Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10686 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10686 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ORDINANZA
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Aggiudicazione di bene immobile Diritto di abitazione nascente da provvedimento di assegnazione di casa familiare Opponibilità Condizioni e limiti
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
sul ricorso 19337-2022 proposto da:
Ud. 12/12/2023
COGNOME NOME , domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dell’ AVV_NOTAIO; Adunanza camerale
– ricorrente –
contro
MICELI NOME;
– intimata –
Avverso la sentenza n. 276/22 del la Corte d’appello d i Bologna, depositata in data 08/02/2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 12/12/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 276/22, dell’8 febbraio 2022, della Corte d’appello di Bologna, che nel respingerne il gravame avverso la sentenza n. 1910/18, del 21 ottobre 2018, del Tribunale di Modena -ha confermato l’accoglimento dell’opposizione proposta da NOME COGNOME contro il precetto con cui il COGNOME le aveva intimato il rilascio dell’immobile sito in Carpi, INDIRIZZO, del quale il medesimo si era reso aggiudicatario, all’esito di asta dei beni del fallimento RAGIONE_SOCIALE e dei soci NOME e NOME COGNOME.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente che previa aggiudicazione all’asta dell’immobile suddetto il Tribunale modenese, con decreto del 22 settembre 2016, ebbe a trasferirgli la ‘piena ed esclusiva proprietà’ dello stesso, contro il pagamento di € 44.323,20, precisando, tuttavia, che la porzione costituita da un appartamento risultava ‘gravat a dal diritto di abitazione a favore della NOME COGNOME NOME‘, costituito ‘con sentenza di divorzio del 2 novembre 2005’, trascritta il 5 aprile 2013. Tale circostanza, peraltro, risultava già riportata nella perizia di stima redatta nel corso della procedura fallimentare, avendo tale documento ‘valutato la piena proprietà dell’immobile in € 243.000,00 di cui € 182.400,00 per il diritto di abitazione della NOME COGNOME ed € 60.800,00 per la nuda proprietà’, importo, questo secondo, successivamente rido ttosi a € 44.323,20, dopo che alcune aste erano andate deserte.
Notificato alla COGNOME, dal COGNOME, atto di precetto per il rilascio del suddetto appartamento, l’intimata proponeva opposizione, iniziativa alla quale l’esecutante resisteva, svolgendo anche domanda riconvenzionale di condanna dell’opponente al
pagamento, quale indennizzo per l’occupazione senza titolo dell’immobile ‘ de quo ‘, di una somma pari a € 544,00 mensili, da corrispondersi dalla data del decreto di trasferimento sino al rilascio del bene. L’odierno ricorrente, in particolare, deduceva che l’assegnazione della casa coniugale, o comunque la costituzione del diritto di abitazione in favore della COGNOME (con sentenza di divorzio congiunto del novembre 2005), non potesse aver effetto con riguardo al creditore che risultava avere anteriormente iscritto -il 1° giugno 2005 -ipoteca sul bene, e ciò in forza di quanto disposto dall’art. 2812 cod. civ.
Per parte propria, tuttavia, la COGNOME deduceva -a fondamento dell’opposizione che tale norma non sarebbe invocabile dall’aggiudicatario, giacché posta a tutela del solo creditore ipotecario, non oppostosi al decreto di trasferimento, risultando essa, comunque, inapplicabile al caso di specie, poiché la vendita era stata promossa in sede di procedura concorsuale e non dal creditore ipotecario. Inoltre, l’immobile così come indicato nel decreto di trasferimento, al quale nemmeno l’aggiudicatario risultava essersi opposto -era stato trasferito gravato dal diritto di abitazione in favore dell’opponente, aspetto valutato pure nella determinazione del prezzo ed evidenziato in modo inequivoco nei provvedimenti e negli atti coi quali esso era stato offerto al pubblico.
Tale ultimo argomento veniva recepito dal giudice di prime cure, il quale accoglieva l’opposizione, con decisione poi confermata in appello.
Avverso la sentenza della Corte felsinea ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, sulla base -come detto -di un unico motivo.
3.1. Esso denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 155quater , 2644, 2812 e 2919 cod. civ.
Si censura la sentenza impugnata là dove ha affermato che l’aggiudicatario ‘AVV_NOTAIO ha acquistato il bene posto in vendita gravato dal diritto di abitazione, ben consapevole (anche in ragione della attività professionale svolta) di tale limitazione, indicata in modo specifico ed inequivocabile nella perizia di stima, nell’ordinanza di vendita e nel decreto di trasferimento’.
Assume, al riguardo, il ricorrente che ‘non ha alcuna rilevanza nel caso di specie il prezzo della vendita dell’immobile’, in quanto, ‘come risulta del decreto di trasferimento dell’immobile de quo ‘, ad esso COGNOME è stata trasferita la ‘piena ed esclusiva proprietà di porzione di fabbricato civile sita in comune di Carpi, INDIRIZZO‘, sicché ‘il fatto che nel decreto di trasferimento della piena proprietà dell’immobile’ si fosse precisato ‘ che l’appartamento risulta gravato dal diritto di abitazion e a favore della signora COGNOME‘ non poteva ‘assolutamente significare che il diritto di abitazione a favore della signora COGNOME ‘ fosse ‘ opponibile all’aggiudicatario’, perché tale inopponibilità va affermata ‘ in forza di una espressa norma legge’, ovvero l’art. 2812, comma 1, cod. civ., dal momento che il titolo di tale diritto -la sentenza di divorzio congiunto del 2 novembre 2005 -risulta trascritta il 5 aprile 2013, e dunque posteriormente all’iscrizione ipotecaria, risalente al 1° giugno 2005.
Richiama, sul punto, il ricorrente l’arresto di questa Corte secondo cui l’art. 155 -quater cod. civ., là dove prevede che il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’art. 2643 cod. civ., ‘va interpretato nel senso che questi provvedimenti non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull’immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla
trascrizione del provvedimento di assegnazione e che perciò può far vendere coattivamente l’immobile come libero’ ( è citata Cass. Sez. 3, sent. 20 aprile 2016, n. 7776).
Principio, peraltro, successivamente riaffermato da questa Corte, la quale ha ribadito che l’assegnazione della casa familiare viene ad essere opponibile solo a coloro che hanno acquistato diritti dopo la trascrizione del relativo provvedimento, adempiment o, questo della trascrizione, ‘ragionevolmente esigibile anche alla luce del bilanciamento delle tutele familiari e della certezza dei rapporti patrimoniali, salvaguardando l’assegnatario da atti di alienazione o aggressione successivi, ma, nel contempo, e tipicamente, senza che il creditore ipotecario antecedente resti pregiudicato dal provvedimento giudiziale, ex art. 2812, primo comma, cod. civ.’ ( viene richiamata Cass. Sez. 3, sent. 15 aprile 2022, n. 12387).
È rimasta solo intimata la COGNOME.
La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
8.1. Il solo motivo proposto, infatti, non è fondato.
8.1.1. Non è, infatti, risolutivo l’argomento al quale si affida il ricorrente, secondo cui l’utilizzazione -nel decreto di trasferimento -della formula ‘trasferisce il pieno ed esclusivo diritto’ starebbe ad indicare che oggetto dello stesso fu la piena proprietà dell’intero immobile e non, quanto alla porzione costituente l’appartamento ‘gravato dal diritto di abitazione della NOME‘, la nuda proprietà dell a stessa.
Difatti, come osservato -con interpretazione non irragionevole -da entrambe le sentenze di merito, intervenute in relazione all’opposizione a precetto oggetto del presente giudizio, non solo il decreto di trasferimento conteneva un’espressa precisazione circa il diritto spettante all’opponente (‘ Si precisa che l’appartamento risulta gravato dal diritto di abitazione a favore della sig.ra COGNOME NOME‘) , ma, soprattutto, tale circostanza risultava essere stata espressamente contemplata dalla perizia di stima redatta nel corso della procedura fallimentare, tanto che in relazione ad essa era stato fissato il prezzo di acquisto del bene, espressamente deter minato ‘in € 243.000,00 di cui € 182.400,00 per il diritto di abitazione della NOME COGNOMENOME. Pertanto, il bene staggito è stato posto in vendita limitatamente alla nuda proprietà e tanto era univocamente percepibile dal pubblico dei potenziali offerenti e, quindi, pure dall’odierno ricorrente, poi aggiudicatario.
Correttamente, quindi, nel decidere dell’opposizione proposta dalla COGNOME, è stato osservato che, se l’art. 2812, comma 1, cod. civ. ‘consente al creditore che abbia iscritto ipoteca anteriormente alla trascrizione dell’assegnazione, di far vendere il bene come libero’, ciò, però, nel caso di specie ‘non è avvenuto, risultando per tabulas che il bene, senza possibilità di alcun equivoco da parte di qualunque potenziale acquirente, è stato posto in vendita come gravato dal diritto di abitazione (il che ha inciso, in modo molto consistente, anche sul prezzo di vendita)’ (così, testualmente, la sentenza impugnata a pag. 4).
Né tale rilievo può essere superato attraverso il richiamo all’art. 2644 cod. civ., dal momento che il sistema pubblicitario della trascrizione mira a dirimere non ogni situazione di conflitto, ma solo quella che riguardi ‘diritti tra loro incompatibili’ e non, invece, ‘diritti diversi e concettualmente compatibili’ (così, da ultimo, sebbene con riferimento a fattispecie differente dalla presente, Cass. Sez. 3, sent. 9 febbraio 2003, n. 4092, Rv. 666806-01). Tale ultima evenienza, appunto, è quella sussistente nel caso di specie, dal momento che il decreto di trasferimento, adottato in sede di procedura concorsuale, ha attribuito l’immobile in questione -secondo, si ribadisce l’interpretazione non irragionevole che del suo contenuto è stata data in sede di merito (in totale conformità , tra l’altro, con il provvedimento che aveva posto tale bene in vendita) -come ‘gravato dal diritto di abitazione a favore della NOME COGNOME NOME‘, ciò di cui si era tenuto conto, come detto, nella stessa determinazione del prezzo di acquisto.
In sostanza, per quanto possa discutersi della correttezza del provvedimento che ha posto in vendita il bene solo quanto alla nuda proprietà (per l’opinabilità della esclusione del diritto di abitazione dal trasferimento coattivo, alla stregua dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, culminata nella sentenza di questa Corte n. 12387 del 2022, richiamata dal ricorrente), esso era chiaro e non era stato opposto o contestato da alcuna delle parti del processo nel corso del quale era stato reso ed adottato e tra le quali non poteva ancora annoverarsi l’offerente poi aggiudicatario: con la conseguenza che doverosamente gli atti successivi, tra cui la pubblicità della vendita, l’aggiudicazione e il medesimo decreto di trasferimento, sono rimasti coerenti col primo e hanno limitato l’ambito della vendita giudiziaria a quanto determinato da quello, vale a dire che correttamente oggetto del trasferimento è stata la sola nuda proprietà.
A prescindere dalla circostanza che il diritto reale altrui sul bene trasferito gli era ben noto, tanto da determinare anche un sensibile abbattimento del costo di trasferimento e da rendergli chiaro l’oggetto dell’acquisto e da costituirlo come necessariamente consapevole della sua esatta consistenza, mette pure conto osservare che il COGNOME neppure poteva (e può) ritenersi sprovvisto di mezzi di tutela nei confronti della COGNOME, per mutare la sua posizione di nudo proprietario, in una di dominio ‘ pieno ‘ sull'(intero) immobile.
Questa Corte, infatti, ha affermato -sul presupposto che ‘il perdurare sine die dell’occupazione dell’immobile’, e ciò ‘perfino quando ne siano venuti meno i presupposti’, finirebbe con il risolversi ‘in un ingiustificato, durevole, pregiudizio al diritto del proprietario terzo di godere e disporre del bene, ai sensi dell’art. 42 Cos t. e dell’art. 832 cod. civ.’ (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 22 luglio 2015, n. 15367, Rv. 636214-01) -la necessità di distinguere tra ‘opponibilità’ ed ‘efficacia’ del provvedimento giudiziale costitutivo del diritto dell’assegnatario della casa coniugale, così riconoscendo al terzo proprietario del bene la legittimazione ad esperire ‘una domanda di accertamento dell’insussistenza’ (sia originaria che sopravvenuta), ‘delle condizioni per il mantenimento del diritto personale di godimento a favore del coniuge assegnatario della casa coniugale’, e ciò in relazione al venir meno dell”interesse alla cui tutela è stata rivolta l’assegnazione’, ovvero, ‘di regola, quello dei figli’ (Cass. Sez. 2, sent. 24 gennaio 2018, n. 1744, Rv. 647785-01).
Sotto questo profilo, dunque, potrà -in ipotesi -trovare soddisfazione l’esigenza, richiamata dal COGNOME nell’illustrazione del suo motivo di ricorso , di un adeguato ‘bilanciamento delle tutele familiari e della certezza dei rapporti patrimoniali’.
Nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo la COGNOME rimasta solo intimata.
A carico del ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della