiano contemporaneamente rispettato i seguenti tre limiti: 1) attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ad € 300.000; 2) ricavi lordi complessivi annui non superiori ad € 200.000; 3) debiti, anche non scaduti, di ammontare complessivo non superiore ad € 500.000. Il superamento di anche uno solo di tali limiti è sufficiente a rendere il debitore assoggettabile alla procedura.
Nel caso di specie, la reclamante ha prodotto in sede di reclamo le dichiarazioni fiscali -modelli IVA e Redditi -relative agli anni di imposta 2022, 2023 e 2024, costituenti il triennio di riferimento. Da tale documentazione emerge quanto segue:
-Dichiarazione IVA 2023 (anno 2022): volume d’affari pari a zero; credito IVA di € 9.967,00.
-Dichiarazione NUMERO_DOCUMENTO (anno 2022): assenza di reddito o perdita imponibile.
-Dichiarazione IVA 2024 (anno 2023): volume d’affari pari a zero; credito IVA di € 9.967,00.
-Dichiarazione NUMERO_DOCUMENTO 2024 (anno 2023): assenza di reddito o perdita imponibile.
-Dichiarazione IVA 2025 (anno 2024): volume d’affari pari a zero; credito IVA di € 9.967,00.
-Dichiarazione NUMERO_DOCUMENTO 2025 (anno 2024): assenza di reddito o perdita imponibile.
Tali risultanze attestano, in modo univoco, la sostanziale inattività della reclamante nel triennio di riferimento, con ricavi lordi e attivo patrimoniale del tutto assenti o, comunque, ampiamente al di sotto RAGIONE_SOCIALE soglie di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1) e 2), CCI.
Le allegazioni di parte reclamante, ad avviso di questo Collegio, appaiono seriamente redatte e condivisibili, né sono state smentite dalla curatela della liquidazione, che non si è costituita, come pure non sono state contestate dalla creditrice costituita; esse, in una con la
documentazione allegata, consentono una attendibile ricostruzione della Situazione Patrimoniale, Economica e Finanziaria della ditta liquidata per il triennio di riferimento.
Quanto alla soglia dei debiti, l’analisi della documentazione prodotta dalla creditrice istante in primo grado, unitamente alle certificazioni dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE, evidenzia un’esposizione debitoria complessiva -comprensiva del credito azionato dalla reclamata (€ 32.604,92), RAGIONE_SOCIALE somme dovute a titolo di decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE (circa € 34.000) e dei debiti fiscali e previdenziali che non raggiunge la soglia legale di € 500.000,00.
La Corte prende atto che i debiti complessivamente documentati, pur rilevanti in rapporto alla dimensione dell’impresa, rimangono significativamente al di sotto di tale limite.
L’omesso deposito dei bilanci a partire dall’anno 2015 -circostanza espressamente richiamata dal Tribunale quale indizio di insolvenza -non consente di pervenire a conclusioni diverse. Come chiarito dalla Corte di Cassazione (Sez. I, n. 10687 del 23 aprile 2025), ‘ L’omesso deposito dei bilanci in sede prefallimentare -omissione rilevante ai fini dell’obbligo di consegna al curatore ex art. 86 L.Fall., che insorge dopo la sentenza dichiarativa di fallimento -non ha rilievo, di per sé al fine di ritenere non assolto l’onere della prova in ordine al possesso dei requisiti dimensionali; ciò in quanto rimane del tutto estranea alla logica della norma in discorso una funzione sanzionatoria dell’imprenditore che non ha redatto e depositato presso il registro RAGIONE_SOCIALE imprese il bilancio di esercizio ‘.
Nel caso di specie tale prova è stata fornita attraverso le dichiarazioni fiscali sopra richiamate, che godono di fede privilegiata quanto al loro contenuto dichiarativo e che non risultano smentite da alcun elemento di segno contrario.
Ed inoltre i dati RAGIONE_SOCIALE attestano l’assenza di dipendenti, ad ulteriore conferma della struttura minimale dell’impresa.
Ne consegue che la reclamante deve essere qualificata come impresa minore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCI, con conseguente inaccoglibilità del ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale proposto in primo grado e, quindi, revoca della sentenza impugnata.
Il reclamo deve essere quindi accolto, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, avendo la reclamante dato causa all’apertura della procedura concorsuale perché non si è costituita davanti al Tribunale.
P.Q.M.
La Corte d’appello, definitivamente decidendo:
accoglie il reclamo e revoca la liquidazione giudiziale della (C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, fatti salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dai suoi organi, che restano in carica ai sensi dell’art. 53 CCII sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, periodo in cui l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa spetta al debitore sotto la vigilanza del curatore, con obbligo del debitore di provvedere a informativa mensile della gestione economica, patrimoniale e P.
finanziaria dell’impresa sotto la vigilanza del curatore, come pure di provvedere mensilmente a relazionare sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa.
Compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio in data 4.3.2026.
Il Consigliere relatore/estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME Bellisarii