Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27897 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 27897 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2024
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
Dott. NOME COGNOME
Presidente
REVOCAZIONE DI ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 18/06/2024
Dott. NOME COGNOME
NOME. Consigliere
R.G.N. 5718NUMERO_DOCUMENTO
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5718/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso
lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Avverso l’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 24173/2022 depositata il 04/08/2022.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per revocazione e per il rigetto dei motivi del ricorso per cassazione;
uditi gli avvocati NOME COGNOME in delega per la ricorrente e NOME COGNOME per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
1.1 Il Tribunale di Nuoro accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, li dichiarava eredi universali di NOME COGNOME e proprietari del terreno sito in comune di Sarule censito al fg.15, map. 138, 140, 142, 124, 125 e 126 di ha 16,47, ordinando a NOME COGNOME il rilascio dell’immobile e la cancellazione della trascrizione nella parte in cui elencava tra i beni ereditari il terreno; rigettava la domanda riconvenzionale proposta da NOME COGNOME al fine di ottenere l’accertamento del l’acquisto della proprietà per usucapione.
L a Corte d’appello di Cagliari sezione di Sassari rigett ava l’appello proposto da NOME COGNOME, condannandola alla rifusione delle spese di lite.
Secondo la Corte sarda, era infondato il motivo di appello con il quale NOME COGNOME sosteneva che la domanda di rivendica del
bene era coperta dal precedente giudicato di cui alla sentenza n. 616/2005 del Tribunale di Nuoro e che la domanda di petizione di eredità era stata proposta tardivamente solo nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, cod. proc. civ..
Sempre secondo il giudice del gravame, la sentenza di primo grado aveva qualificato esattamente la domanda come petizione di eredità sulla base del contenuto dell’atto di citazione e l’azione proposta era distinta da quella di rivendica proposta nel precedente giudizio.
NOME COGNOME e NOME COGNOME quali eredi di NOME COGNOME in rappresentazione della madre NOME COGNOME sorella di NOME COGNOME, NOME COGNOME quale erede di NOME COGNOME per trasmissione della delazione dal padre NOME COGNOME fratello di NOME COGNOME, NOME COGNOME quale erede di NOME COGNOME in qualità di sorella, NOME e NOME COGNOME quali eredi di NOME COGNOME in rappresentazione del padre NOME COGNOME fratello di NOME COGNOME e NOME NOME COGNOME quale erede di NOME COGNOME in rappresentazione della madre NOME sorella di NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza affidato a sei motivi.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno chiesto con controricorso la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e il suo rigetto nel merito.
Con ordinanza n. 24173 depositata in data 4-8-2022 questa Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso, condannando i ricorrenti alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità.
L’ordinanza ha considerato che la notificazione del ricorso per cassazione era validamente avvenuta a mezzo pec il 25-10-2017, da tale data decorreva il termine di venti giorni ex art. 369 cod. proc. civ. per il deposito del ricorso, la scadenza era martedì 14novembre-2017 e di conseguenza era stato tardivo il deposito, eseguito il 16-11-2017.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME per sé e quale tutrice di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nelle rispettive qualità di eredi di NOME COGNOME, hanno proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. della suddetta ordinanza, sulla base di unico motivo e d hanno riproposto ai fini dell’eventuale giudizio rescissorio, anche i sei motivi di ricorso per cassazione non esaminati dall’ordinanza che aveva dichiarato improcedibile il loro ricorso.
Hanno resistito con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Questa Corte con ordinanza interlocutoria del 18 ottobre 2023 ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per decidere la causa in camera di consiglio e ha rinviato , ai sensi dell’art. 375 co. 4-ter e co.1 cod. proc. civ., la decisione all’esito della discussione in pubblica udienza.
Sono pervenute memorie.
Il Procuratore Generale ha concluso, quanto alla fase rescindente, per l’accoglimento del ricorso per revocazione e, quanto alla fase rescissoria, per il rigetto del ricorso per cassazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo di ricorso per revocazione i ricorrenti lamentano che l’ordinanza ha, per errore di fatto, individuato la data di deposito del loro ricorso ex art. 360 cod. proc. civ. al 1611-2017, nonostante il plico fosse stato spedito il 10-11-2017 e fosse stato consegnato il 14-11-2017.
1.1 Il P.G. Ha concluso per la fondatezza del motivo.
1.2 Nella requisitoria si pone in evidenza che il ricorso è ammissibile in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dai controricorrenti, la Corte di Cassazione non si è effettivamente pronunciata sulla data effettiva di deposito del ricorso, essendosi limitata a calcolare il termine dalla data di notifica del ricorso alla data di iscrizione al ruolo, senza affrontare la questione giuridica della rilevanza, ai fini dell’articolo 369 c.p.c., della data di spedizione del plico a mezzo posta effettivamente avvenuta nel caso in esame, come risulta incontrovertibilmente dagli atti dello stesso fascicolo della cassazione, riprodotti al documento 5 dei ricorrenti.
1.3 Il Collegio condivide le conclusioni dell’Ufficio di Procura Generale circa l’infondatezza dell’eccezione di in ammissibilità formulata dai controricorrenti, in quanto nell’ordinanza oggetto del ricorso per revocazione si è accolta la loro eccezione di improcedibilità per tardività del deposito del ricorso valutando solo gli effetti giuridici del perfezionarsi della notifica a mezzo pec effettuata il 25 ottobre rispetto a quella contemporaneamente avviata dai ricorrenti e indirizzata presso il domicilio eletto.
Pertanto, non è condivisibile l’eccezione di in ammissibilità del ricorso per revocazione per avere il fatto costituito oggetto di punto controverso: come risulta dalla lettura dell’ordinanza, la questione
contro
versa, e sulla quale l’ordinanza ha svolto specifico accertamento, è solo quella dell’individuazione della data di notificazione del ricorso per cassazione, se il 25-10-2017 (data della notifica a mezzo pec) o il 27/31-10-2017 (data della notifica cartacea a mezzo del servizio postale); invece, sull’accertamento (fatto dalla Corte) che il deposito sia avvenuto il 16 novembre 2017 non vi è stata controversia tra le parti che l’ordinanza abbia dovuto affrontare e risolvere. In altri termini, il fatto o ggetto dell’errore di percezione relativo alla data del deposito del ricorso il 16 novembre 2017 non è mai stato oggetto di discussione, così come il fatto che il ricorso è stato spedito a mezzo posta.
In definitiva, l’eccezione è infondata perché il fatto relativo alla data di effettivo deposito del ricorso individuata per errore percettivo nel giorno 16 novembre 2017 non è mai stato un punto controverso oggetto della decisione rispetto al quale questa Corte è stata chiamata a prendere una decisione rispetto a posizioni contrapposte tra le parti. Deve, quindi, ribadirsi il seguente principio di diritto: l’inammissibilità della revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Sez. 5, Ordinanza n. 27622 del 30/10/2018, Rv. 651078 – 01).
Sussi stono anche tutti gli altri presupposti dell’errore di fatto revocatorio. Infatti, è acquisito il principio secondo il quale l’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di Cassazione, presuppone l’esistenza di un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b)risultare con immediatezza e obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. Sez. 6-2 10-6-2021 n. 16439 Rv. 661483-01, Cass. Sez. 3 14-2-2006 n. 3190 Rv. 590611-01).
L’errore nella fattispecie ha tutte queste caratteristiche, in quanto, come si è detto, è consistito in un errore di percezione sulla data del deposito del ricorso per cassazione, che ha causato la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e che risulta con immediatezza dal contenuto del fascicolo d’ufficio.
1.4 Risulta dagli atti che il ricorso per cassazione recante il numero di ruolo NUMERO_DOCUMENTO del 2017 è pervenuto ed è stato depositato il 14-11-2017, dunque nel termine di venti giorni decorrenti dalla notifica del ricorso avvenuta il 25 ottobre 2017. Infatti, nel fascicolo di ufficio della Cassazione vi è l’originale del plico relativo al ricorso sul quale è apposto il timbro ‘ Corte Suprema di Cassazione Ufficio
Protocollo Pervenuto 14-11-2017 ‘. La circostanza che il plico, correttamente indirizzato alla Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, come risulta dall’indirizzo scritto nella busta, sia stato ricevuto dall’Ufficio Protocollo della Suprema Corte e da quello ufficio trasmesso alla cancelleria civile in una data successiva spiega il contenuto dell’attestazione di cancelleria che ha indotto in errore la Corte nel pronunciare l’ordinanza n.24173/2022: la cancelleria ha attestato che il fascicolo le era stato trasmesso il 16 novembre e in quella data era stata iscritto. Però, ciò non esclude che il fascicolo sia pervenuto in Corte il 14-11-2017 e perciò nel rispetto del termine di venti giorni posto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 cod. proc. civ., nella fattispecie pacificamente decorrente dal 25-10-2017.
Peraltro, devono condividersi anche le conclusioni del P.G. che ha evidenziato come l’effettiva data di deposito del ricorso debba individuarsi nel momento della sua spedizione il giorno 10/11/2017, che risulta dal timbro sulla busta in atti. Infatti, il ricorso è giunto in cancelleria in data 14/11/2017, come da timbro di protocollo della cassazione ed è stato iscritto al ruolo il 16/11/2017, come pure risulta dalla copertina del fascicolo. La giurisprudenza ha chiarito, con indirizzo costante, che, ai fini del rispetto del termine di 20 giorni di cui all’articolo 369 cpc, rileva la data di spedizione del plico e non quella di ricezione (Cass. civ. n° 14759/07, n° 5071/10, n° 684/16, n° 25806/23).
All’esito di questo giudizio rescindente, l’ordinanza n. 24173/2022 deve essere revocata in applicazione del combinato disposto degli artt. 391 bis e 395 n. 4 cpc.
Dovendosi opra procedere al giudizio rescissorio, si impone la disamina dei motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello n. 122/2017 della Corte d’Appello di Cagliari sez.dist. Sassari.
2.1. Con il primo motivo di ricorso per cassazione rubricato ‘ violazione di legge: art. 324 c.p.c. e 2909 c.c., rilevante ex art. 360 n. 3: omesso rilievo della preclusione da giudicato’ i ricorrenti evidenziano che avevano sollevato l’eccezione di giudicato con riferimento alla precedente sentenza n. 616/2005 del Tribunale di Nuoro, che, a sua volta, aveva rigettato la domanda riconvenzionale con la quale i germani COGNOME avevano chiesto l’accertamento nei confronti di NOME COGNOME che il terreno in questione era di proprietà di NOME COGNOME, era caduto in successione ed era stato devoluto ai nipoti per testamento. I ricorrenti eccepiscono la preclusione da giudicato ed evidenziano che i germani COGNOME hanno riproposto la medesima domanda nel presente giudizio, solo qualificandola diversamente come petizione di eredità,
2.2 Con il secondo motivo i ricorrenti deducono ‘ nullità della sentenza resa all’esito di giudizio improcedibile (e perciò anch’esso affetto da nullità) per impedimento processuale rappresentato da precedente sentenza in giudicato, rilevante ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.’ e sostengono che, a fronte del precedente giudicato, il processo avrebbe dovuto concludersi con pronuncia di inammissibilità della domanda.
2.3 Con il terzo motivo rubricato ‘ omessa pronuncia sulla eccezione di extrapetita; violazione dell’art. 112 c.p.c. rilevante in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.’ i ricorrenti evidenziano che
avevano proposto motivo di appello eccependo il vizio di extrapetizione nella sentenza di primo grado, laddove aveva dichiarato i germani NOME eredi universali di NOME COGNOME senza che fosse stata proposta la relativa domanda; lamentano che la sentenza impugnata non abbia pronunciato sulla loro eccezione.
2.4 Con il quarto motivo i ricorrenti deducono ‘ violazione di legge per errata ricognizione nell’art. 533 c.c. della fattispecie normativa astratta applicabile al caso concreto, rilevante ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.’ ed evidenziano che nell’azione di petizione di eredità l’accertamento della qualità di erede è elemento distintivo e immancabile dell’azione, ma nelle loro memorie richiamate nella sentenza impugnata gli attori continuavano a chiedere l’accertamento della proprietà del terreno e perciò continuavano a indicare nel diritto di proprietà del bene il fondamento dell’azione; rilevano che, in mancanza di domanda di accertamento della qualità di erede, la domanda proposta non poteva essere qualificata come petizione di eredità.
2.5 I primi quattro motivi, che per l’ evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
2.6 Le censure ruotano tutte intorno alla erroneità della decisione dei giudici di merito che, partendo dalla qualifica della domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME quale petizione di eredità ex art. 533 c.c., hanno ritenuto che non fosse opponibile agli attori il giudicato esterno rappresentato dalla sentenza n. 616/2005 del Tribunale di Nuoro, che aveva rigettato la domanda riconvenzionale con la quale i germani COGNOME avevano chiesto l’accertamento nei confronti di NOME NOME Coi che il terreno in questione era di proprietà di NOME COGNOME ed era
caduto in successione ed era stato devoluto ai nipoti per testamento.
Rileva il Collegio che, al fine di poter stabilire se la domanda è stata già oggetto di accertamento giurisdizionale (e pertanto non può essere nuovamente decisa), occorre fare riferimento ai limiti oggettivi che sono segnati dai suoi elementi, come tali rilevanti per l’identificazione dell’azione giudiziaria sulla quale il giudicato si fonda, costituiti dal titolo della stessa azione ( causa petendi ) e dal bene della vita che ne forma l’oggetto ( petitum mediato). Entro questi limiti, infatti, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, restando salva e impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio in cui il giudicato si è formato
2.7 Nella specie, il passaggio in giudicato, per mancata impugnazione, della sentenza del Tribunale di Nuoro n.616 del 2006 (rg439/1994) che ha rigettato per mancanza di prova la domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà in capo agli attori del presente giudizio preclude la domanda di petizione di eredità nei confronti dei medesimi soggetti al fine di ottenere la restituzione del medesimo bene. Infatti, in tema di efficacia vincolante del giudicato, il mutamento della prospettazione giuridica tra due domande, aventi alla base lo stesso fatto costitutivo della pretesa, è irrilevante ai fini della loro qualificazione in termini di diversità, con la conseguenza che è precluso al giudice il riesame dell’identico punto di diritto già accertato e risolto in via definitiva, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo giudizio.
Dunque, il giudicato ha efficacia nel successivo giudizio anche nel caso in cui il petitum di questo sia solo apparentemente diverso dal primo, se sia rimessa in discussione -tra le medesime parti – una situazione soggettiva già accertata in concreto con autorità di cosa giudicata nel primo giudizio.
La domanda proposta in via riconvenzionale spiegata dagli odierni controricorrenti in contrapposizione a quella di usucapione del terreno, fondata sulla simulazione dell’atto pubblico di compravendita intercorso tra NOME COGNOME NOME alienante e NOME COGNOME acquirente, era volta ad accertare che il medesimo terreno era di proprietà di NOME COGNOME, caduto nella sua successione e per testamento devoluto a NOME, NOME e NOME COGNOME.
Il Tribunale di Nuoro aveva rigettato la suddetta domanda riconvenzionale dopo averla qualificata come domanda di accertamento della proprietà, equiparata quanto alla prova a quella di rivendica. Si legge nella sentenza che non era stata raggiunta la prova della proprietà essendovi agli atti solo l’atto di acquisto del 1957. Tale pronuncia è passata in giudicato non essendo stata oggetto di impugnazione .
Risulta evidente, pertanto, che il petitum e la causa petendi del primo giudizio, costituito dall’accertamento del diritto di proprietà acquistato in via ereditaria, sono sostanzialmente gli stessi del secondo giudizio costituito dal l’accertamento della qualità di erede al fine di ottenere la restituzione del medesimo bene, cambiando solo la prospettazione giuridica tra le due domande.
Di conseguenza l ‘accertamento costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva circa la mancanza di
prova della proprietà del terreno rivendicato (nel ns. caso relativa anche alla mancanza di prova del testamento dato che gli attori in riconvenzionale asserivano essere divenuta di loro proprietà per successione ereditaria a seguito di testamento), è comune alla causa di petizione di eredità introdotta posteriormente sicché è precluso il riesame della medesima questione avendo i due giudizi, come si è già detto, gli stessi elementi costitutivi dell’azione (soggetti, causa petendi e petitum )’ (Cass. 23-12-1999 n. 1447).
Non è possibile neanche riscontrare alcun fatto sopravvenuto rispetto alla prima sentenza dal momento che il decesso di NOME COGNOME e l’apertura della successione si erano già verificate al momento della domanda riconvenzionale sicché nessun fatto nuovo è intervenuto salvo la pubblicazione del testamento olografo e i ricorrenti già nel precedente giudizio avevano dedotto di essere eredi sulla base del medesimo testamento di cui non avevano fornito alcuna prova.
Co n il quinto motivo ‘ violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e all’art. 118 co.1 disp. att. c.p.c. rilevante ex art. 360 co. 1 n.4 c.p.c.; omessa motivazione sulla domanda di cancellazione della nota di trascrizione della denuncia di successione presentata da NOME COGNOME NOME, limitatamente al bene di cui è causa’ i ricorrenti rilevano che NOME COGNOME aveva eccepito anche in appello il difetto di interesse degli attori a ottenere l’ordine di cancellazione della trascrizione della successione limitatamente all’immobile oggetto di causa, in quanto essi non erano proprietari di quel bene, stante la preclusione del giudicato, e avevano altresì eccepito l’inammissibilità della domanda, in quanto le ipotesi di
cancellazione della trascrizione erano tassative. Lamentano che, nonostante ciò, l’ordine è stato confermato anche in appello senza motivazione.
Con il sesto motivo rubricato ‘ omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità della domanda di cancellazione della trascrizione della denuncia di successione: violazione dell’art. 112 rilevante in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.’ i ricorrenti lamentano che l’ordine di cancellazione sia stato emesso anche senza pronunciare sulla loro eccezione di inammissibilità della relativa domanda.
Il quinto e il sesto motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono ass orbiti dall’accoglimento dei primi quattro .
L’accoglimento dei primi quattro motivi di ricorso comporta la cassazione con rinvio al giudice a quo in diversa composizione anche per le spese dei giudizi di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso per revocazione avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 24173 del 2022 , depositata il 4 agosto 2022; revoca la ordinanza impugnata e giudicando in rescissorio sul ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, Sez. distaccata di Sassari, n. 122 del 2017, depositata il 24 marzo 2017, accoglie i primi quattro motivi di ricorso per cassazione, dichiara assorbiti i restanti, cassa la predetta sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese dei giudizi di legittimità, alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 26 settembre 2024.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE NOME COGNOME
IL PRESIDENTE NOME COGNOME