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Codice Civile
Codice Penale

Interdizione, condizioni di abituale infermità

Interdizione, condizioni di abituale infermità, incapace di provvedere alla cura dei propri anche più elementari interessi.

Pubblicato il 17 February 2023 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AOSTA

così composto:

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA n. 41/2023 pubblicata il 02/02/2023

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 476 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2022, vertente tra

XXX (C.F.)

ricorrente

contro

YYY ( C.F.)

resistente contumace

CON L’INTERVENTO

della Procura della Repubblica di Aosta

In punto: INTERDIZIONE

CONCLUSIONI

All’udienza di precisazione delle conclusioni del 10.01.2023 la parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dell’interdizione di YYY, rinunciando al termine per il deposito di comparsa conclusionale. A tali conclusioni si è associato il PM in data 26.01.2023.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda appare fondata.

La documentazione medica prodotta unitamente al ricorso consente di ritenere provato come la sig.ra YYY sia affetta da un grave deficit delle funzionalità cognitive con necessità di aiuto in tutte le attività basali della vita quotidiana (cfr doc.3).

Tali risultanze sono state confermate nel corso dell’esame, ove l’interdicenda è apparsa non in grado di rispondere sensatamente alle domande del Giudice.

Deve, pertanto, ritenersi che l’interdicenda versi in condizioni di abituale infermità, tali da renderlo totalmente incapace di provvedere alla cura dei propri anche più elementari interessi.

Non essendovi altra misura adeguata di protezione, va quindi pronunciata, in presenza delle condizioni di cui all’art. 414 c.c., la sua interdizione.

Alla nomina del tutore provvederà il competente Giudice tutelare mentre la Cancelleria provvederà alle incombenze di cui agli artt. 42 disp. att. c.c. e 423 c.c..

Le spese processuali anticipate, in considerazione della natura della causa, vanno dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa, così provvede:

Pronuncia l’interdizione di YYY n. Lonigo il 01.03.1938, di cui dichiara la contumacia nel presente giudizio.

Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.

Dichiara irripetibili le spese anticipate.

Così deciso dal Tribunale di Aosta, nella camera di consiglio il 02.02.2023.

Il Presidente

Dott.

Il giudice estensore

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