Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo III DEI SINGOLI CONTRATTI » Capo I Della vendita » Sezione I Disposizioni generali » Paragrafo 1 Delle obbligazioni del venditore » Art. 1478
Vendita di cosa altrui
Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprieta' del venditore, questi e' obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.
Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprieta' dal titolare di essa.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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