REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. NOME COGNOME presidente dott. NOME COGNOME consigliera rel. dott. NOME COGNOME consigliera all’udienza del 21.11.2024, all’esito della camera di consiglio, come dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA N._661_2024_- N._R.G._00000774_2022 DEL_30_04_2025 PUBBLICATA_IL_30_04_2025
nella causa iscritta al N. RG. 774/2022 promossa
– appellante –
Avv. NOME COGNOME contro – appellato- Avv.te NOME COGNOME e NOME COGNOME Avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza n. 195/2022 del Tribunale Pisa giudice del lavoro, pubblicata il 20.7.2022
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE impugna davanti a questa Corte la senten 20.7.2022 del Tribunale di Pisa, che ha respinto il ricorso con cui l’attri aveva chiesto, in confronto dell’ , l’accertamento della riferibilità un infortunio, da lei patito l’8.10.2015, di postumi permanenti in misu non inferiore al 6% e la condanna dell’istituto a corrisponderle indennità di legge (in rendita o in capitale).
2. I fatti di causa non sono, nella loro materialità, contestati.
E’ pacifico particolare che l’odierna appellante, che è insegnante di scuola matern abbia subito l’8.10.2015 un infortunio sul lavoro (una caduta nella qua aveva riportato un trauma alla spalla destra), riconosciuto dall’ aveva ritenuto conseguente al fatto un’indennità temporanea di 72 gior ma non postumi permanenti.
3. Nel dicembre 2018 l’assicurata aveva fatto domanda di aggravamen assumendo che al fatto lesivo professionale fosse seguita una lacerazio tendinea, idonea a causarle una menomazione permanente di ent indennizzabile.
4.
L’ aveva però respinto la domanda e aveva agito davan al Tribunale di Pisa, chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusio “Voglia il Giudice del lavoro adito, previo eventuale ordine all’ esibizione integrale della documentazione relativa all’infortunio di cui narrativa, accertato che detto infortunio risulta aver comportato per ricorrente postumi invalidanti non inferiori al 6%, condannare il prede a liquidare alla ricorrente le indennità di legge ovvero la rendita dipendenza del danno accertato, con decorrenza dalla domanda aggravamento. Con condanna, infine, alla refusione di spese ed onorari causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
5.
L’ si era costituito davanti al Tribunale per resistere.
Il primo giudi aveva disposto quindi una consulenza tecnica medico legale e all’es aveva respinto il ricorso, condividendo le conclusioni raggiunte dal s ausiliario tecnico, secondo cui la lesione al tendine, lamentata dall’attric sarebbe stata causata da una sindrome da conflitto sub-acromia patologia comune, a carattere infiammatorio, che interessa le struttu della spalla poste nello spazio sub-acromiale, ordinariamen determinata da alterazioni della biomeccanica dei movimenti della spal di tipo cronico e ripetitivo, non da eventi traumatici. Nella specie p secondo il consulente del Tribunale, nessuna efficacia neanc concausale avrebbe potuto attribuirsi all’infortunio anche in ragione de natura contusiva del trauma.
6.
La parte privata impugna la decisione, lamentando che il Tribunale abb aderito alle conclusioni del CTU, che sarebbero state invece erronee, sot vari profili.
In primo luogo infatti, secondo la prospettazione attrice, consulente avrebbe errato nel qualificare il trauma subito dall’assicura come contusivo, quando in atti vi sarebbe stata in contrario evidenza un trauma distorsivo.
Un errore che sarebbe stato determinante ai f della decisione, dato che lo stesso CTU avrebbe riconosciuto la possib efficacia concausale, rispetto alla lesione denunciata, di un traum distorsivo della spalla.
7. In ogni caso, secondo l’attrice, l’ausiliario dell’ufficio non avreb adeguatamente replicato alle critiche mosse alla perizia dalla consulen in particolare in ordine alla compatibilità della lesio tendinea, come descritta nella documentazione medica in atti, con u patologia di tipo degenerativo (in specie non sarebbero stati compatib con un quadro degenerativo il trofismo muscolare del cingolo scapo omerale, che sarebbe stato rilevato nel corso degli accertamenti med pre giudiziali, come pure i tempi di insorgenza della lesione, relativamen ravvicinati a quelli dell’infortunio). 8. La parte privata ha quindi concluso per l’accoglimento delle conclusio che seguono:
«Voglia il Giudice del Lavoro accertato che l’infortunio di c in narrativa – in conseguenza del suo aggravarsi – ha comportato per ricorrente postumi invalidanti superiori al minimo indennizzabi condannare l’ sede di Pisa, a liquidare alla ricorrente le indenn di legge ovvero la rendita in dipendenza del danno accertato, c decorrenza dalla domanda di aggravamento.
Con condanna, infine, a refusione di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscri avvocato antistatario».
9. Anche in questo grado l’ ha resistito, argomentando la correttez della decisione impugnata (e prima delle conclusioni della CTU).
H concluso per il rigetto dell’impugnazione avversaria.
10. Il collegio, a fronte delle precise critiche mosse dall’appellante a CTU svolta in primo grado, ha disposto una nuova indagine medico lega 11.
All’esito, ascoltati anche i chiarimenti del consulente, ha deciso n termini che seguono.
12.
Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito rileva Corte come la questione oggetto di causa sia esclusivamente medico legale.
Non è infatti in discussione la natura professionale dell’even lesivo subito dall’attrice l’8.10.2015, né la sua dinamica.
E’ quindi cer che, il giorno del fatto, l’assicurata, insegnante di scuola materna, do aver consegnato un disegno a un’alunna, avesse indietreggiato di alcu passi, e, trovando alle sue spalle un’altra allieva, avesse perso l’equilibr e, nel tentativo di non cadere, si fosse aggrappata a un mobile che ave vicino, così che la spalla destra aveva subito un trauma in elongazione 13.
Si discute piuttosto in causa in ordine alla riferibilità, alme concausale, a quell’evento, di una lacerazione del tendine della spa destra, pure inequivocamente risultante dalla documentazione medica atti, ma che il Tribunale, aderendo alle conclusioni del proprio ausiliar ha ritenuto conseguente a una patologia degenerativa comune.
14.
In proposito è di una certa evidenza come preliminare a ogni alt indagine sia l’accertamento e la descrizione della natura del trauma pat dall’attrice, che, nella documentazione medica in atti, è indicato ora com contusivo ora invece come distorsivo.
Un dato questo rilevante ai fini de decisione, in quanto anche il consulente nominato dal collegio, come g il perito del Tribunale, ha affermato la normale inidoneità di un traum contusivo a determinare una lesione della cuffia dei rotatori, come que patita dall’attrice.
15.
Su questo punto il CTU nominato dalla Corte ha ritenuto che da denuncia di infortunio (come pure dal racconto diretto di risu la descrizione “analoga e molto precisa” di “un trauma distorsivo a spalla che come tale, per la dinamica violenta del trauma, acquisisce u idoneità lesiva per una lesione della cuffia dei rotatori”.
16.
E per l’esistenza di una relazione almeno concausale tra il traum e la lacerazione tendinea depongono, secondo il CTU, altri fatti, in spec a) l’anamnesi e l’ecografia eseguita pochi giorni dopo l’infortunio, c aveva evidenziato “flogosi post traumatica con versamento articolare”, dimostrazione dell’efficienza lesiva del trauma e “lesione quasi comple del sovraspinato”, quale esito dello stesso trauma;
b) la durata de malattia, apprezzata dall’ in 72 giorni di temporanea assoluta;
infine la risonanza magnetica eseguita a tre anni dall’infortunio, da c risulta una lesione sub totale del tendine del sopraspinato, con ipotro dei ventri muscolari dei due tendini, secondo il perito “naturali esiti di u lesione avvenuta circa tre anni prima”.
Un quadro complessivo che il CT ha ritenuto “coerente con un evoluzione a distanza della prima lesio documentata dall’ecografia”.
17.
Il consulente ha quindi concluso che, “pur considerando c manifestazioni degenerative dei tendini della cuffia dei rotatori siano compatibili con l’età del soggetto, … l’infortunio subito abbia avuto un ruo concausale primario nella genesi della lesione riportata dalla Sig. NOME
In ordine poi alle conseguenze dell’evento, il CTU ha ritenuto c ne sia derivata una lesione permanente apprezzabile nel 4% di invalidi Una conclusione contrastata dalla CT di parte appellante che affermato essere invece riferibili all’infortunio esiti permanenti dell’8% CTU ha replicato sul punto confermando le proprie conclusioni anche punto di quantum, sul presupposto che il trauma abbia agito com concausa rispetto a pregresse alterazioni degenerative dei tendini de spalla, compatibili con l’età, non come causa unica, così che n potrebbero ascriversi all’evento lavorativo tutti i postumi permanen effettivamente accertati. 19.
Un assunto che il CTU, chiamato a chiarimenti, ha ribadito anc davanti al collegio.
20.
Ciò posto, pare alla Corte che le conclusioni del perito debba essere condivise quanto all’accertamento della natura e dell’efficien lesiva del trauma patito dall’attrice, non invece in ordine alla misura de conseguente invalidità.
21.
Si è appena detto infatti di come il CTU abbia quantificato i postu derivanti dall’infortunio nel 4%, ritenendo di dover considerare a tale fi l’incidenza sulla lesione anche di concause extralavorative, mentre non in discussione che l’invalidità complessivamente accertata sia ex dell’8%, come affermato dalla CT di parte appellante.
22.
Ora costituisce indirizzo consolidato nella giurisprudenza legittimità quello secondo cui, in materia di infortunistica , occor distinguere tra concause di lesione e concause di invalidità.
Si è presenza di concause di lesione quando un evento patologico unitario indivisibile sia conseguenza di più fattori causali, una condizione che, n sistema delle assicurazioni sociali, regolata dal princip dell’equivalenza delle cause, desunto dall’art. 41 c.p., senza che pos operarsi una distinzione a seconda della prevalenza quantitativa di u causa o dell’altra (cfr. ex plurimis Cass. 21021/2007 e giurisprudenza citata).
23.
In contrario vi è concausa di invalidità quando, in presenza di u concorso di cause, sia possibile individuare quali effetti sia conseguenza di una causa e quali conseguenza dell’altra, una condizio cui segue l’indennizzabilità della lesione per la sola parte addebitabile rischio assicurato dall’ (così ancora Cass. 21021/2007).
24.
Facendo allora applicazione di questi principi nella specie, rileva Corte come in causa non vi sia alcun elemento per distinguere gli effet sulla lesione riscontrata, della patologia comune da quelli del traum patito dall’attrice.
Anche dalla relazione peritale emerge infatti l’eviden di un fatto unitario e indivisibile prodotto da più fattori causali, cui de di conseguenza applicarsi il principio di cui all’art. 41 c.p., così c l’invalidità complessivamente accertata (pacificamente dell’8%) de essere indennizzata dall’ 25.
La sentenza impugnata va quindi riformata e, in accoglimen dell’appello, l’ condannato a corrispondere all’assicurata, relazione all’evento lesivo di cui è causa, l’indennizzo in capitale ne misura dell’8%, oltre interessi legali a decorrere dal 120° gior successivo alla presentazione della domanda di aggravamento e fino saldo.
26.
Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, devo seguire la soccombenza, con distrazione in favore del difensore.
Devo gravare definitivamente sull’ anche le spese di CTU, queste ultim quantificate come in atti.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento dell’appello e in riforma della decisione impugnata condanna l’ a corrispondere all’assicurata, in relazione all’evento lesivo cui è causa, l’indennizzo in capitale nella misura dell’8%, oltre interessi legal decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda aggravamento e fino al saldo.
Condanna l’ alla rifusione delle spese del doppio grado, che liqui in € 1.312,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il prim grado e in € 1.458,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per presente grado, con distrazione in favore del difensore.
Pone definitivamente a carico dell’ le spese di CTU, come liquida in atti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 21.11.2024 Il Presidente Dott. NOME COGNOME La consigliera est. dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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