L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla procedura civile, in particolare riguardo alle conseguenze della rinuncia al ricorso per Cassazione. La decisione della Suprema Corte di dichiarare l’estinzione del processo a seguito della rinuncia del ricorrente, accettata dalla controparte, delinea con chiarezza il destino delle spese legali e del contributo unificato in questo specifico scenario, fornendo un precedente utile per avvocati e parti processuali.
I fatti di causa
La vicenda trae origine da una controversia legata a un contratto di appalto. Una società committente citava in giudizio una società appaltatrice, chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento e il risarcimento dei danni. Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda della committente, dichiarando la risoluzione del contratto e condannando l’appaltatrice al risarcimento.
La sentenza veniva impugnata dinanzi alla Corte d’Appello, che però rigettava l’appello, confermando la decisione di primo grado sia sulla competenza territoriale del giudice, sia sulla gravità dell’inadempimento contestato all’appaltatrice.
Il ricorso in Cassazione e la successiva estinzione del processo
Contro la decisione della Corte d’Appello, la società appaltatrice proponeva ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali: il primo relativo a una presunta violazione delle norme sulla competenza territoriale e sulla vessatorietà delle clausole contrattuali; il secondo riguardante l’errata applicazione delle norme sulla risoluzione del contratto di appalto.
Tuttavia, prima che la Corte potesse decidere nel merito, accadeva un fatto decisivo: la società ricorrente depositava un atto di rinuncia al ricorso. A tale atto seguiva l’adesione della società controricorrente. Questo evento ha cambiato radicalmente il corso del procedimento, portando alla sua conclusione anticipata attraverso l’estinzione del processo.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, presa visione della rinuncia e della relativa accettazione, non ha potuto fare altro che applicare l’articolo 391, comma 1, del Codice di Procedura Civile. Tale norma stabilisce che il giudice deve dichiarare l’estinzione del processo di cassazione se vi è una rinuncia al ricorso.
La decisione della Corte si fonda su due pilastri normativi fondamentali:
- La rinuncia al ricorso: L’atto con cui la parte ricorrente manifesta la volontà di non proseguire il giudizio è l’evento scatenante.
- L’adesione della controparte: L’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente perfeziona la fattispecie e preclude alla Corte qualsiasi decisione sulle spese di lite, come previsto dal comma 4 dello stesso articolo 391 c.p.c.
La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio, senza entrare nel merito dei motivi di ricorso originariamente proposti.
Le conclusioni: implicazioni su spese e contributo unificato
Le conseguenze pratiche di questa ordinanza sono di notevole importanza. In primo luogo, la Corte chiarisce che l’adesione della controparte alla rinuncia impedisce una statuizione sulle spese legali del giudizio di Cassazione. Le parti, in sostanza, si accordano per porre fine alla lite senza che il giudice decida chi debba farsi carico dei costi legali di quella fase.
In secondo luogo, e forse ancora più rilevante, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicazione dell’articolo 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002. Questa norma prevede l’obbligo per la parte impugnante, in caso di esito negativo del ricorso (rigetto, inammissibilità o improcedibilità), di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato già pagato. La Corte, richiamando un suo precedente (Cass. n. 25485/2018), ha ribadito che l’estinzione del processo non equivale a una soccombenza, pertanto non fa scattare l’obbligo del cosiddetto ‘raddoppio del contributo unificato’. Questa precisazione rappresenta un notevole vantaggio per la parte che, valutando le scarse probabilità di successo, decide di rinunciare al ricorso.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione e l’altra parte accetta?
La Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391, comma 1, del codice di procedura civile.
In caso di estinzione del processo per rinuncia accettata, chi paga le spese legali?
La Corte non emette alcuna decisione sulle spese legali. L’art. 391, comma 4, c.p.c. stabilisce infatti che l’adesione alla rinuncia preclude alla Corte la possibilità di statuire sulle spese di lite.
La parte che rinuncia al ricorso deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicazione dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, relativo all’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché l’estinzione non equivale a un esito di rigetto o inammissibilità.