Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10694 Anno 2023
Civile Sent. Sez. L Num. 10694 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/04/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 22676/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIOto NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
–ricorrente–
-contro-
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
–controricorrente–
nonché contro
NOME – ISG RAGIONE_SOCIALE NOME –RAGIONE_SOCIALE;
-intimato-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 350/2018, depositata il 30/05/2018, R.G.N. 8115/2013; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 07/02/2023 dal
Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME;
il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, visto l’art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176 e l’art. 8 del D.L. n. 198 del 2022, ha depositato conclusioni scritte.
Fatti di causa
La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede, ha accertato e dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) a decorrere dal 27/3/2001, con conseguente diritto del lavoratore alla riammissione in servizio, e condannato la società a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una somma pari alle retribuzioni proprie dell’inquadramento professionale da ultimo riconosciuto.
la Corte di merito, in particolare, premesso in fatto che il lavoratore era stato dipendente di varie società sub-appaltatrici (da ultimo RAGIONE_SOCIALE, che lo aveva licenziato in data 22/10/2008 per giustificato motivo oggettivo consistente nel mancato rinnovo del contratto di sub-appalto), riteneva dimostrato che il lavoratore medesimo aveva prestato la sua attività in tutto il periodo (2001 -2008) quale addetto alla conduzione della centrale termica, idrica e frigorifera dell’RAGIONE_SOCIALE (Istituto Tumori NOME in Roma, già RAGIONE_SOCIALE) nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, appaltatrice del servizio, con assunzione del rischio e della gestione di impresa; giudicava, pertanto, trattarsi di fattispecie di appalto non genuino con le conseguenze giuridiche della somministrazione di lavoro irregolare, ossia costituzione del rapporto di lavoro alle dirette
dipendenze del soggetto utilizzatore ai sensi degli artt. 27 e 29 d. lgs. n. 276/2003; come in primo grado, non venivano accolte le domande proposte nei confronti dell’IRE.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE con quattro motivi, cui ha resistito NOME COGNOME con controricorso. Non si è costituito IRE, nei cui confronti non sono state formulate domande in questa sede. Entrambe le parti costituite hanno comunicato memorie per l’udienza camerale fissata .
La causa è stata rimessa da udienza camerale all’odierna udienza pubblica; il PG ha depositato conclusioni scritte per l’accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; parte controricorrente ha depositato ulteriore memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, parte ricorrente deduce nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla domanda relativa al merito del licenziamento intimato al COGNOME. COGNOME da RAGIONE_SOCIALE, in violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, c omma 1, n. 4, c.p.c.).
Con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 3 -bis, d. lgs. n. 276/2003, per non avere la Corte d’Appello imputato alla società ricorrente il licenziamento intimato al sig. COGNOME (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), quale atto di gestione del sommini stratore produttivo di effetti nei confronti dell’effettivo utilizzatore.
Con il terzo motivo, in subordine, la sentenza impugnata viene censurata per nullità per vizio di ultrapetizione, in violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), assumendo non essere stata formulata domanda di pagamento delle retribuzioni nei suoi confronti.
Con il quarto motivo, in via ulteriormente subordinata, per nullità per omessa pronuncia sull’eccezione relativa all’ aliunde perceptum
et percipiendum , in violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.).
I primi due motivi, che riguardano la richiesta di imputazione del licenziamento operato dal datore di lavoro formale al datore di lavoro ritenuto sostanziale e la sua valutazione di legittimità, possono essere esaminati congiuntamente perché connessi, e non sono fondati.
La norma di cui all’art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 276/2003, ratione temporis applicabile al rapporto per cui è causa, dispone: ‘ Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzio ne di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2 ‘. Tale norma richiamata disponeva che, in caso di somministrazione irregolare ai sensi del comma 1, ‘… tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione ‘.
Attualmente le conseguenze della somministrazione irregolare sono regolate dall’art. 38 d.lgs. n. 81/2015,
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l’art. 80 -bis D.L. n.
34/2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020) ha dispo sto: ‘ Il secondo periodo del comma 3 dell’art. 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o gestione del rapporto, per il periodo nel quale la somministrazione ha luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento ‘.
Alla luce di tale evoluzione normativa, nel caso in esame deve escludersi, in primo luogo, la dedotta omissione di pronuncia sul merito del licenziamento, da parte della sub-appaltatrice per cessazione del sub-appalto, in quanto la Corte di merito ha ricostruito, con accertamento istruttorio in fatto congruo e motivato, e perciò non censurabile in questa sede, in termini di appalto non genuino il rapporto tra l’effettiva utilizzatrice della prestazione lavorativa, ossia la società che si occupava, con assunzione del rischio e della gestione d’impresa, della conduzione della centrale termica dello stabilimento ospedaliero, perché tale attività non coinvolgeva la formale datrice di lavoro, una delle sub-appaltatrici, incaricata di sola attività manutentiva, ben diversa dalla conduzione. Da tale ricostruzione fattuale si desume che il potere di recesso doveva essere esercitato dal contraente reale e non già da quello fittizio.
In secondo luogo, sotto il profilo della volontà del datore di lavoro sostanziale di avvalersi del licenziamento del lavoratore operato del subappaltatore (non genuino e quindi equiparato a somministratore di lavoro irregolare) quale atto di gestione del rapporto di lavoro,
osserva il Collegio che tale interpretazione è preclusa dal disposto della norma di cui al l’art. 80 -bis D.L. n. 34/2020, sopra riportata.
P rima dell’approvazione d i tale norma interpretativa, alcuni precedenti di questa Corte si erano espressi nel senso che, in tema di somministrazione irregolare, nell’ipotesi di costituzione del rapporto di lavoro direttamente in capo all’utilizzatore ai sensi dell’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, fosse onere del lavoratore impugnare il licenziamento nei confronti di quest’ultimo, posto che, in virtù del subentro disposto ex lege , gli atti di gestione compiuti dal somministratore producono nei confronti dell’utilizzatore tutti gli effetti negoziali, anche modificativi del rapporto di lavoro, ivi incluso il licenziamento (Cass. n. 17969/2016; conf. Cass. n. 6668/2019) . D’altra parte, in via generale, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che nell’ipotesi di interposizione fittizia nel rapporto di lavoro, il potere di recesso deve essere esercitato dal contraente reale e non già da quello fittizio, con conseguente inefficacia del recesso intimato dal soggetto interposto (cfr. Cass. n. 22487/2019 e giurisprudenza ivi richiamata).
In tale contesto normativo ed interpretativo, la norma di cui al l’ar t. 80bis D.L. n. 34/2020 cit. deve qualificarsi effettivamente come norma di interpretazione autentica, della quale possiede i requisiti essenziali, riscrivendo una regola di giudizio che, lungi dal determinare l’esito di specifiche ed individuate controversie, è destinata ad operare in termini generali per le controversie già avviate come per quelle future, rispetto alle quali assume anche un evidente scopo preventivo. La norma manifesta espressamente l’intento di precisare e chiarire la portata della norma interpretata e si limita ad intervenire, con effetti retroattivi, soltanto su quei suoi profili applicativi che avevano dato luogo ad incertezze. Inoltre, il suo contenuto normativo corrisponde ad uno dei possibili significati da ascrivere alla norma interpretata: a fronte della portata ampia del sintagma “atti di gestione”, il legislatore del
2020 ha optato per una interpretazione chiarificatrice, mediante l’esclusione dalla nozione di atto ‘ di gestione ‘ del rapporto di quella di recesso dal rapporto. Tale opzione deve ritenersi consentita dal testo della disposizione, e diretta a delimitarne la portata al fine di evitare dubbi interpretativi sostanziali (cfr., sui limiti dell’interpretazione autentica, Cass. n. 677/2008).
Del resto, secondo la giurisprudenza di legittimità costituzionale, la norma di interpretazione autentica può essere adottata non solo per ovviare ad una situazione di grave incertezza normativa o a forti contrasti giurisprudenziali, ma anche nei casi in cui il legislatore si limiti a selezionare uno dei possibili significati che possono ricavarsi dalla disposizione interpretata (rimanendo entro i possibili confini interpretativi) o anche per superare un orientamento giurisprudenziale, sempre che l’opzione ermeneutica prescelta rinvenga il proprio fondamento nella cornice della norma interpretata (v. Corte Cost. n. 227/2014, n. 209/2010, n. 24/2009).
Parimenti, nell’ottica della Corte EDU, la legge interpretativa può risultare non conforme alla Convenzione europea dei Diritti Umani ove venga utilizzata dallo Stato quale strumento d’intromissione nel corretto svolgimento dell’amministrazione della giustizia, in violazione quindi dell’art. 6, par. 1, CEDU, dovendosi operare un bilanciamento tra i motivi di interesse generale a giustificazione dell’atto normativo interpretativo, e le posizioni soggettive dei singoli incise dallo stesso (v., tra le molte, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE Permanent RAGIONE_SOCIALE et RAGIONE_SOCIALE c. Regno Unito , 23 ottobre 1997, § 112, M.C. e altri c. Italia , 3 settembre 2013), problematica non sussistente (né sollevata)nel caso concreto.
Il terzo motivo non è fondato, perché, dal tenore del ricorso e delle conclusioni del lavoratore in primo grado (come riportati in questa sede), emerge la richiesta del lavoratore di costituzione di rapporto di lavoro in capo al committente con tutte le conseguenze retributive e risarcitorie di legge e come specificato nelle conclusioni. Si è
dunque in presenza di un’ ipotesi di interpretazione della domanda, comunque riservata al giudice di merito, e non di una questione di attribuzione di un bene della vita non richiesto (cfr. Cass. n. 16608/2021; v. anche Cass. S.U. n. 2990/2018 sull’obbligo del committente di corrispondere la retribuzione in ipotesi di interposizione illecita di manodopera).
Neppure è accoglibile il quarto motivo, atteso che il datore di lavoro che invochi l’ aliunde perceptum da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di fatto specifiche e, ai fini dell’assolvimento del relativo onere della prova su di lui incombente, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative. (Cass. n. 2499/2017).
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte controricorrente (AVV_NOTAIO) dichiaratosi antistatario .
A l rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali.
Non vi è luogo a provvedere sulla richiesta di correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza impugnata con riguardo al procuratore del lavoratore in questa sede controricorrente, spettando la competenza per la correzione al giudice del provvedimento di cui è richiesta la correzione (cfr. Corte Cost. n. 335/2004, §3.3., con cui si chiarisce che la regola per cui il procedimento di correzione è insensibile alla proposizione dell’impugnazione ed è di competenza del giudice che ha emesso il provvedimento affetto da errore non prevede, proprio a seguito dell’intervento del giudice delle leggi, alcuna eccezione).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.500 per compensi professionali, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi.
Ai sensi dell’ar t. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2023.