Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10721 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10721 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/04/2023
sul ricorso 25042/2018 proposto da:
NOME COGNOME; COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrenti –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO , dal quale è rappres. e difesa, con procura speciale in calce al controricorso;
–controricorrente–
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione amministrativa, in persona del legale rappres.p.t.;
-intimata- avverso la sentenza n. 3792/2018, emessa dalla Corte d’appello di ROMA, depositata il 5/6/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con citazione notificata il 19.1.2012, NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero innanzi al Tribunale di Roma l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, esponendo che: nel 2008 la predetta banca aveva concesso alla famiglia COGNOME e alle società ad essa riconducibili aperture di credito su contratti di conto corrente per complessivi euro 3.400.000,00 a condizione che le somme erogate fossero utilizzate per sottoscrivere l’aumento di capitale deliberato dalla stessa banca attraverso operazioni di finanziamento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, controllata dalla RAGIONE_SOCIALE; le operazioni erano state eseguite in violazione dell’art 2358 c .c. in quanto prestiti concessi e finalizzati unicamente all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni proprie, violazione censurata in sede d’ispezione della Banca d’Italia, comportando la n ullità dei finanziamenti e della conseguente sottoscrizione di azioni proprie; a fronte del rilascio di ipoteca, la banca aveva stipulato una nuova apertura di credito in conto corrente sino a ll’importo di euro 3.500.000,00.
Ciò premesso, gli attori, sul rilievo di essere stati vittime di un piano illecito che li aveva ingiustamente esposti ad obbligazioni di restituzione in fa vore dell’RAGIONE_SOCIALE, cessionaria della banca MB, chiesero l’accertamento dell’insussistenza di ogni credito vantato dalla convenuta e dell’inefficacia dell’iscrizione ipotecaria.
L’RAGIONE_SOCIALE si costituì eccepen do l’infondatezza della domanda. Si costituì anche la banca RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione coatta amministrativa , eccependo l’improcedibilità della domanda.
Con ordinanza del 27.5.13 fu ingiunto agli attori, ex art. 186 ter , c.p.c., il pagamento della somma di euro 3.763.133,87 oltre i richiesti interessi. Successivamente, il Tribunale rigettò la domanda degli attori,
condannando gli stessi al pagamento della suddetta somma in favore dell’RAGIONE_SOCIALE.
Gli attori proposero appello, respinto con sentenza depositata il 5.6.18 dalla Corte d’appello , osservando che: gli appellanti non avevano offerto prove dei fatti esposti; era dunque da escludere il nesso causale e il collegamento, anche temporale, tra le varie operazioni d’investimento; non sussisteva altresì dimostrazione del nesso causale tra le tre operazioni di sottoscrizione di capitale della banca MB (avvenute tra il 13.6.08 e il 28.7.08) e i suddetti finanziamenti;
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono in cassazione con quattro motivi. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEp.RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria. Non si è costituita la banca MB s.p.a.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2359, 2697, c.c., 115, 116 c.p.c., nonché omessa motivazione di fatti decisivi, per aver la Corte d’appello respinto l’eccezione di nullità del contratto di apertura di credito; in particolare, i ricorrenti censurano la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di esaminare la circostanza determinante, ai fini della nullità ex art. 2358 c.c., per cui le azioni acquistate dalla società controllata erano state pagate con somme oggett o dell’apertura di credito della controllante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quale a sua volta aveva ricevuto le somme attraverso l’ apertura di credito ottenuta dal padre di NOME COGNOME il quale ultimo deteneva il 99% delle azioni della controllante stessa.
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116, c.p.c., nonché motivazione apparente, per aver la Corte d’appello ritenuto generica la prova testimoniale richiesta diretta a dimostrare la nullità del contratto di apertura del credito in conto
corrente, e per aver ritenuto che i documenti prodotti non fornissero tale prova.
Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 38 TUB, 115,116, c.p.c., per aver la Corte territoriale omesso di rileva re l’autonoma nullità del contratto di apertura di credito atteso il superamento del limite di finanziabilità; al riguardo, i ricorrenti deducono la nullità del contratto bancario poiché la somma concessa a titolo di mutuo ipotecario era destinata esclusiv amente ad ‘elasticità di cassa’, sicché l’inosservanza di tale finalità aveva comportato la nullità dello stesso mutuo di scopo poiché diretto unicamente a realizzare un’operazione simulata in quanto dissimulante l’effettiva volontà delle parti di apportar e capitale per l’acquisto, da parte della RAGIONE_SOCIALE, delle azioni della banca RAGIONE_SOCIALE , coevo all’apertura di credito del 15.2.08.
Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1343, 1344, 1345, 1362, 1418, 2358, c.c., 39 TUB, per aver la Corte d’appello erroneamente interpretato i fatti e i documenti di causa, escludendo che l’apertura di credito in questione sia stata destinata ad estinguere i debiti derivanti dalle due aperture di credito concesse dalla stessa banca RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE e a NOME RAGIONE_SOCIALE il quale, attraverso la società RAGIONE_SOCIALE, controllata dalla prima (e della quale il predetto NOME è titolare del 99% del capitale sociale) aveva acquistato le azioni MB della cui nullità si controverte.
Il ricorso è inammissibile. Le Sezioni Unite hanno affermato che, in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma
materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti (Cass., S.U. n.36057/2022).
6. In tal senso, si è osservato (Cass. 4069/2020; Cass. 16040/2020; Cass. 905/2021) che è inammissibile il ricorso per cassazione quando la relativa procura speciale è conferita su foglio separato rispetto al ricorso, privo di data successiva al deposito della sentenza d’appello e senza alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio (nella fattispecie oggetto dei predetti precedenti di cassazione, la procura reca indicazioni esclusivamente riferibili ad incombenti processuali tipici dei gradi di merito, essendo così formulata: ” Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed in ogni sua fase, stato e grado, compreso l’eventuale appello od opposizione con … più ampia facoltà di legge ed in particolare quella di transigere e conciliare la lite, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, depositare quietanze ed incassare somme, proporre domande riconvenzionali, appelli principali o incidentali …”).
7. Ora, nel caso concreto, la procura solo nell’intestazione contiene un riferimento al giudizio di cassazione, ma senza indicazione alcuna della sentenza impugnata, e si riferisce solo ad incombenti propri del giudizio di merito. Di più, la procura risulta rilasciata il 4 settembre 2012, ossia in epoca ampiamente antecedente la sentenza impugnata che è stata depositata il 5 giugno 2018, sicché risulta incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 8200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023.