Una Fondazione, cessionaria del credito di un avvocato per prestazioni professionali risalenti agli anni ’90, ha agito contro un Comune per ottenere il pagamento. Il Comune si è opposto, eccependo, tra l’altro, la nullità dell’incarico per difetto di forma scritta. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei giudici di merito, ha rigettato il ricorso della Fondazione. Ha stabilito che il requisito della forma scritta ‘ad substantiam’ per il contratto di patrocinio con la Pubblica Amministrazione è soddisfatto dal rilascio della procura al difensore, che perfeziona l’accordo contrattuale tra le parti. Gli altri motivi di ricorso sono stati ritenuti inammissibili o infondati.
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