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Indebito assistenziale e onere della prova

Il Tribunale, pronunciandosi in materia di indebito assistenziale, ha ribadito il principio secondo cui la ripetibilità di prestazioni erogate in assenza dei requisiti reddituali è possibile solo a partire dal momento in cui l’ente erogatore emetta un provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge. Spetta all’ente, inoltre, dimostrare la sussistenza di dolo o colpa grave del percipiente, esclusa nel caso di specie in cui la persona aveva presentato le dichiarazioni dei redditi.

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Pubblicato il 23 aprile 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

SEZIONE CIVILE Settore Lavoro SENT.N. RUOLO 1231/2025 CRON. N. Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._1847_2025_- N._R.G._00001231_2025 DEL_16_04_2025 PUBBLICATA_IL_16_04_2025

nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1231/2025 promossa da:

(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. NOME e dell’avv. NOME COGNOME ( ) INDIRIZZO 97015 MODICA;

elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. COGNOME NOME COGNOME contro (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 20122 MILANO presso il difensore avv. COGNOME NOME COGNOME Le parti hanno concluso come in atti Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.

Con ricorso del 31/1/25, ha convenuto in giudizio l’ chiedendo, previa richiesta di sospensione, l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Accertare e dichiarare che l’indebito contestato dall’ in p.l.r.t. pari ad € 452,93 o nella diversa o maggiore somma ritenuta di giustizia per il periodo che va da marzo 2021 a luglio 2024 e che l’indebito contestato dall’ in p.l.r.t.

pari ad € 7.777,75 o nella diversa o C.F. C.F. maggiore somma ritenuta di giustizia per il periodo che va da gennaio 2023 a novembre 2024, ovvero per il diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, non sono ripetibili e per l’effetto:

a) In via principale accertare e dichiarare che parte ricorrente nulla deve all’ b) In via subordinata, accertare e dichiarare, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, la minor somma eventualmente dovuta;

– In ogni caso condannare l’ – in p.l.r.t.

– alla restituzione di quanto eventualmente recuperato e trattenuto dall’ o restituito in buona fede da parte ricorrente, maggiorato di oltre interessi, come per legge;

– Condannare l’ al pagamento delle spese di lite, con la maggiorazione prevista per i collegamenti ipertestuali, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi già da ora antistatari.

– In estremo subordine compensare le spese legali considerata la giurisprudenza favorevole in tema di indebito assistenziale”.

2.

L’ si è costituito in giudizio al fine di ottenere il rigetto del ricorso che ha contestato.

3.

Il procedimento, avente natura documentale, è stato discusso oralmente e viene deciso con lettura e deposito del dispositivo e della contestuale motivazione al termine della camera di consiglio.

*** 4.

Il ricorso è fondato e va accolto in considerazione di quanto segue.

La ricorrente ha riferito:

• di essere invalida civile con prestazione assistenziale con decorrenza 01.12.2021, come si evince dal Verbale di invalidità civile del 01.12.2021 (v. doc. A ric);

• di aver ricevuto, il 3/7/24, comunicazione con cui l’ le ha chiesto la restituzione della somma di € 452,93 e, in data 18.11.2024, comunicazione con cui l’ le ha chiesto la restituzione della somma di € 7.777,75 a titolo di indebiti maturati per la corresponsione delle prestazioni assistenziali (cfr. doc.

B);

• di aver proposto ricorso al Comitato provinciale (cfr. doc. C);

• che, durante il periodo controverso, ha assolto tutti gli obblighi reddituali previsti in materia, presentando il Modello 730 e la Certificazione Unica (cfr.doc.

D);

• che, pertanto, i suoi redditi sono sempre stati noti all’ con conseguente illegittimità del provvedimento e irripetibilità delle somme.

, dall’altro lato, ha sostenuto che la ricorrente ha presentato la dichiarazione dei redditi solo nel 2023 relativa all’anno 2022 e nel 2024 per l’anno 2023.

6.

In primo lugo, va detto che l’allegazione dell’ è smentita dalla documentazione prodotta con il ricorso sub D e consistente nelle dichiarazioni presentate con riguardo ai redditi prodotti dal 2021 al 2023.

7. In diritto, va ricordato che la Corte di Cassazione si è pronunziata sulla questione (cfr. Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223; vedi anche Cass. civ., Sez. VI – Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n. 16088) e ha sottolineato come, proprio in materia d’indebito assistenziale, “non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all’indebito previdenziale“.

Il Supremo Collegio, nelle indicate pronunzie, ha ripercorso l’orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha portato a limitare la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.

Secondo la Corte di legittimità “In tema d’indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l’art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l’erogazione indebita non gli sia addebitabile.

Ne consegue che l’indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati che l’istituto previdenziale già conosce o ha l’onere di conoscere”.

(v. nel merito Tribunale Palermo sez. lav., 13/09/2022, n.2811).

Come correttamente affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità che si richiama anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c.

, “La ripetizione dell’assegno sociale va esclusa tutte le volte in cui si rileva una situazione idonea ad ingenerare l’affidamento del percettore e a condizione che l’erogazione indebita non sia a lui addebitabile:

in sostanza la restituzione del ‘perceptum’ va fatta salvo che il percipiente non versi in dolo (situazione configurabile, ad esempio, se l’incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio, ma non invece in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l’istituto previdenziale già conosce o ha l’onere di conoscere).

(…) (…) In assenza del dolo nessun obbligo di restituzione poteva ravvisarsi” (Corte appello Reggio Calabria sez. lav., 14/07/2022, n.351).

8. Né muta i termini della questione, ma anzi, li conferma, la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 8/2023 ove si riconosce che, in ambito assistenziale, sussiste “«un principio di settore, la regolamentazione della ripetizione dell’indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile» (Corte di cassazione, sezione sesta civile – lavoro, ordinanza 30 giugno 2020, n. 13223;

si vedano anche Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 9 novembre 2018, n. 28771 e 3 febbraio 2004, n. 1978)” e nella quale valgono i principi sopra richiamati e, in particolare, quanto affermato da Cassazione civ. sez. lav. n. 13223/2020, richiamata dalla Corte Costituzionale:

“In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l’art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.

Ne consegue che l’indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l’istituto previdenziale già conosce o ha l’onere di conoscere”.

*** 9. Nel caso in esame, alla luce dei principi appena illustrati, la richiesta di restituzione dell’ va dichiarata infondata.

Ciò in quanto il provvedimento dell’ , il quale pretende la restituzione di quanto versato in precedenza si pone, quindi, in contrasto con i principi secondo cui l’indebito può essere richiesto indietro solo “successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge”.

10. Inoltre, nessuna colpa (e, tantomeno, dolo) possono imputarsi alla ricorrente, la quale ha sempre presentato le dichiarazioni dei redditi che ha l’onere di conoscere.

11.

Può quindi ritenersi incolpevole l’affidamento della ricorrente la quale, avendo comunicato sia all’ sia all’Amministrazione finanziaria i propri redditi ha comunque ricevuto dall’ la prestazione di cui è causa.

*** 12.

Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo e distrazione ex art. 93 c.p.c..

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l’art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuto dalla ricorrente all’ l’importo di euro 8.230,68 e condanna a restituire alla ricorrente quanto eventualmente trattenuto a tale titolo, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;

Condanna altresì la parte resisetnte a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi.

Milano, 16 aprile 2025

Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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