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Licenziamento disciplinare del dirigente

In tema di licenziamento disciplinare del dirigente ciò che viene in rilievo è la giustificatezza che non si identifica con la giusta causa. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, il Tribunale di Padova aveva respinto l’impugnazione del licenziamento intimato a ricorrente a seguito di contestazione disciplinare dell’1.2.2008, quale dirigente della *** spa dal dicembre 2003 con ruolo di assistente/consigliere del Presidente della società e ha conseguentemente rigettato le domande di condanna della società al pagamento di Euro 153.074,07 a titolo di indennità di mancata preavviso e di Euro 476.233,34 a titolo di indennità supplementare ex articoli 19 e 22 CCNL Dirigenti, nonché di quanto spettante per ricalcolo del TFR in ragione di tale indennità.

Pubblicato il 26 February 2023 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

In tema di licenziamento disciplinare del dirigente ciò che viene in rilievo è la giustificatezza che non si identifica con la giusta causa.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, il Tribunale di Padova aveva respinto l’impugnazione del licenziamento intimato a ricorrente a seguito di contestazione disciplinare dell’1.2.2008, quale dirigente della *** spa dal dicembre 2003 con ruolo di assistente/consigliere del Presidente della società e ha conseguentemente rigettato le domande di condanna della società al pagamento di Euro 153.074,07 a titolo di indennità di mancata preavviso e di Euro 476.233,34 a titolo di indennità supplementare ex articoli 19 e 22 CCNL Dirigenti, nonché di quanto spettante per ricalcolo del TFR in ragione di tale indennità.

Il Tribunale aveva, invece, accolto le ulteriori domande attoree di pagamento di Euro 1.998,04 a titolo di rimborso delle spese sostenute per il tragitto in auto casa/lavoro nei mesi di novembre-dicembre 2007 e gennaio 2008 (cd. rimborso chilometrico) e di Euro 34.498,00 a titolo di indennità per ferie non godute; aveva, infine, rigettato la domanda formulata dalla società in via riconvenzionale di risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa delle condotte ascritte al ricorrente, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.

Il primo giudice, dopo avere istruito la causa, dei quattordici addebiti oggetto della articolata contestazione disciplinare ha ritenuto tempestivamente contestato, provato e idoneo a giustificare il recesso datoriale in tronco unicamente il tentativo del dirigente, a fine del 2007, di fare installare un sistema di registrazione delle conversazioni telefoniche in azienda; quanto ai rimborsi chilometrici e alle ferie non godute ha ritenuto le pretese del dirigente fondate sulla base della documentazione in atti, mentre ha respinto la domanda riconvenzionale per riconducibilità dei danni al rischio di impresa e delle condotte, poste alla base degli stessi, a volontà provenienti dagli organi titolari di potere di rappresentanza della società.

La Corte di appello di Venezia, rigettando i gravami hic et inde proposti, ha confermato la decisione del giudice di prime cure sottolineando che la sussistenza del fatto ritenuto idoneo a giustificare da solo il licenziamento (tentativo di porre sotto controllo le conversazioni telefoniche in azienda) aveva trovato solido fondamento probatorio nelle risultanze processuali, così come erano state documentalmente dimostrate le pretese retributive riconosciute dal Tribunale; ha considerato assorbite le altre doglianze riguardanti le censure della società sulla esclusa fondatezza e/o tardività di diverse contestazioni disciplinari, perché sottoposte in via condizionata, e ha ritenuto genericamente formulata la pretesa risarcitoria della società avanzata nei confronti del dirigente, per tutti gli episodi oggetto della contestazione disciplinare.

Ne deriva che, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti con la generalità dei lavoratori, il licenziamento del dirigente non deve necessariamente costituire una extrema ratio, da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l’affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente.

Non si pone, pertanto, un problema di proporzionalità della sanzione ma di accertamento di comportamenti che hanno determinato la perdita della fiducia.

Nel caso in esame, la Corte distrettuale ha riscontrato, con adeguata motivazione, la condotta contestata – riguardante il tentativo di introdurre in azienda un sistema illecito di registrazione delle telefonate, anche del Presidente p.t. della società, attraverso l’acquisizione di notizie sulla fattibilità dell’iniziativa sotto un profilo tecnico- ritenendola appunto grave ed idonea a turbare il legame di fiducia con il datore di lavoro.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza n. 381 del 10 gennaio 2023

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