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Conto corrente e capitalizzazione degli interessi bancari

Il Tribunale ha chiarito i principi giuridici relativi alla capitalizzazione degli interessi bancari, alle commissioni sostitutive del CMS e all’usura. Ha inoltre ribadito l’importanza della documentazione completa per il ricalcolo del saldo in caso di finanziamenti.

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Pubblicato il 23 giugno 2025 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 795/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Prima Sezione CIVILE Giudice dott. NOME COGNOME Il giudice unico ha pronunziato il giorno 10/06/2025 la seguente

SENTENZA N._1191_2025_- N._R.G._00000795_2023 DEPOSITO_MINUTA_10_06_2025_ PUBBLICAZIONE_13_06_2025

nella causa civile iscritta al n. 795/2023 R.G. promossa da:

(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico ATTORE/I contro (C.F. , con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 20122 MILANO CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Su ricorso di rappresentata da il Tribunale di Monza emise, in data 1° dicembre 2022, nei confronti di decreto ingiuntivo n. 4491/2022 per la somma complessiva di Euro 871.391,51, oltre interessi legali e spese, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente, di un finanziamento ipotecario e di un mutuo chirografario.

propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo ed eccepì, preliminarmente, la carenza di legittimazione di per difetto di allegazione della prova concernente l’avvenuta cessione dei crediti.

Nel merito, con riferimento al contratto di conto corrente n. 1000/1243, datato 28/11/2013 ed estinto in data 13/08/18, contestò la sussistenza di interessi anatocistici, la pari periodicità della capitalizzazione trimestrale, ma con indicazione del medesimo tasso, pari allo 0,0100%, sia per il tasso nominale che per il tasso effettivo, venendo meno il principio di parità di trattamento degli interessi, nonché l’illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi a partire dal 2014, stante il divieto assoluto di pattuizione degli interessi sugli interessi. Inoltre, lamentò la mancata pattuizione della Commissione Disponibilità RAGIONE_SOCIALE, la sussistenza di interessi usurari per il conto corrente, secondo il metodo di calcolo della Banca d’Italia, per superamento dei tassi soglia nei trimestri da marzo 2014 a gennaio 2015 e da marzo 2015 a marzo 2017, mentre, secondo il metodo di calcolo della finanziaria capitalizzata, per superamento dei tassi soglia nei trimestri da gennaio 2014 a gennaio 2015 e da marzo 2015 a marzo 2017.

Indicò, quindi, la presenza di anomalie bancarie per l’importo di € 344.190,80.

Con riferimento al contratto di finanziamento n. 2405218 del 08.11.2005 Rep. 260700/22537 per l’importo di € 1.500.000,00, affermò di aver riscontato anomalie per anatocismo e/o costo occulto (non essendo stato indicato nel contratto il regime utilizzato per la capitalizzazione, ma risultando applicato il regime composto foriero d’anatocismo per l’importo di € 148.895,79), indeterminatezza del tasso d’interesse per mancata indicazione del regime finanziario (il piano d’ammortamento non corrisponde al tasso di interesse del 3,90% nominale indicato in contratto, bensì al tasso effettivo del 4,01%) e per manipolazione del tasso di riferimento all’EURIBOR. Anche con riferimento al contratto di mutuo chirografario n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, evidenziò, quali anomalie, la presenza di anatocismo e/o costo occulto e l’indeterminatezza della pattuizione del tasso d’interesse per mancata indicazione del regime di capitalizzazione.

si costituì e rilevò che, in ordine alla legittimazione, in caso di cessione in blocco non è necessario produrre il contratto di cessione, potendo la cessione essere provata con qualunque mezzo.

Spiegò di aver prodotto l’avviso ex artt. 4 e 7.1 L. 130/1999 di cessione pubblicato sulla G.U. Parte Seconda n. 45 del 19-4-2022 (doc.

1),

da cui risulta la cessione in blocco dei crediti, la dichiarazione di cessione della banca cedente (doc. 2), da cui si evince che le posizioni riferibili a ono contrassegnate da NDG NUMERO_DOCUMENTO richiamato nell’elenco dei crediti ceduti, nonché l’elenco dei crediti oggetto di cessione disponibile (doc. 16), ai sensi dell’art. 7.1 della legge 130/99, all’indirizzo https://www.intesasanpaolo.com/content/dam/vetrina/documenti/operazioni- cessione/2022/ elenco-crediti-ceduti-a-RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE.pdf (pag. 384, doc. 17). Nel merito, osservò che il contratto di conto corrente prevede, per il periodo antecedente al 2014, la pari periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, mentre nessuna nullità opera in caso di mancata indicazione del valore del tasso, rapportato su base annua, che tenga conto degli effetti della capitalizzazione (TAE).

Con riferimento al periodo post 2014, affermò che la capitalizzazione trimestrale degli interessi era stata legittimamente applicata quantomeno fino all’1.10.2016 in ragione del carattere non immediatamente operativo della modifica normativa.

Inoltre, la commissione per disponibilità fondi (CDF), introdotta ex lege successivamente all’accensione del rapporto e in sostituzione della CMS in ottemperanza alla modifica legislativa di cui alla legge n° 2/2009, deve ritenersi legittimamente addebitata fin dalla sua prima applicazione, risultando, alternativamente, dal contratto scritto o da comunicazione di variazione delle condizioni contrattuali ex art. 118 TUB, sempre comunicato alla Correntista.

Anche la CIV risulta espressamente pattuita nel contratto di conto corrente ordinario.

In ordine all’usura, evidenziò che i pur marginali superamenti di tasso soglia rilevati dal Consulente di parte sono stati ricavati applicando metodologia non conforme alle Istruzioni di Banca d’Italia, avendo computato, ai fini del calcolo del TEG, tutti gli oneri addebitati in ciascun trimestre, comprese le spese fisse trimestrali di tenuta conto e liquidazione competenze, non già i soli oneri inerenti alla concessione del credito, ed assunto a riferimento tassi soglia errati in quanto non corrispondenti alla tipologia di credito erogato. Negò l’esistenza di alcuna forma di anatocismo nel piano di ammortamento del mutuo in quanto la quota interessi compresa in ciascuna rata è sempre e solo calcolata sul debito per capitale residuo, senza maturazione di interessi su interessi pregressi.

In particolare, precisò che il contratto di mutuo prevedeva l’ammortamento all’italiana ed era determinato nella previsione dei termini di rimborso del capitale (con rate semestrali fisse e predeterminate) e di pagamento degli interessi con frequenza trimestrale.

Escluse, inoltre, la violazione della normativa in tema di trasparenza posto che il contratto riportava l’indicazione di un Indicatore Sintetico di Costo (ISC) pari al 4,04%, appena superiore al TAE calcolato da controparte (4,01%), che, oltre a tenere conto della periodicità trimestrale di pagamento degli interessi (e semestrale di rimborso delle rate), comprende anche l’incidenza degli oneri diversi dagli interessi (quali ad esempio le spese di istruttoria iniziali e le spese di incasso rata).

Relativamente alla pretesa nullità del tasso convenuto nel contratto di mutuo a fronte dell’illegittima manipolazione del tasso Euribor nel periodo 2005-2008, osservò che non vi è prova che la Banca fosse stata partecipe dell’intesa vietata, circostanza contestata, e che l’opponente non aveva provato il collegamento tra le presunte intese anticoncorrenziali ed il contratto contestato.

Con riferimento al contratto di mutuo chirografario n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, che prevedeva l’ammortamento “alla francese”, osservò che anche tale forma di ammortamento non comporta l’applicazione di interessi anatocistici in violazione dell’art. 1283 c.c., poiché gli interessi compresi in ciascuna rata periodica sono sempre calcolati sul debito residuo in linea capitale e nonostante il metodo di calcolo della rata costante utilizzi la formula dell’interesse composto.

Esperita la procedura di mediazione, venne disposta consulenza tecnica d’ufficio contabile.

Precisate le conclusioni in modalità cartolare nel termine del giorno 6 marzo 2025, la causa venne rimessa in decisione norma dell’art. 190 cod. proc. civ. e giunge ora per la redazione della sentenza.

———

Preliminarmente, va rilevato che costituisce assunto giurisprudenziale consolidato che “In caso di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass, Sez. 3, sentenza n. 4277 del 10/02/2023). Se è vero che ai fini di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, occorre tuttavia ricordare che una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai fini dell’efficacia della cessione – un’altra la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;

di conseguenza, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l’esistenza di quest’ultima ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 TUB, dall’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Pertanto, “In caso di contestazione, … spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell’essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell’ambito dell’operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell’oggetto della cessione” (Cass. 24 giugno 2024 n. 17262).

Nella specie, ha depositato l’estratto della pubblicazione del contratto di cessione in Gazzetta Ufficiale (Parte Seconda, n. 45 del 19 aprile 2022) che faceva espresso riferimento ai rapporti “derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conto corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 1 gennaio 2022 i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008”. I dati indicativi dei crediti ceduti e la relativa lista erano stati messi a disposizione, da parte della cessionaria e della cedente, “sui seguenti siti internet www..com e www. , restando disponibili fino all’estinzione del relativo Credito ceduto.

Inoltre, ha depositato l’elenco dei crediti ceduti estratto all’indirizzo https://www..com/content/dam/vetrina/documenti/operazioni-cessione/2022/ elenco- crediti-ceduti-a-RAGIONE_SOCIALE.pdf (pag. 384, doc. 17) e la dichiarazione del 26 gennaio 2022 rilasciata dalla cedente di avvenuta cessione della posizione della società con la specifica menzione dei rapporti ceduti, che risultano corrispondenti a quelli riportati nel suddetto elenco (doc. 2).

A nulla rileva la diversa numerazione assunta dai predetti rapporti una volta pervenuti ad Si deve, pertanto, ritenere provata la titolarità del credito oggetto di cessione.

Nel merito, l’opposizione è fondata nei termini di seguito precisati.

La società aveva concluso con in data 28 novembre 2013, il contratto di conto corrente di corrispondenza n. NUMERO_CARTA1000NUMERO_CARTANUMERO_DOCUMENTO (originario), chiuso in data 4 settembre 2018 a seguito di voltura a sofferenza della posizione.

Su tale rapporto, cui era collegata un’apertura di credito in pari data, erano stati concessi un finanziamento ipotecario per € 1.500.000,00 (rapporto n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTONUMERO_CARTANUMERO_DOCUMENTO) ed un mutuo chirografario ex (rapporto n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO).

Per quanto documentato, dunque, il contratto di conto corrente risulta corredato dalle relative condizioni economiche, inclusa la clausola di capitalizzazione con identica periodicità trimestrale e la CIV.

La linea di credito, sotto forma di apertura di credito, già compresa nel contratto originario, non contempla, invece, la pattuizione dei tassi convenzionali relativi alle singole linee di credito o affidamento.

Risulta, altresì, allegato il contratto notarile di finanziamento ipotecario n. 2405218, datato 8.11.2005, per la somma di € 1.500.000,00, da rimborsare in rate semestrali dal 31.03.2007 al 30.09.2015, già predeterminate di eguale importo.

Anche tale contratto comprende il tasso d’interesse variabile, parametrato all’Euribor, l’ISC e le altre condizioni economiche.

Analoghe considerazioni valgono per il mutuo chirografario, con ammortamento alla francese a rata costante.

Inoltre, sono stati prodotti gli estratti conto, analitico e scalare completi, dal saldo iniziale a quello del passaggio a sofferenza del conto corrente.

Non risultano, invece, prodotti gli estratti conto relativamente agli importi pagati dal cliente in relazione al finanziamento ipotecario e ciò non ha reso possibile verificare, in sede di consulenza tecnica d’ufficio, lo sviluppo dei pagamenti, cioè come e in che misura siano stati calcolati gli interessi.

Tutti i contatti risultano stipulati per iscritto:

sulla sussistenza del requisito formale, in ogni caso, non sussiste contestazione.

In ordine alle modifiche unilaterali al contratto, va osservato che l’esercizio del jus variandi da parte della Banca risulta pattuito sia per il conto corrente che per la linea di credito;

analogamente, per la regolazione delle spese.

➢ La clausola di capitalizzazione.

Il rapporto è stato aperto nel 2013, quindi in epoca successiva all’entrata in vigore della delibera CICR del 2000, e contiene la pattuizione della capitalizzazione trimestrale con reciproca parità sia per gli interessi attivi che per quelli passivi.

Per quanto riguarda il tasso attivo, il fatto che sia stata indicata in contratto la stessa percentuale per TAE e TAN non è indice del mancato riconoscimento della paritaria capitalizzazione trimestrale (peraltro, il saldo è sempre stato gravemente passivo).

Il ricalcolo è stato impostato dal consulente tecnico d’ufficio in applicazione di tale regola fino al 2016, momento in cui la capitalizzazione è stata implementata con cadenza annuale con addebito (il 31 marzo dell’anno successivo alla maturazione degli interessi) in conto, non risultando che gli interessi siano stati pagati tempo per tempo.

Infatti, a partire dal 1° gennaio 2014 la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, art. 1, comma 629, ha modificato l’art. 120, comma 2, del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 che, alla lettera b), ora prevede:

“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.

Tale norma, pur nella sua impropria tecnica redazionale, ha introdotto una disciplina innovativa in materia di anatocismo, disponendone il divieto nei contratti bancari, e deve ritenersi operativa con riferimento al nuovo divieto sin dal 1° gennaio 2014, anche in assenza della normazione secondaria attuativa.

Le spese risultano pattuite, cosicché non vanno espunte, come effettuato dal consulente tecnico d’ufficio in sede di ricalcolo.

➢ Le commissioni sostitutive della CMS.

Le commissioni sostitutive disciplinate dopo l’entrata in vigore dell’art. 2 bis del DL 185/2008, modificato dal DL 78/2009, sono risultate indebitamente applicate per mancato riscontro in atti della pattuizione relativa alla componente quantitativa e, pertanto, sono state enucleate, tempo per tempo, in sede di ricalcolo.

Per le CDF non opera il regime transitorio, posto che, essendo il contratto di conto corrente stato stipulato nel 2013, non erano mai state pattuite le CMS.

La sola commissione pattuita è risultata essere la commissione di istruttoria veloce (CIV).

➢ L’usura.

Non sono stati riscontrati superamenti del tasso soglia di cui alla legge n.108/96 secondo i criteri dettati dalle istruzioni della Banca d’Italia.

D’altra parte, la stessa parte opponente aveva dedotto l’asserito superamento della soglia solo nel corso del rapporto, anche secondo metodologia di ricalcolo non corrispondente alle istruzioni della Banca d’Italia, riconoscendo l’insussistenza dell’usura originaria.

In ogni caso, per effetto del riconteggio del saldo al tasso sostitutivo è stato eliso qualsiasi eventuale effetto usurario.

➢ Il saldo ricalcolato.

Non è stato possibile verificare il regime finanziario di capitalizzazione applicato ai finanziamenti concessi e se esso abbia prodotto effetti anatocistici vietati.

Ciò, in quanto, come riscontrato dal consulente tecnico d’ufficio, non sono stati prodotti documenti riassuntivi o consolidati che indicassero gli importi pagati per ciascuna rata e la data del pagamento effettivo.

Parimenti, l’assenza di documentazione indicante gli importi versati e le date dei movimenti contabili non ha permesso di verificare l’eventuale incidenza della lamentata manipolazione dell’Euribor e la rielaborazione del piano di ammortamento.

Il ricalcolo del saldo, pertanto, è stato effettuato, in mancanza dei tassi convenzionali relativamente alle singole linee di credito ed altre forme di affidamento, operando il rimedio sostitutivo del tasso di cui all’art. 117 TUB fino al momento della revoca delle concessioni di fido.

Infatti, l’unico dato pattizio riscontrabile è quello relativo al tasso debitore annuo nominale (ed effettivo) sulle somme utilizzate per gli sconfinamenti entro e oltre € 1.500,00, cioè gli unici tassi concordati sono quelli per il conto corrente relativi allo scoperto di conto in assenza di fido.

Tuttavia, gli estratti di conto corrente evidenziano che il conto è sempre stato assistito da linee di credito, sin dall’apertura, e che i tassi debitori applicati, senza che risulti la loro pattuizione, sono diversi da quelli previsti per gli sconfinamenti in assenza di fido (in realtà, mai applicati).

Per tale ragione, il ricalcolo non ha richiesto l’applicazione di tassi pattizi, bensì dei soli tassi sostitutivi per l’intero periodo.

I risultati della consulenza tecnica d’ufficio, non sono stati oggetto di apprezzabili osservazioni, né contestazioni cui non sia stato dato conto, e vanno, come tali, accolti.

Il conto è stato chiuso con passaggio a sofferenza in data 13.09.2018 per l’importo a debito della Società correntista di € 450.063,61.

Il ricalcolo ha evidenziato un saldo positivo, a credito del cliente, pari ad € 366.128,13.

Ne consegue che la differenza ancora dovuta alla Banca è data dalla differenza tra l’importo passato a sofferenza, cioè € – 450.063,61, e il suddetto risultato del ricalcolo, quindi la somma negativa, a debito della Società correntista, di € 83.935,48.

Il minor credito spettante alla Banca rispetto a quello ingiunto determina la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di in applicazione dei principi sopra affermati, a pagare ad l’importo di € 83.935,48, alla data del 13 settembre 2018, oltre interessi legali da tale data al saldo.

Le spese di lite vanno compensate stante la parziale reciproca soccombenza.

Quelle della consulenza tecnica d’ufficio, necessaria per la quantificazione del credito effettivo, vanno poste definitivamente a carico di

il Tribunale di Monza, con pronuncia definitiva, così provvede:

1) accoglie parzialmente l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 4491/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 1° dicembre 2022 nei confronti di 2) condanna a pagare ad la somma di € 83.935,48, oltre interessi legali dal 13 settembre 2018 al saldo;

3) spese di lite compensate;

4) pone le spese della consulenza tecnica d’ufficio definitivamente a carico di 5) con sentenza esecutiva.

Monza, 10 giugno 2025.

Il Cancelliere Il Giudice Dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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