SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 107 2025 – N. R.G. 00000365 2022 DEPOSITO MINUTA 01 03 2026 PUBBLICAZIONE 02 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA SEZIONE LAVORO
composta da
dr. NOME COGNOME
Presidente estensore
dr. NOME COGNOME
Consigliere
dr.ssa NOME COGNOME
Consigliere
all’udienza di discussione del 20 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello n. 365/22 R.G.
TRA
;
elett.te domicil.to in Roma, INDIRIZZO rappr. e dif. dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO giusta procura in atti
APPELLANTE/APPELLATO IN INDIRIZZO
E
;
elett.te domicil.ta in LINDIRIZZORAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO rappr. e dif. dall’AVV_NOTAIO giusta procura in atti
elett.te domicil.to in LINDIRIZZORAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO rappr. e dif. dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura RAGIONE_SOCIALE alle liti
APPELLATI/APPELLANTI IN INDIRIZZO
Oggetto : appello avverso la sentenza del 04.05.2022 del Tribunale di L’RAGIONE_SOCIALE.
Conclusioni : come da atto di appello e da memorie di costituzione RAGIONE_SOCIALE appellati.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 24.08.2022 proponeva appello avverso la sentenza emessa in data 04.05.2022, depositata in pari data e notificata in data 25.07.2022, con cui il Tribunale di L’RAGIONE_SOCIALE, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato le domande del ricorrente, dipendente con qualifica dirigenziale, volte ad ottenere l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto di assegnazione alla dr.ssa RAGIONE_SOCIALE‘incarico di Direttore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di L’RAGIONE_SOCIALE, con conseguente obbligo per l’ente di ripetere la procedura di interp ello, la condanna RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni da perdita di chance , pari ad € 116.600,00, l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare irrogata in data 31.08.2018, con conseguente condanna alla restituzione RAGIONE_SOCIALEa somma a tale titolo trattenuta, l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa valutazione espressa sulle performance del ricorrente per il 2018, con conseguente obbligo per l’ente di ripetere la relativa procedura, e la condanna al risarcimento dei danni dal medesimo subiti in quanto vittima di mobbing o di straining , pari ad € 90.750,00.
L’appellante censurava la sentenza per avere il Tribunale ritenuto legittimo il conferimento alla dr.ssa RAGIONE_SOCIALE‘incarico di Direttore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di L’RAGIONE_SOCIALE, senza effettuare alcuna istruttoria sul rispetto dei criteri di conferim ento RAGIONE_SOCIALE incarichi dirigenziali, senza compiere alcun accertamento in ordine al possesso, da parte RAGIONE_SOCIALEa dei titoli di studio ed amministrativi necessari per acquisire la qualifica di dirigente RAGIONE_SOCIALE e senza considerare né che nei verbal i RAGIONE_SOCIALEa Commissione non c’era traccia di alcuna valutazione comparativa, né che nel provvedimento del direttore RAGIONE_SOCIALE mancava ogni motivazione; censurava, altresì, la sentenza per avere il Tribunale ritenuto legittima e congrua la sanzione disciplinare irrogata, senza considerare che la contestualità del relativo procedimento con le azioni intraprese dal ricorrente ne rendeva evidente il carattere ritorsivo, che, in ogni caso, era onere RAGIONE_SOCIALE‘ente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 bis D.Lgs. n. 165/2001, provare il contrario e tale prova non era stata fornita, che gli accessi era stati eseguiti per ragioni di servizio, essendo stato il ricorrente sollecitato dall’utenza ad un più attento monitoraggio RAGIONE_SOCIALEa completezza dei dati contenuti nei registri informatici RAGIONE_SOCIALE‘ ed avendo egli ricevuto dagli utenti, quale dirigente responsabile del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , segnalazioni circa gravi irregolarità nell’attribuzione RAGIONE_SOCIALE incarichi dirigenziali, che gli accessi eseguiti non erano 70, bensì 13, che per analoghe condotte altri dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘ non erano stati affatto sanzionati o avevano ricevuto sanzioni minime, che il ricorrente aveva agito in buona fede, al solo scopo di fare luce su presunte condotte illegittime segnalate dall’utenza; censurava, ancora, la sentenza per avere il Tribunale ritenuto corretta la valutazione ricevuta per le performance del 2018, senza considerare che, ad eccezione del biennio 2018/2019, le performance del ricorrente erano sempre state valutate come eccellenti, che il suo gruppo di lavoro aveva percepito l’incentivo per intero, che una valutazione così negativa, peraltro espressa da un valutatore in
posizione di presumibile conflitto di interessi, non poteva che essere considerata ritorsiva; censurava, infine, la sentenza per avere il Tribunale escluso che la condotta posta in essere dall potesse integrare gli estremi del mobbing o RAGIONE_SOCIALEo straining , senza considerare il processo di progressiva emarginazione subito dal ricorrente, il quale era stato collocato in una stanza angusta ed isolata, pur essendone disponibile un’altra ben più adeguata, rimasta inutilizzata, non era stato più invitato alle ri unioni RAGIONE_SOCIALEa dirigenza, era stato privato del potere di firma sui mandati di pagamento, sugli ordinativi e sui trasferimenti di fondi ed aveva invano inviato decine di candidature per interpelli, mai prese in considerazione dall’ente.
Si costituiva in giudizio l’ il quale sosteneva l’infondatezza del gravame e proponeva appello incidentale, censurando, a sua volta, la sentenza per avere il Tribunale disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite in assenza dei relativi presupposti.
Si costituiva, altresì, in giudizio , la quale sosteneva l’infondatezza del gravame e proponeva appello incidentale, censurando, a sua volta, la sentenza per avere il Tribunale disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite in assenza dei relativi presupposti.
Concesso all’appellante principale termine per note di replica agli appelli incidentali RAGIONE_SOCIALEe controparti, all’odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione
Sia l’appello principale proposto da , sia gli appelli incidentali proposti dall e da sono infondati e devono essere rigettati.
ha agito in giudizio con ricorso al Tribunale di L’RAGIONE_SOCIALE depositato in data 07.05.2019 esponendo che il ricorrente, dirigente di seconda fascia RAGIONE_SOCIALE dall’DATA_NASCITA, in servizio dal 09.03.2015 presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di L’RAGIONE_SOCIALE quale dirigente RAGIONE_SOCIALE‘area manageriale RAGIONE_SOCIALEe prestazioni e servizi individuali e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , in data 10.02.2017 aveva partecipato ad un interpello indetto dalla RAGIONE_SOCIALE per il conferimento di incarichi dirigenziali di seconda fascia, indicando come prima scelta l’incarico di direttore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, come seconda scelta l’incarico di direttore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e come terza scelta qualunque incarico di dirigente di area manageriale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; che all’esito RAGIONE_SOCIALEa procedura al ricorrente era stato riassegnato l’incarico di cui era già titolare, mentre l’incarico di direttore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE era stato assegnato alla dr.ssa che la dirigeva ininterrottamente la RAGIONE_SOCIALE di L’RAGIONE_SOCIALE dal 2008, ragion per cui la sua nomina viol ava l’obbligo di rotazione dei dirigenti previsto dalla L. n. 190/2012 quale
misura di contrasto alla corruzione; che, inoltre, il ricorrente aveva venti anni di esperienza quale dirigente, a fronte dei sette anni RAGIONE_SOCIALEa collega, aveva diretto numerose sedi provinciali, aveva svolto funzioni di controllo ispettivo e di audit ed aveva lavorato anche all’estero, ragion per cui era l’unica figura idonea a ricoprire l’incarico assegnato alla che, inoltre, l’ente non aveva reso noti gli esiti RAGIONE_SOCIALEa procedura comparativa; che, pertanto, la procedura violava sia la normativa in materia di rotazione RAGIONE_SOCIALE incarichi, sia la normativa di cui all’art. 19 D.L.gs. n. 165/2001; che con una serie di istanze di accesso agli atti il ricorrente aveva, perciò, chiesto di conoscere gli atti del procedimento di conferimento RAGIONE_SOCIALE incarichi, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte dei vincitori, dei titoli a tal fine richiesti; che non avendo ottenuto alcuna risposta, in data 28.01.2018 il ricorrente aveva presentato, nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe formalità previste dalla L. n. 179/2017, una prima denuncia alla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di L’RAGIONE_SOCIALE, alla quale aveva fatto seguito, in data 01.02.2018, una seconda denuncia alla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di Roma e in data 23.03.2018 una terza denuncia all che in data 05.02.2018 il Direttore RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto un accertamento ispettivo nei confronti del ricorrente, al fine di accertare se egli avesse effettuato indebiti accessi alle banche dati RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per consultare ed estrarre dati relativi a colleghi di lavoro; che in data 20.04.2018 l’Ufficio Procedimenti Disciplinari RAGIONE_SOCIALE aveva contestato al ricorrente di avere effettuato un numero anomalo di richieste di accesso civico generalizzato per acquisire dati sulle carriere dei dipendenti in servizio presso le sedi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e di avere eseguito tra il 2016 e il 2018 settanta accessi per visualizzazioni e/o stampe di estratti contributivi riferiti ai medesimi nominativi; che, in realtà, gli accessi addebitabili al ricorrente erano soltanto tredici ed il ricorrente era pienamente abilitato ad eseguirli; che con provvedimento del 31.08.2018 al ricorrente era stata irrogata la sanzione RAGIONE_SOCIALEa sospensione dal servizio con privazione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione per mesi quattro; che per analoghe condotte al collega era stata, invece, irrogata la sanzione RAGIONE_SOCIALEa sospensione per soli giorni cinque; che la sanzione era nulla, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 bis D.Lgs. n. 165/2001, in quanto ritorsiva; che, in ogni caso, la contestazione era infondata, in quanto il ricorrente aveva agito per motivi di servizio, avendo ricevuto numerose segnalazioni da parte di utenti che lamentavano l’incompletezza dei dati riportati negli archivi informatici RAGIONE_SOCIALE nonché di gravi irregolarità nel conferimento RAGIONE_SOCIALE incarichi dirigenziali; che, comunque, la sanzione era sproporzionata rispetto alla gravità RAGIONE_SOCIALEa condotta, trattandosi di condotta posta in essere in buona fede per fare luce su presunte condotte illegittime segnalate dall’utenza; ch e dal 2017 il ricorrente era stato vittima di ripetuti comportamenti ostili da parte RAGIONE_SOCIALEa dr.ssa quali il mancato invito a riunioni di direzione, il mancato rimborso di spese di missione, il mancato interpello sugli spostamenti del personale, la sottrazione di una parte dei suoi compiti, quale la funzione di responsabile del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ; che in data 28.09.2018 al ricorrente era stato comunicato l’esito RAGIONE_SOCIALEa procedura di valutazione intermedia RAGIONE_SOCIALEe performance per il 2018; che l’esito RAGIONE_SOCIALEa procedura, curata dalla dr.ssa benché presumibilmente in conflitto di interessi, era stato totalmente negativo, avendo il ricorrente raggiunto soltanto il 63,3% RAGIONE_SOCIALE obiettivi assegnati, con conseguente perdita
RAGIONE_SOCIALEa retribuzione di risultato; che il giudizio negativo era stato confermato in data 29.04.2019, in sede di valutazione finale; che, in realtà, fino all’arrivo RAGIONE_SOCIALEa il ricorrente aveva sempre riportato valutazioni estremamente positive; che durante il periodo di sospensione dal servizio il ricorrente non aveva ricevuto alcuna comunicazione da parte RAGIONE_SOCIALE mentre dopo il rientro in servizio era stato collocato in uno stanzino privo del tavolo da riunioni ed era stato privato RAGIONE_SOCIALEa funzione di dirigente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ; che la condotta posta in essere dall’RAGIONE_SOCIALE integrava gli estremi del mobbing o, quanto meno, RAGIONE_SOCIALEo straining ; che a causa di tale condotta il ricorrente aveva contratto un disturbo d’ansia con componente depressiva; che la predetta condotta aveva, inoltre, avuto pesanti ripercussioni sul ménage familiare e sulla vita di relazione del ricorrente; che il ricorrente aveva, perciò, diritto al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale subiti; tanto premesso, ha chiesto al Tribunale l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto di assegnazione alla dr.ssa
RAGIONE_SOCIALE‘incarico di Direttore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di L’RAGIONE_SOCIALE, con conseguente obbligo per l’ente di ripetere la procedura di interpello, la condanna RAGIONE_SOCIALE‘ al risarcimento dei danni da perdita di chance , pari ad € 116.600,00, l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare irrogata in data 31.08.2018, con conseguente condanna alla restituzione RAGIONE_SOCIALEa somma a tale titolo trattenuta, l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa valutazione espressa sulle performance del ricorrente per il 2018, con conseguente obbligo per l’ente di ripetere la relativa procedura, e la condanna al risarcimento dei danni subiti in quanto vittima di mobbing o di straining , pari ad € 90.750,00.
Nel costituirsi in giudizio, l preliminarmente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati; nel merito, ha ribadito la correttezza del proprio operato, sostenendo che la era stata considerata maggiormente idonea all’incarico anche in considerazione dei risultati conseguiti, avendo ricevuto sia nel 2015, sia nel 2016 una valutazione migliore rispetto al ; che la sanzione disciplinare non era stata irrogata a causa RAGIONE_SOCIALEe istanze di accesso civico presentate, bensì a causa RAGIONE_SOCIALE accessi indebitamente effettuati alle banche dati RAGIONE_SOCIALE per visualizzazioni e/o stampe di estratti contributivi riferiti ad una serie di dipendenti, già oggetto RAGIONE_SOCIALEe istanze di accesso civico; che la condotta posta in essere era aggravata dal ruolo dirigenziale del ricorrente ed aveva deteriorato il clima RAGIONE_SOCIALEe relazioni lavorative all’interno RAGIONE_SOCIALEa sede RAGIONE_SOCIALE di L’RAGIONE_SOCIALE; che gli accertamenti ispettivi erano stati disposti in quanto alcune richieste di accesso civico presupponevano la conoscenza di dati e informazioni che potevano essere acquisiti soltanto dalla consultazione RAGIONE_SOCIALEa posizione contributiva RAGIONE_SOCIALE interessati; che la valutazione RAGIONE_SOCIALEe performance del ricorrente per il 2018 era stata confermata dal Direttore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; che il cambiamento di stanza era stato determinato dal trasferimento RAGIONE_SOCIALEa sede RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ente in un nuovo stabile in condivisione con la sede RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con conseguente riduzione, per tutti, RAGIONE_SOCIALE spazi disponibili; che alle riunioni di direzione venivano convocati, a seconda dei casi, o i soli direttori RAGIONE_SOCIALEe sedi provinciali o i direttori ed i dirigenti RAGIONE_SOCIALEe aree manageriali regionali e solo occasionalmente tutti i dirigenti, ivi compreso, in tal caso, il ricorrente; che in data 21.12.2018, in vista del rientro in servizio del ricorrente, tutti
i funzionari RAGIONE_SOCIALEa sede RAGIONE_SOCIALE di L’RAGIONE_SOCIALE avevano espresso il proprio disagio e la propria preoccupazione, chiedendo che il ricorrente fosse destinato ad altro incarico.
Nel costituirsi in giudizio ha, a sua volta, ribadito la correttezza RAGIONE_SOCIALEa propria nomina, rilevando che l’attività lavorativa svolta all’estero dal ricorrente aveva ad oggetto esclusivamente il controllo RAGIONE_SOCIALEa conformità ai relativi capi tolati RAGIONE_SOCIALEe prestazioni rese dalle società incaricate dall’ di organizzare le vacanze studio; che la convenuta era in possesso non solo del diploma di laurea in giurisprudenza, richiesto per poter partecipare al concorso pubblico bandito nel 1988 dal Comune di L’RAGIONE_SOCIALE, ma anche del diploma di specializzazione in diritto sindacale; che dal 2009 al 2013 la convenuta non aveva diretto la sede RAGIONE_SOCIALE di L’RAGIONE_SOCIALE, bensì la sede RAGIONE_SOCIALE del capoluogo abruzzese. Ha, poi, sostenuto che la procedura ispettiva aveva avuto origine da una serie di segnalazioni che non riguardavano soltanto il ricorrente; che il ricorrente era residente a Roma, ragion per cui non poteva pretendere il rimborso dei costi di missione per una convocazione presso gli uffici romani d ell’ ; che il ricorrente non accettava il confronto verbale con la convenuta, suo superiore gerarchico, e non rispondeva al suo saluto; che al ricorrente non era mai stato revocato il potere di firma dei mandati di pagamento in Banca d’Italia, da esercitare in caso di assenza o di impedimento del direttore; che la valutazione espressa dalla convenuta era stata pienamente confermata dal direttore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; che il ricorrente era abilitato a collegarsi anche da remoto alla rete RAGIONE_SOCIALE‘Istit uto ed aveva potuto avvalersi di tale facoltà anche durante il periodo di sospensione dal lavoro; che con circolare n. 76/2018 la funzione di dirigente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era stata attribuita a tutti i direttori di sede RAGIONE_SOCIALE, ragion per cui anche i colleghi RAGIONE_SOCIALEa sede di Pescara e di RAGIONE_SOCIALEa sede di RAGIONE_SOCIALE ne erano stati privati; che la procedura di interpello indetta dall’RAGIONE_SOCIALE non era un concorso pubblico, bensì una procedura selettiva per titoli, ragion per cui il ricorrente poteva chiedere soltanto il risarcimento del danno patito a causa del mancato conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico; che il risarcimento del danno biologico non poteva essere parametrato alla retribuzione percepita.
Il Tribunale, istruita la causa mediante escussione di cinque testimoni; ritenuta la procedura di interpello ‘ conforme alle previsioni del regolamento di organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, adottato con determinazione del Presidente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE n. 100 del 17 luglio 2016 ‘; ritenuto, infatti, che in base al predetto regolamento, ‘ il ricorrente non avrebbe dovuto ricoprire necessariamente un incarico in un’area manageriale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poiché, in quanto assegnato alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poteva essere destinato dal Direttore RAGIONE_SOCIALE (…) tanto ad una area manageriale interna RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quanto ad una area manageriale di una RAGIONE_SOCIALEe 4 Direzioni territoriali ‘; rilevato che ‘ l’esame RAGIONE_SOCIALEe candidature ‘ era stato ‘ oggetto di valutazione da parte di una Commissione esaminatrice ‘, la quale aveva proceduto ‘ all’istruttoria, mediante esame dei curricula, RAGIONE_SOCIALEe relazioni dei candidati e RAGIONE_SOCIALEe preferenze espresse ‘ e sulla base di tale valutazione aveva ‘ individuato i dirigenti da sottoporre alla valutazione del DG ‘; rilevato che la valutazione aveva avuto ad oggetto
‘ anche le capacità individuali ed i risultati conseguiti in precedenza dai candidati nell’espletamento RAGIONE_SOCIALEe precedenti esperienze dirigenziali ‘; ritenuto non dimostrato ‘ che i soggetti designati fossero in possesso di capacità e di titoli inferiori a quelli del ricorrente ‘; rilevato, in particolare, che ‘ la valutazione RAGIONE_SOCIALEe competenze manageriali ‘ aveva portato ‘ a risultati massimi per la dott. , la quale aveva ‘ avuto sempre un punteggio di 10/10, ma non per il dott. ‘, il quale aveva ‘ avuto anche 9/10 ‘, che anche ‘ in occasione del conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico ad interim dal 1.1 al 28.2.2017 di direttore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ la dr.ssa aveva riportato un punteggio (166) superiore a quello (124) del ricorrente e che ‘ il risultato di performance per il 2015 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ‘ era stato ‘ il peggiore in ambito RAGIONE_SOCIALE ‘; ritenuto che ‘ l’avere effettuato accessi non giustificati da esigenze di servizio, in assenza di risultanze contrarie -tali non potendosi ritenere la mera allegazione di una generica segnalazione proveniente da un utente rimasto sconosciuto -integra una violazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e in materia di corretto uso RAGIONE_SOCIALEe banche dati, di cui rispettivamente all’allegato 2 RAGIONE_SOCIALEa Circolare n. 123/15 e RAGIONE_SOCIALEa circolare 135/15 ‘; rilevato che il direttore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva anche chiarito ‘ di aver ricevuto più segnalazioni, indipendenti tra loro, da parte di dipendenti RAGIONE_SOCIALEa sede RAGIONE_SOCIALE di L’RAGIONE_SOCIALE, i quali evidenziavano sospette richieste di accesso civico generalizzato con riferimento alle loro rispettive posizioni, presentate sia dallo stesso dott. che da altro funzionario, a seguito di un loro indebito accesso agli archivi visto che menzionavano dati personali che né l’uno, né l’altro potevano conoscere, ma che erano presenti, invece, negli archivi ‘; ritenuto che ‘ l’ipotesi sanzionatoria ‘ era stata ‘ congruamente individuata nella fattispecie di cui all’art. 4 comma 8 lett. a) del Regolamento di disciplina del personale con qualifica dirigenziale ‘ e che la sanzione irrogata doveva ritenersi ‘ congrua in ragione RAGIONE_SOCIALE addebiti contestati, dovendosi valutare con maggior rigore il caso, come quello in esame, in cui il dipendente riveste qualifica dirigenziale ‘; rilevato che la denuncia presentata all era stata archiviata ‘ per insussistenza RAGIONE_SOCIALEa natura ritorsiva RAGIONE_SOCIALE‘atto adottato nei confronti del whistle ‘; rilevato che l aveva ritenuto che il procedimento disciplinare promosso nei confronti del ricorrente non era ‘ pretestuoso ‘, atteso che lo stesso ricorrente aveva finito per ‘ ammettere di non aver effettuato gli accessi de quibus per finalità istituzionali ‘ e la protezione dovuta al whistle blower ‘ non può estendersi al caso in cui il lavoratore si improvvisi investigatore, violando le norme per raccogliere prove di illeciti nell’ambiente di lavoro ‘; ritenuto che, poiché l’ispezione era stata disposta ‘ in ragione di originarie segnalazioni provenienti da altri dipendenti, antecedenti alle denunce ‘ del , doveva ritenersi ‘ che l’irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione ‘ si ricollegasse ‘ non già alle varie segnalazioni inoltrate dal dott. , bensì agli indebiti accessi operati dal medesimo negli archivi , ragion per cui la sanzione irrogata non poteva ritenersi ‘ né ritorsiva, né pretestuosa, né discriminatoria ‘; rilevato che anche la Procura RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti per l’RAGIONE_SOCIALE, con nota del 14.01.2021, aveva comunicato ‘ l’archiviazione RAGIONE_SOCIALEa vertenza avente ad oggetto presunte illegittimità conseguenti all’accesso alla qualifica dirigenziale RAGIONE_SOCIALEa dott.ssa ; rilevato che
la scheda di valutazione del 2018 si era articolata ‘ per ogni parametro previsto nella scheda, in una parte motiva e nella conseguente attribuzione di un punteggio per singoli indicatori ‘, senza che emergessero ‘ profili di abnormità o irragionevolezza, tenuto conto del complessivo contesto di riferimento ‘; rilevato che anche per il 2019 il direttore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva evidenziato ‘ forti criticità nell’area affidata al ricorrente ‘; rilevato che ‘ per regolamento, il comitato direttori è composto soltanto dai direttori provinciali ‘, salva la ‘ facoltà del Direttore RAGIONE_SOCIALE ‘ di ‘ estenderlo di volta in volta anche ai dirigenti o funzionari ‘ la cui presenza venga ritenuta utile, e che il direttore RAGIONE_SOCIALE, mentre in un primo momento aveva esteso l’invito a tutti i dirigenti ‘ per poterli conoscere e dare anche RAGIONE_SOCIALE indirizzi (…) per il futuro, successivamente non più convocato i dirigenti RAGIONE_SOCIALEe aree manageriali comprese nelle direzioni provinciali (…) a meno che non vi fossero specifiche necessità riguardanti l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa riunione ‘; rilevato che il ricorrente non aveva mai contattato ‘ il Direttore RAGIONE_SOCIALE (…) per evidenziare situazioni di disagio ‘; rilevato che il mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALEa richiesta ‘ di considerare missione la convocazione in data 11.6.2018 del ricorrente presso gli uffici di Roma RAGIONE_SOCIALE era dipesa dal fatto che il risiedeva a Roma; rilevato che ‘ l’isolamento informativo lamentato dal ricorrente, per essere stato escluso, durante il periodo di sospensione, dalla conoscenza dei messaggi e RAGIONE_SOCIALEe circolari RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE stato smentito dai testi ‘; rilevato che durante il periodo di sospensione il ricorrente era stato ‘ contattato sia telefonicamente che per email dall’ufficio, senza successo, per comunicargli l’imminente trasferimento RAGIONE_SOCIALEa sede in altro stabile, avvenuta nel mese di novembre 2018 ‘; rilevato che ‘ nello stabile di INDIRIZZO tutti i dipendenti (compreso il Direttore RAGIONE_SOCIALE) stati sistemati in stanze più piccole di quelle che occupavano nella sede di INDIRIZZO ‘ e la stanza del ricorrente era ‘ un ufficio con le medesime dimensioni RAGIONE_SOCIALEe altre stanze singole ‘, mentre ‘ solo le stanze dei due Direttori RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE munite del tavolo riunioni ‘; rilevato che dalle ‘ 16 mail di convocazione alle riunioni da parte del Direttore RAGIONE_SOCIALE ‘ risultava che ‘ in alcuni casi stati convocati solo i direttori provinciali, in altri i direttori provinciali e i dirigenti RAGIONE_SOCIALEe aree manageriali regionali, in altri ancora anche i dirigenti RAGIONE_SOCIALEe aree manageriali provinciali, ed in quest’ultimo caso anche il dott. ‘; rilevato che l’istruttoria svolta aveva evidenziato ‘ un clima lavorativo poco sereno ‘, ma non erano state ‘ riscontrate condotte persecutorie o prevaricanti sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo ‘; ritenute, di conseguenza, infondate le domande del ricorrente; ritenuto che ‘ l’articolata e complessa ricostruzione in fatto RAGIONE_SOCIALE‘intera vicenda giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite ‘; tanto premesso, ha rigettato il ricorso e compensato tra le parti le spese di lite.
Con il primo motivo di gravame censura la sentenza per avere il Tribunale ritenuto legittimo il conferimento alla dr.ssa RAGIONE_SOCIALE‘incarico di Direttore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di L’RAGIONE_SOCIALE, senza effettuare alcuna istruttori a sul rispetto dei criteri di conferimento RAGIONE_SOCIALE incarichi dirigenziali, senza compiere alcun accertamento in ordine al possesso, da parte RAGIONE_SOCIALEa dei titoli di studio ed amministrativi necessari per acquisire la qualifica di dirigente RAGIONE_SOCIALE e senza
considerare né che nei verbali RAGIONE_SOCIALEa non c’è traccia di alcuna valutazione comparativa, né che nel provvedimento del direttore RAGIONE_SOCIALE manca ogni motivazione.
Le censure sono infondate.
Quanto alla prima censura, nella sentenza si dà atto che ‘ la valutazione RAGIONE_SOCIALEe competenze manageriali ha portato a risultati massimi per la dott. che ha sempre avuto un punteggio di 10/10, ma non per il dott. che ha avuto anche 9/10 ‘; che ‘ in occasione del conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico ad interim dal 1.1. al 28.2.2017 di direttore RAGIONE_SOCIALE di L’RAGIONE_SOCIALE (…) la dott. ha riportato (…) una valutazione di 166, mentre il ricorrente di 124 ‘; che ‘ il risultato di performance per il 2015 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, assegnata al ricorrente, è stato il peggiore in ambito RAGIONE_SOCIALE ‘. Pertanto, da un lato, non è vero che il Tribunale non ha effettuato alcuna istruttoria sul rispetto dei criteri di conferimento RAGIONE_SOCIALE incarichi dirigenziali, dall’altro, la scelta RAGIONE_SOCIALEa dr.ssa non appare affatto irragionevole, atteso che uno dei criteri di conferimento RAGIONE_SOCIALE incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19 D.Lgs 30.03.2001, n. 165 è, per l’appunto, costituito dai ‘ risultati conseguiti nell’amministrazione di appartenenza ‘ e dalla ‘ relativa valutazione ‘ ed analoga previsione contengono sia l’art. 20 del CCNL 2002 -2005 sul personale dirigente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE VI (‘ attitudini e capacità professionale del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati negli atti di indirizzo e programmazione RAGIONE_SOCIALE organi di vertice ‘), sia la determinazione 28.07.2016, n. 111 del Presidente RAGIONE_SOCIALE (‘ risultati conseguiti in precedenza e relativa valutazione con riferimento agli obiettivi fissati ‘).
Quanto alla seconda censura, nessuna richiesta di acquisizione dei titoli di studio ed amministrativi necessari per accedere alla qualifica dirigenziale è stata avanzata, relativamente alla posizione RAGIONE_SOCIALEa dr.ssa nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, mentre la richiesta successivamente avanzata in corso di causa è stata correttamente considerata tardiva, trattandosi di circostanze la cui rilevanza era già nota al ricorrente all’atto RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del giudizio: peraltro, dalla documentazione prodotta dalla stessa all’atto RAGIONE_SOCIALEa sua costituzione in giudizio risulta che la stessa ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’RAGIONE_SOCIALE in data 19.03.1991 ed il diploma di s pecializzazione in diritto sindacale del lavoro e RAGIONE_SOCIALEa previdenza sociale presso l’RAGIONE_SOCIALE in data 13.04.1999. Non a caso, la denuncia presentata dal alla Procura RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti, avente, per l’appunto, ad oggetto ‘ presunte illegittimità conseguenti all’accesso alla qualifica dirigenziale RAGIONE_SOCIALEa Dott.ssa , è stata archiviata in data 14.01.2021.
Quanto alle ulteriori censure, è vero che nei verbali RAGIONE_SOCIALEa Commissione esaminatrice si dà genericamente atto di procedere ‘ all’esame RAGIONE_SOCIALEe candidature presentate per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ sulla base dei ‘ criteri dettati per il
conferimento RAGIONE_SOCIALE incarichi dirigenziali dall’art. 19 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e dalla determinazione presidenziale n. 111 del 28 luglio 2016 ‘, nonché sulla base RAGIONE_SOCIALEe ‘ indicazioni del Direttore RAGIONE_SOCIALE relative all’applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa rotazione RAGIONE_SOCIALE incarichi, come stabilito nei Messaggi Hermes n. 485 del 30 gennaio 2017 e n. 598 del 7 febbraio 2017 ‘ (cfr. doc. n. 25) fascicolo di primo grado), senza comparare la posizione RAGIONE_SOCIALEa con quella del , e che il provvedimento di conferimento RAGIONE_SOCIALEe direzioni provinciali RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE adottato dal Direttore Generale RAGIONE_SOCIALE in data 23.02.2017 si limita a dare atto di avere esaminato ‘ gli esiti dei lavori RAGIONE_SOCIALEa Commissione ‘, nonché ‘ i curricula e le relazioni motivazionali dei dirigenti di II fascia di ruolo RAGIONE_SOCIALE ‘ (cfr. doc. n. 7) stesso fascicolo), ma è anche vero che la comparazione tra le due posizioni è stata effettuata dalla difesa RAGIONE_SOCIALE all’atto RAGIONE_SOCIALEa sua costituzione in giudizio e che la scelta RAGIONE_SOCIALEa dr.ssa considerate le pregresse esperienze lavorative RAGIONE_SOCIALEa medesima (direttore RAGIONE_SOCIALEa sede RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE L’RAGIONE_SOCIALE dall’01.02.2009 al 31.05.2013; responsabile RAGIONE_SOCIALE‘area manageriale RAGIONE_SOCIALE individuali, Coordinamento Agenzie e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa sede di L’RAGIONE_SOCIALE dall’01.06.2013 al 30.11.2014; responsabile RAGIONE_SOCIALE‘area manageriale Gestione Risorse presso la direzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dall’01.12.2014; direttore ad interim RAGIONE_SOCIALEa sede RAGIONE_SOCIALE del capoluogo abruzzese dall’01.01.2017) ed i risultati conseguiti (cfr. schede di valutazione relative agli anni 2014, 2015 e 2016: doc. n. 19), 20), 21) e 22) fascicolo di primo grado) non appare affatto irragionevole, mentre non può ritenersi decisiva, in senso contrario, la circostanza RAGIONE_SOCIALE‘avere il lavorato presso una pluralità di sedi con una pluralità di ruoli, in quanto anche la ha ricoperto una pluralità di ruoli, mentre l’avere lavorato in un numero maggiore di sedi non costituisce, di per sé, titolo preferenziale ai fini del conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico, così come tale non può essere considerato il fatto di avere svolto attività anche all’estero, non trattandosi di ‘ esperienze di direzione ‘, così come richiesto dall’art. 19 D.Lgs. n. 165/2001.
Pertanto, quand’anche si volesse ritenere il provvedimento di conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico di direttore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa sede di L’RAGIONE_SOCIALE viziato per carenza di motivazione, nessun risarcimento per perdita di chance potrebbe essere accordato al ricorrente, atteso che ‘ il risarcimento del danno da perdita di chance conseguente a procedura concorsuale illegittima deriva dall’elevata probabilità di esito vittorioso RAGIONE_SOCIALEa selezione, sicché la prova del nesso causale tra inadempimento datoriale e danno deve assumere connotati prossimi alla certezza ‘ (Cass. Lav., ord. 23.09.2024, n. 25442), presupposto che, nel caso di specie, non ricorre.
Quanto alla domanda di annullamento del provvedimento di assegnazione alla dr.ssa RAGIONE_SOCIALE‘incarico di direttore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa sede di L’RAGIONE_SOCIALE e di condanna RAGIONE_SOCIALE‘ ‘ a ripetere la procedura di valutazione di cui all’interpello del gennaio 2017 ‘, la sopravvenuta scadenza (a gennaio 2020, data di gran lunga anteriore alla proposizione RAGIONE_SOCIALEo stesso atto di appello) RAGIONE_SOCIALE‘incarico rende improponibile la domanda.
Infondato è anche il secondo motivo di gravame, con il quale il censura la sentenza per avere il Tribunale ritenuto legittima e congrua la sanzione disciplinare irrogata, senza considerare che la contestualità del relativo procedimento con le azioni intraprese dal ricorrente ne rende evidente il carattere ritorsivo, che, in ogni caso, è onere RAGIONE_SOCIALE‘ente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 bis D.Lgs. n. 165/2001, provare il contrario e tale prova non è stata fornita, che gli accessi sono stati eseguiti per ragioni di servizio, essendo stato il ricorrente sollecitato dall’utenza ad un più attento monitoraggio RAGIONE_SOCIALEa completezza dei dati contenuti nei registri informatici RAGIONE_SOCIALE ed avendo egli ricevuto dagli utenti, quale dirigente responsabile del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , segnalazioni circa gravi irregolarità nell’attribuzione RAGIONE_SOCIALE incarichi dirigenziali, che gli accessi eseguiti non sono 70, bensì 13, che per analoghe condotte altri dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘ non sono stati affatto sanzionati o hanno ricevuto sanzioni minime, che il ricorrente ha agito in buona fede, al solo scopo di fare luce su presunte condotte illegittime segnalate dall’utenza.
Invero, la tesi secondo la quale gli accessi sono stati eseguiti in buona fede, per ragioni di servizio, a seguito di segnalazioni ricevute dall’utenza circa l’incompletezza dei dati presenti nei registri informatici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e in ordine a gravi irreg olarità nell’attribuzione RAGIONE_SOCIALE incarichi dirigenziali non ha trovato alcun elemento di riscontro nelle risultanze istruttorie.
Infatti, l’unico elemento di prova in tal senso è costituito dalla deposizione resa dalla teste , figlia del ricorrente, la quale, sul punto, ha dichiarato: ‘ la circostanza mi è stata riferita da mio padre. Mio padre aveva ricevuto notizie dagli utenti che si meravigliavano del fatto che la Dr.ssa potesse rivestire il ruolo di Direttore. Quindi a causa di ciò mio padre fece gli accessi civici, sia quale cittadino, sia come partecipante all’interpello per chiarire la situazione ‘.
Ebbene, trattandosi di deposizione de relato actoris , alla testimonianza non può essere attribuito alcun valore probatorio (in tal senso, tra le altre, cfr. Cass. Civ., Sez. 1, ord. 20.02.2025, n. 4530, secondo la quale ‘ in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto RAGIONE_SOCIALE‘accertamento, fondamento storico RAGIONE_SOCIALEa pretesa; i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di costoro, e la rilevanza RAGIONE_SOCIALEe loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità ‘; nello stesso senso, cfr. Cass. Civ., Sez. 2, 05.01.1998, n. 43; Cass. Civ., Sez. 1, 03.04.2007, n. 8358; Cass. Civ., Sez. 1, 15.01.2015, n. 569).
Peraltro, la deposizione riguarda unicamente gli accessi relativi alla posizione RAGIONE_SOCIALEa dr.ssa e conferma che gli accessi sono stati effettuati dal non già per dovere di servizio, bensì ‘ sia quale cittadino, sia come partecipante all’interpello ‘, cioè per motivi personali, volti a tutelare la propria posizione lavorativa all’interno RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
E poiché è documentalmente provato (nonché ammesso dallo stesso ricorrente: cfr. dichiarazioni rilasciate agli ispettori RAGIONE_SOCIALE in data 06.03.2018, laddove il ha dichiarato: ‘ è un caso che i nominativi visualizzati corrispondono a quelli oggetto RAGIONE_SOCIALEe istanze di accesso civico generalizzato da me presentate all’RAGIONE_SOCIALE ‘) che sia le istanze di accesso civico, sia gli accessi alla posizione contributiva riguardano la posizione dei medesimi nominativi, tutti dirigenti o funzionari deve ritenersi provato che l’abusiva visualizzazione e/o stampa dei loro estratti contr ibutivi è stata, in realtà, effettuata per motivi personali, al solo fine di indagare sui curricula dei medesimi per verificare la legittimità RAGIONE_SOCIALEa loro nomina a dirigenti RAGIONE_SOCIALE‘ e, in particolare, la correttezza RAGIONE_SOCIALE‘esito RAGIONE_SOCIALE‘interpello al quale il aveva partecipato.
Ciò posto, la condotta posta in essere dal ricorrente non può ritenersi scriminata dall’applicazione RAGIONE_SOCIALEa tutela prevista (nel testo in vigore all’epoca dei fatti) dall’art. 54 bis D.Lgs n. 165/2001 -ai sensi del quale ‘ il pubblico dipendente che, nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘integrità RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione, segnala al responsabile RAGIONE_SOCIALEa prevenzione RAGIONE_SOCIALEa corruzione e RAGIONE_SOCIALEa trasparenza (…) ovvero all’RAGIONE_SOCIALE, o denuncia all’autorità giudiz iaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.(…) È a carico RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione pubblica (…) dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall’amministrazione o dall’ente sono nulli ‘ -in quanto la tutela ivi prevista non si estende agli atti di indagine abusivamente posti in essere dal whistle blower per l’accertamento dei fatti oggetto di segnalazione.
In tal senso si è ripetutamente espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale ‘ la normativa di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, ex art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 ratione temporis applicabile (c.d. “whistleblowing”), non può essere estesa fino a ricomprendere improprie attività investigative poste in essere dal lavoratore, in violazione dei limiti di legge, per raccogliere prove di illeciti nell’ambiente di lavoro, né può riconoscersi efficacia scriminante alle segnalazioni effettuate per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti dei superiori ‘ (Cass. Lav., 27.06.2024, n. 17715; nello stesso senso, cfr. Cass. Lav., ord. 31.03.2023, n. 9148, secondo la quale ‘ la normativa
di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, ex art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dalla l. n. 190 del 2012 (c.d. ‘whistleblowing’), salvaguarda il lavoratore da reazioni ritorsive dirette ed indirette provocate dalla sua denuncia e dall’applicazione di sanzioni disciplinari ad essa conseguenti, ma non istituisce un’esimente generalizzata per tutte le violazioni disciplinari che il dipendente, da solo o in concorso con altri, abbia commesso ‘).
Negli stessi termini si è espressa anche l’RAGIONE_SOCIALE, la quale, con delibera del 04.03.2020, ha disposto l’archiviazione del ‘ procedimento sanzionatorio avviato ‘ su denuncia del ricorrente ‘ nei confronti del direttore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , dott.ssa -autrice del provvedimento sanzionatorio irrogato al -‘ per insussistenza RAGIONE_SOCIALEa natura ritorsiva RAGIONE_SOCIALE‘atto adottato nei confronti del whistleblower ‘, rilevando, tra l’altro, che ‘ la protezione posta dalla legge 179/2017 non può estendersi ai casi in cui il lavoratore si improvvisi investigatore violando le norme per raccogliere prove di illeciti nell’ambiente di lavoro. La tutela opera, infatti, solo nei confronti di chi segnala no tizie di un’attività illecita, acquisite nell’ambiente e in occasione del lavoro, non essendo ipotizzabile una tacita autorizzazione a improprie e illecite azioni di indagine ‘.
L’accertata sussistenza RAGIONE_SOCIALEa violazione contestata esclude il carattere ritorsivo del provvedimento impugnato, avendo l dimostrato che la sanzione impugnata è stata motivata ‘ da ragioni estranee alla segnalazione stessa ‘.
Né ad una diversa conclusione possono condurre la tempistica del procedimento, la (asserita) contestazione di un numero di accessi superiore a quello effettivo e la (asserita) disparità di trattamento rispetto alle misure adottate per casi similari.
Quanto alla tempistica, la richiesta di verifica ispettiva è stata inoltrata dalla dr.ssa , direttore RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE, in data 05.02.2018 (cfr. doc. n. 21) fascicolo parte attrice di primo grado), a distanza di appena una settimana dal primo esposto presentato dal alla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di L’RAGIONE_SOCIALE, e non vi è alcun elemento per ritenere che, all’epoca, l’autore RAGIONE_SOCIALEa richiesta fosse a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘esposto; al contrario, poiché risulta che in data 26.01.2018 la dr.ssa aveva ricevuto da parte di dipendenti tre segnalazioni di possibile accesso indebito ai propri dati personali (in tal senso, cfr. delibera RAGIONE_SOCIALE del 04.03.2020), è ragionevole ritenere che l’iniziativa non sia stata de terminata dalla presentazione RAGIONE_SOCIALE‘esposto, bensì dalle segnalazioni ricevute (così come rappresentato nella richiesta di verifica ispettiva).
D’altronde, la richiesta di verifica non è stata limitata alla posizione del ricorrente, ma ha riguardato anche il collega , il quale non aveva presentato alcun esposto nei confronti dei dirigenti RAGIONE_SOCIALE
Quanto al numero di accessi eseguiti, la circostanza che ‘ 14 visualizzazioni risultano replicate ‘ non è, di per sé, significativa, trattandosi di visualizzazioni riferite ai medesimi nominativi, ma eseguite in tempi diversi. In ogni caso, anche a voler accedere alla tesi del ricorrente, secondo la quale le visualizzazioni sono state soltanto 13, anziché 70, ci troviamo pur sempre in presenza di un numero di operazioni di gran lunga superiore agli accessi eseguiti sia dal collega (al quale sono stati contestati 6 accessi), sia dai 13 dipendenti ai quali è stata irrogata la sanzione del rimprovero scritto (ai quali è stato contestato un solo accesso), eseguite al fine di indagare sui curricula dei propri colleghi di lavoro.
Quanto, infine, alla (asserita) disparità di trattamento rispetto ai colleghi autori di analoghe condotte, invero, ‘ a seguito RAGIONE_SOCIALE accertamenti effettuati dall’Ufficio Ispettivo RAGIONE_SOCIALE‘ è emerso che anche altri dipendenti, oltre al dott. e a , avevano effettuato accessi non autorizzati. E, proprio come avvenuto per il dott. , tali dipendenti sono stati convocati in audizione dagli ispettori; all’esito RAGIONE_SOCIALEe verifiche, per cinque di essi non è stato avviato il procedimento disciplinare in quanto i relativi accessi risultavano debitamente autorizzati dai diretti interessati; mentre per altri 13 è stata irrogata la sanzione del rimprovero scritto, avendo ciascuno di essi effettuato un solo accesso non autorizzato. Al dipendente , che invece aveva effettuato 6 visualizzazioni sulla posizione dei colleghi, è stata comminata la sanzione RAGIONE_SOCIALEa sospensione dal servizio con trattenuta RAGIONE_SOCIALEa retribuzione, in misura di 5 giorni ‘ (cfr. pag. 18) delibera del 04.03.2020). Pertanto, la maggiore gravità RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogata al si giustifica in considerazione sia del maggior numero di accessi eseguito, sia RAGIONE_SOCIALEe finalità perseguite, sia RAGIONE_SOCIALEa qualifica dirigenziale del ricorrente, tale da comportare una maggiore esposizione all’interno RAGIONE_SOCIALE‘ambiente di lavoro ed un maggiore grado di consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa illiceità RAGIONE_SOCIALEa propria condotta.
Né può ritenersi che non avendo ricevuto alcuna ‘ comunicazione di avvio del procedimento ispettivo ‘ il non ha avuto ‘ alcuna possibilità di verificare i 70 accessi ‘ che gli sono stati contestati (cfr. pag. 36) RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello), in quanto al ricorrente è stato fornito l’elenco RAGIONE_SOCIALE accessi eseguiti, su ognuno dei quali il ha preso specificamente posizione; quanto, poi, al fatto che ‘ la contestazione disciplinare (…) è stata comunicata attraverso la PEI, cioè per Posta Elettronica Istituzionale, dando evidenza e conoscenza di questo fatto, altrimenti riservato, a tutta la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE de L’RAGIONE_SOCIALE ‘, si tratta di circostanza nuova, introdotta per la prima volta in appello, in violazione del divieto posto dall’art. 437 C.P.C..
Correttamente, perciò, il giudice di prime cure ha ritenuto legittima la sanzione irrogata.
Infondato è anche il terzo motivo di gravame, con il quale il censura la sentenza per avere il Tribunale ritenuto corretta la valutazione ricevuta per le performance del 2018, senza considerare che ad eccezione del biennio 2018/2019 le performance del ricorrente erano sempre state valutate come eccellenti, che il suo
gruppo di lavoro aveva percepito l’incentivo per intero, che una valutazione così negativa, peraltro espressa da un valutatore in posizione di presumibile conflitto di interessi, non poteva che essere considerata ritorsiva.
Invero, la circostanza di avere sempre ricevuto valutazioni positive fino al 2018 non è, di per sé, significativa, essendo la valutazione ancorata ai risultati RAGIONE_SOCIALEe performance raggiunte anno per anno; peraltro, l’appellante non censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale afferma che ‘ il risultato di performance per il 2015 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE L’RAGIONE_SOCIALE, assegnata al ricorrente è stato il peggiore in ambito RAGIONE_SOCIALE ‘, il che smentisce, almeno in parte, la sua tesi.
Neppure possono essere considerati indice RAGIONE_SOCIALE‘erroneità RAGIONE_SOCIALEa valutazione i positivi risultati raggiunti dal gruppo diretto dal , in quanto il punteggio più basso (1) è stato ottenuto dal ricorrente proprio con riferimento alla capacità di ‘ interagire con i collaboratori, comprendere le esigenze e condividere gli obiettivi comuni ‘, essendo stato contestato al ricorrente di avere ‘ difficoltà di stabilire rapporti lavorativi proficui con il personale, con pregiudizio nella gestione e valorizzazione RAGIONE_SOCIALEe risorse umane ‘, valutazione che trova pieno riscontro nelle risultanze istruttorie, risultando documentalmente che con nota del 21.12.2018 al direttore RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE tutti i responsabili di posizione organizzativa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE hanno espresso ‘ la loro preoccupazione e il loro dissenso ‘ al rientro in servizio del , ‘ considerato che il clima creato dal Dirigente, per le vicende ben note ‘ alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, evidenziava ‘ incompatibilità e pregiudizio per una serena attività lavorativa di tutti i dipendenti RAGIONE_SOCIALEa sede stessa ‘ ed hanno chiesto, perciò, ‘ di porre in atto qualsiasi possibile iniziativa affinché il Dirigente in questione assegnato ad altro adeguato incarico in altra RAGIONE_SOCIALE ‘ (cfr. doc. n. 49) fascicolo di primo grado) (significativa anche la deposizione RAGIONE_SOCIALEa teste collega di lavoro del ricorrente, la quale, sul punto, ha dichiarato: ‘ il dr. , ad un certo punto, ha iniziato ad avere atteggiamenti particolari anche con me, ad esempio non rispondeva al mio saluto, trovava pretesti per scrivere mail al fine di mettere in discussione il mio operato ‘).
Né, infine, può ritenersi decisivo, al fine di considerare ritorsiva la valutazione, il fatto che il valutatore, dr.ssa fosse ‘ presumibilmente in conflitto di interessi ‘, in quanto il suo giudizio è stato integralmente confermato dalla dr.ssa , direttore RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE.
Correttamente, perciò, il giudice di prime cure ha ritenuto legittima la valutazione RAGIONE_SOCIALEe performance del ricorrente.
Infondato, infine, è il quarto motivo di gravame, con il quale il censura la sentenza per avere il Tribunale escluso che la condotta posta in essere dall possa integrare gli estremi del mobbing o RAGIONE_SOCIALEo straining , senza considerare il processo
di progressiva emarginazione subito dal ricorrente, il quale è stato collocato in una stanza angusta ed isolata, pur essendone disponibile un’altra ben più adeguata, rimasta inutilizzata, non è stato più invitato alle riunioni RAGIONE_SOCIALEa dirigenza, è stato privato del potere di firma sui mandati di pagamento, sugli ordinativi e sui trasferimenti di fondi ed ha invano inviato decine di candidature per interpelli, mai prese in considerazione dall’ente.
Quanto alla prima circostanza, il ricorrente non censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale afferma che ‘ nello stabile di INDIRIZZO tutti i dipendenti (compreso il direttore RAGIONE_SOCIALE) sono stati sistemati in stanze più piccole di quelle che occupavano nella sede di INDIRIZZO, ma la stanza del dr. non è uno stanzino, ma un ufficio con le medesime dimensioni RAGIONE_SOCIALEe altre stanze singole ‘ e soltanto ‘ le stanze dei due Direttori RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono munite del tavolo riunioni e sono senz’altro le più spaziose ‘, mentre ‘ per quanto riguarda i dirigenti gli uffici sono tutti RAGIONE_SOCIALEe medesime dimensioni ‘ ed il fatto che al secondo piano esistesse ‘ una stanza dirigenziale (…) in prossimità di quella del direttore ‘ che era stata tenuta vuota è circostanza nuova, dedotta per la prima volta in appello, in violazione del divieto previsto dall’art. 437 C.P.C..
Quanto alla partecipazione alle riunioni RAGIONE_SOCIALEa dirigenza, l’appellante non contesta l’affermazione RAGIONE_SOCIALE‘ integralmente recepita dalla sentenza impugnata, secondo la quale ‘ dalle 16 mail RAGIONE_SOCIALEe convocazioni (…) emerge che il o ha convocato soltanto i direttori, o ha convocato i direttori e i dirigenti RAGIONE_SOCIALEe aree manageriali regionali, oppure ha convocato tutti, compreso il ‘ (cfr. pag. 100) memoria di costituzione di primo grado), circostanza confermata dalla documentazione prodotta (cfr. doc. n. 48) fascicolo di primo grado), né censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale afferma che ‘ per regolamento, il comitato direttori è composto soltanto dai direttori provinciali ‘ ed è ‘ facoltà del Direttore RAGIONE_SOCIALE estenderlo di volta in volta anche ai dirigenti e funzionari che possono essere utili nella discussione del momento ‘ e che ‘ pur estendendo il Direttore RAGIONE_SOCIALE a tutti i dirigenti, nel primo periodo RAGIONE_SOCIALE‘incarico, l’invito a partecipare per poterli conoscere e dare anche RAGIONE_SOCIALE indirizzi che potessero valere per il futuro, successivamente non ha più convocato i dirigenti RAGIONE_SOCIALEe aree manageriali comprese nelle direzioni provinciali e, quindi, tutti gli altri colleghi che si trovavano nello stesso ruolo del dr. , a meno che non vi fossero specifiche necessità riguardanti l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa riunione ‘. Part
Quanto alla privazione del potere di firma sui mandati di pagamento, sugli ordinativi e sui trasferimenti di fondi, l’appellante non contesta né che ‘ l’abilitazione per la firma digitale dei pagamenti presso la Banca d’Italia non è stata mai revocata dal Direttore di sede ‘, circostanza confermata dalla documentazione prodotta (cfr. doc. n. 5) fascicolo di primo grado), né che ‘ la firma viene richiesta ai sostituti ‘ soltanto ‘ in caso di assenza o di impedimento del Direttore ‘, né che la dr.ssa
‘ si assenta assai di rado ‘ (cfr. pag. 17) memoria di costituzione di primo grado).
Del tutto generica, infine, è l’affermazione di avere invano inviato decine di candidature per interpelli, mai prese in considerazione dall’ente.
Quanto al fatto di essere stato ‘ estraniato da ogni rapporto relativo all’attuazione del d.lgs. 2008 n. 81 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ‘, di non avere ancora ricevuto ‘ a distanza di oltre un anno dal suo trasferimento, il suo strumentario (due pacchi rimasti in sede a L’RAGIONE_SOCIALE) ‘, di non avere ‘ ricevuto il trattamento di missione sia per il viaggio di presa di servizio da Mantova a L’RAGIONE_SOCIALE (…) come per altri viaggi ‘, di essere stato ‘ escluso dagli inviti per le inaugurazioni RAGIONE_SOCIALEe iniziative d’istituzione dei Poli previdenziali dove veniva invitata sempre tutta la dirigenza ‘, di essere stato successivamente ‘ assegnato nella Filiale di Roma Centro, che, però, a distanza di appena un anno, chiusa ‘ (cfr. pag. 48/50 RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello), si tratta di circostanze nuove (peraltro in parte riferibili ad una fase del rapporto di lavoro successiva al deposito del ricorso di primo grado ed, in quanto tale, estranea all’oggetto del presente giudizio), ded otte per la prima volta in appello, in violazione del divieto previsto dall’art. 437 C.P.C..
Correttamente, perciò, il giudice di prime cure ha escluso che il ricorrente sia stato vittima di mobbing o di straining .
Infondato è anche l’appello incidentale proposto tanto dall quanto dalla con il quale entrambi gli appellati censurano la sentenza per avere il Tribunale disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite in assenza dei relativi presupposti.
Infatti, è vero che ‘ l’articolata e complessa ricostruzione in fatto RAGIONE_SOCIALE‘intera vicenda ‘ non costituisce, di per sé, grave ed eccezionale ragione per disporre la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, ma è anche vero che tali devono, invece, considerarsi l’assenza di motivazione nel provvedimento di nomina RAGIONE_SOCIALEa e l’assenza, nelle schede RAGIONE_SOCIALEa commissione esaminatrice, di ogni traccia di comparazione tra la posizione del e quella RAGIONE_SOCIALEa elementi che possono ragionevolmente avere indotto il a dubitare RAGIONE_SOCIALEa correttezza RAGIONE_SOCIALEa scelta operata dall’ente.
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni esposte, sia l’appello principale proposto dal , sia gli appelli incidentali proposti dall e dalla devono, pertanto, ritenersi infondati e devono, di conseguenza, essere rigettati.
La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione, tra le parti, RAGIONE_SOCIALEe spese di lite del grado.
Si dà atto che per tutte le parti sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
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dà atto che per tutte le parti sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
L’RAGIONE_SOCIALE, 20 marzo 2025
Il Presidente estensore (AVV_NOTAIO NOME COGNOME)