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Codice Civile
Codice Penale

Interrogatorio formale, mancata risposta

Interrogatorio formale, mancata risposta, facoltà di ritenere come ammessi i fatti, valutare ogni altro elemento di prova.

Pubblicato il 03 March 2023 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott., in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento con il quale lo scrivente ha assunto le funzioni presso questo Tribunale in data 30.11.2022; ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 98/2023 pubblicata il 02/02/2023

nella causa iscritta al n. 1425/2014 R.G.

TRA

XXX,

ATTORE CONTRO

YYY,

CONVENUTO

E

ZZZ,

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: risoluzione – nullitàcontratto.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con citazione del 14 luglio 2014 XXX conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale YYY e ZZZ, esponendo di avere concluso con il primo un contratto di compravendita di un’automobile Volkswagen Golf (tg) che scopriva appartenere al secondo e, inoltre, essere gravata da un provvedimento di fermo amministrativo.

Chiedeva, pertanto, la risoluzione del contratto ex artt. 1478 e 1479 cod. civ. ovvero, in via subordinata, la dichiarazione della sua nullità ai sensi degli artt. 1346 e 1418 cod. civ., oltre al risarcimento dei danni sofferti.

Costituitosi con comparsa del 25 novembre 2014, YYY eccepiva l’incompetenza per territorio del Tribunale, respingendo nel merito ogni addebito.

Dichiarata la contumacia di ZZZ e assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza depositata il 9 marzo 2016 venivano ammessi gli interrogatori formali dell’attore e del convenuto contumace (a cui il provvedimento era notificato ex art. 292 c.p.c.), con riserva di decidere all’esito della prova orale sulle ulteriori richieste istruttorie.

Dopo plurimi rinvii per l’assunzione dei mezzi istruttori, resisi necessari a seguito della mancata presentazione dell’interrogando costituito, all’udienza del 2 marzo 2022 le parti chiedevano che la controversia venisse decisa, reiterando tale richiesta anche nelle note di trattazione scritta disposte – ex artt. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) e 16 D.L. n. 228/2021 – per l’udienza del 15 dicembre 2022 ove la causa veniva assunta in decisione dallo scrivente ai sensi dell’art. 281 quinquies c.p.c., con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c. (venti giorni per lo scambio di comparse conclusionali e venti giorni per lo scambio di eventuali memorie di replica).

2. – L’eccezione di incompetenza per territorio va respinta.

In materia di obbligazioni la contestazione della sussistenza del foro del giudice adito rende necessaria l’indicazione di quello competente con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti di cui all’art. 20 c.p.c., anche ai fori generali previsti dal precedente art. 18 c.p.c. (v., per tutte, Cass. n. 6380/2018).

All’udienza di prima comparizione del 18 dicembre 2014 parte attrice, implicitamente invocando l’applicazione degli artt. 1182, comma 2, e 1510 cod. civ., ha precisato che l’automobile oggetto di compravendita si trovava a Sant’Agata di Militello e che lì ne era stato pagato il prezzo; e ciò basta per ritenere correttamente adito questo Tribunale in quanto l’eccezione di incompetenza per territorio va delibata allo stato degli atti e le contestazioni di controparte, invero relative al merito, non hanno formato oggetto di approfondimento istruttorio in quanto la stessa vi ha rinunciato, chiedendo la precisazione delle conclusioni.

3. – Nel merito, tuttavia, la domanda dell’attore è infondata.

È ius receptum che “in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della dimostrazione del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, o dall’eccezione d’inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.” (v., ex multis, Cass., ord. n. 25584/2018).

Nella specie, la pretesa azionata in giudizio è rimasta sguarnita di prova nei confronti di entrambi i convenuti giacché – alle udienze del 2 marzo 2022 e del 15 dicembre 2022 – l’attore ha precisato le conclusioni, chiedendo che la causa venisse decisa, senza cioè insistere nell’ammissione delle precedenti richieste istruttorie.

Tale condotta, già di per sé espressiva di una rinuncia implicita alla prova, si accompagna poi al rilievo per cui XXX non si è mai presentato per rendere l’interrogatorio formale richiesto da YYY, asserendo impedimenti documentati tardivamente e comunque non assoluti.

Infatti, il certificato rilasciato dalla Commissione medica per l’accertamento degli stati di invalidità civile in data 7 ottobre 2009 descrive l’attore come “orientato e deambulante autonomamente” e riporta la diagnosi di “retinite pigmentosa con scotoma assoluto” e di “ipoacusia bilaterale”, lasciando dunque emergere patologie che non impedivano affatto all’interessato di essere sottoposto a interrogatorio, specie se si considera che non ne è stata documentata l’ingravescenza e che l’udienza è stata rinviata per più di una volta, anche su richiesta del procuratore dell’interessato, al fine di consentire la comparizione mai avvenuta.

Pertanto, sebbene “con riferimento all’interrogatorio formale, la disposizione dell’articolo 232 c.p.c. non ricolleg[hi] automaticamente alla mancata risposta all’interrogatorio, per quanto ingiustificata, l’effetto della confessione, ma d[ia] solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (Cass., n. 9436/2018), l’inerzia appena delineata in uno con la rinuncia alla prova non può che confermare il rigetto della domanda.

3. – Le spese seguono il criterio della soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell’attore e liquidate in favore del convenuto costituito come in dispositivo, applicando il D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza di una pregressa regolamentazione, giacché la stessa è stata completata sotto la vigenza dei nuovi parametri, v. Cass., S.U., n. 17405/2012, pronunciatasi con riferimento al D.M. n. 140/2012, ma i cui principi sono suscettibili di generalizzazione) con riferimento ai parametri medi dello scaglione previsto per le cause di valore fino a € 26.000, eccetto che per la fase istruttoria la quale, avuto riguardo al numero di memorie depositate e alla attività concretamente svolta, va ridotta del 35 % rispetto ai valori medi.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1425/2014 promossa da XXX nei confronti di YYY e ZZZ rigetta la domanda proposta dall’attore e, per l’effetto, lo condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore del convenuto costituito YYY, che si liquidano in € 4.489,00 (di cui € 919 per la fase studio, € 777 per la fase introduttiva, € 1.092 per la fase istruttoria, € 1.701 per la fase decisionale), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Patti, lì 02/02/2023

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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